Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.8 credito |
Data: | 24/08/1982 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1982, contributi per l'abbattimento, fino ad un massimo di sei punti, del tasso di interesse fissato fra gli Istituti di credito ed i [...] |
Art. 2. Le somme eventualmente non utilizzate dai predetti Consorzi nel corso dell'anno 1982 saranno riutilizzate nell'anno 1983 e successivi, per lo stesso fine indicato al precedente articolo 1. |
Art. 3. Per gli interventi di cui all'articolo 4 lettera b) della legge regionale 16 giugno 1978, n. 22, l'abbattimento del tasso di interesse applicato dagli istituti di credito è autorizzato nella [...] |
Art. 4. L'onere di lire 750 milioni a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graverà sui capitoli 35750, 36600, 36900, e 37850 della parte spesa del bilancio di previsione della [...] |
Art. 5. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni: |
Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...] |
§ 2.8.68 - Legge regionale 24 agosto 1982, n. 51.
Rifinanziamento per l'anno 1982, con modificazioni, delle leggi regionali 16 giugno 1978, numeri 22, 23, 24 e 25, concernenti l'adesione della Regione ai Consorzi garanzia fidi fra gli albergatori, gli artigiani, gli industriali e i commercianti della Valle d'Aosta.
(B.U. 4 ottobre 1982, n. 13).
La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1982, contributi per l'abbattimento, fino ad un massimo di sei punti, del tasso di interesse fissato fra gli Istituti di credito ed i Consorzi sottoelencati, fino ad un ammontare complessivo di spesa di lire 750 milioni, così ripartito:
1) lire 70 milioni al Consorzio garanzia fidi fra gli Albergatori della Valle d'Aosta, di cui alla
2) lire 150 milioni al Consorzio garanzia fidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta, di cui alla
3) lire 350 milioni al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta, di cui alla
4) lire 180 milioni al Consorzio garanzia fidi fra i commercianti della Valle d'Aosta, di cui alla
Le somme eventualmente non utilizzate dai predetti Consorzi nel corso dell'anno 1982 saranno riutilizzate nell'anno 1983 e successivi, per lo stesso fine indicato al precedente articolo 1.
Per gli interventi di cui all'articolo 4 lettera b) della
L'onere di lire 750 milioni a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graverà sui capitoli 35750, 36600, 36900, e 37850 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 50050 della parte spesa del bilancio stesso " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) - Settore II - Sviluppo economico.
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazione in diminuzione
Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)
L. 750.000.000
Variazioni in aumento
Cap. 35750 Contributi al Consorzio garanzia fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta
L. 350.000.000
Cap. 36600 Contributi al Consorzio garanzia fidi tra gli artigiani dell'Associazione Artigiani
L. 150.000.000
Cap. 36900 Contributo al Consorzio garanzia fidi tra i commercianti della Valle d'Aosta
L. 180.000.000
Cap. 37850 Contributo al Consorzio garanzia fidi tra gli albergatori della Valle d'Aosta
L. 70.000.000
Totale L. 750.000.000
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.