§ 2.6.15 - Legge regionale 23 giugno 1983, n. 65.
Istituzione della consulta regionale per la condizione femminile.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.6 consulte, commissioni, comitati e altri organi collegiali
Data:23/06/1983
Numero:65


Sommario
Art. 1.      Al fine di promuovere un programma di iniziative tese a rimuovere gli ostacoli che tuttora impediscono la piena realizzazione della personalità umana e sociale della donna, è istituita la [...]
Art. 2.      La Consulta:
Art. 3.      La Consulta regionale per la condizione femminile è composta da una rappresentante effettiva e da una supplente per ciascuna:
Art. 4. 
Art. 5.      Entro sessanta giorni dall'inizio di ogni legislatura, le componenti della Consulta, sia effettive che supplenti, sono nominate, previa designazione delle singole associazioni, gruppi o [...]
Art. 6.      La presidenza del Consiglio regionale, tramite i suoi uffici, è tenuta a trasmettere alla Consulta copia di tutti i progetti di legge regionale, all'atto della loro presentazione al Consiglio [...]
Art. 7.      La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale.
Art. 8.      La Consulta predispone annualmente un programma di attività con la previsione della spesa che entro 15 giorni dalla sua formulazione dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio [...]
Art. 9.      La Consulta redige il proprio regolamento interno entro tre mesi dal suo insediamento.
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.6.15 - Legge regionale 23 giugno 1983, n. 65. [1]

Istituzione della consulta regionale per la condizione femminile.

(B.U. 22 luglio 1983, n. 19).

 

Art. 1.

     Al fine di promuovere un programma di iniziative tese a rimuovere gli ostacoli che tuttora impediscono la piena realizzazione della personalità umana e sociale della donna, è istituita la Consulta regionale per la condizione femminile.

 

     Art. 2.

     La Consulta:

     1) esprime pareri sui provvedimenti legislativi regionali che hanno rilevanza per la condizione femminile;

     2) segnala l'opportunità di proporre al Parlamento provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti della donna;

     3) promuove, in collaborazione con i competenti uffici dell'Amministrazione regionale, studi ed indagini conoscitive sulla condizione della donna in Valle d'Aosta, in particolare:

     - in ordine alla presenza del lavoro femminile in tutte le attività che concorrono allo sviluppo della società;

     - in ordine al grado di istruzione, al livello e all'estensione della qualificazione della forza lavoro femminile;

     4) formula proposte e suggerimenti al Consiglio regionale in ordine all'istituzione di servizi sociali che permettano alla donna di svolgere compiutamente il suo ruolo nella società e nella famiglia, per lo sviluppo dell'occupazione femminile e per la sua qualificazione professionale;

     5) stabilisce contatti di carattere continuativo con le donne per sollecitarne una più consapevole partecipazione alla vita politica, sociale e culturale della comunità valdostana, nel pieno rispetto delle sue caratteristiche peculiari, e trasmetterne le istanze alla Regione;

     6) favorisce nell'ambito della Regione la costituzione di Consulte a livello di comuni e comunità montane;

     7) promuove dibattiti pubblici, convegni e incontri anche con le Consulte di altre Regioni;

     8) opera quale centro di informazione e consulenza per i problemi delle donne, in particolare promuovendo iniziative volte a migliorare il funzionamento e l'utilizzazione dei servizi sociali, e interviene presso gli organi competenti per denunciare e rimuovere situazioni di disuguaglianza e di discriminazione;

     9) cura la raccolta e diffusione di materiale bibliografico e documentario, nonché la pubblicazione di periodici.

     La Consulta si avvale nella esplicazione della propria attività, della collaborazione delle istituzioni culturali pubbliche nonché delle associazioni culturali e professionali presenti nella Regione.

 

     Art. 3.

     La Consulta regionale per la condizione femminile è composta da una rappresentante effettiva e da una supplente per ciascuna:

     - delle associazioni e gruppi femminili che abbiano una effettiva rappresentatività a livello regionale; abbiano come finalità istituzionali quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge; siano democraticamente strutturate e svolgano a livello regionale attività non circoscritte ad interessi di categoria professionale;

     - di ogni commissione femminile o ufficio lavoratrici delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale fino ad un massimo di quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti;

     - delle commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi più rappresentative a livello regionale fino ad un massimo di sei rappresentanti effettivi e sei supplenti, in modo che sia garantita la rappresentanza dei vari settori economici (agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo, libere professioni) [2];

     - delle commissioni o movimenti femminili, a livello regionale, dei partiti democratici ed antifascisti;

     - delle associazioni o cooperative per la terza età fino ad un massimo di due rappresentanti effettivi e due supplenti.

     Le donne Consigliere regionale fanno parte di diritto della Consulta.

     Sono di volta in volta invitate a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di categorie professionali interessate alle materie che formano oggetto della discussione.

     Su proposta della Consulta nuove associazioni, gruppi o movimenti democratici in possesso dei requisiti di cui al presente articolo possono essere ammessi a far parte della Consulta medesima.

     Le domande delle associazioni, gruppi o movimenti sono presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che le trasmette alla Consulta perché accerti l'esistenza dei requisiti richiesti [3].

 

     Art. 4. [4]

     Un'associazione, gruppo o movimento cessa di far parte della Consulta se perde i requisiti di cui al precedente articolo 3.

     Se per tre volte consecutive, senza giustificazione e senza farsi sostituire dalla supplente la rappresentante effettiva di una associazione non partecipa alle sedute, decade da membro della Consulta. L'associazione ha diritto di nominare una nuova rappresentante entro trenta giorni dalla comunicazione con cui si richiede la nuova designazione. Se non provvede entro tale termine l'associazione perde il diritto di far parte della Consulta.

 

     Art. 5.

     Entro sessanta giorni dall'inizio di ogni legislatura, le componenti della Consulta, sia effettive che supplenti, sono nominate, previa designazione delle singole associazioni, gruppi o movimenti di cui all'articolo 3, con decreto del Presidente del Consiglio regionale. La consulta è insediata dal Presidente del Consiglio regionale entro un mese dalla nomina delle sue componenti [5].

     La Consulta resta in carica sino alla scadenza della legislatura e comunque fino all'insediamento della nuova Consulta [6].

     In caso di dimissioni, di morte o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un membro della Consulta, il successore è nominato nei modi previsti dal primo comma e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

     L'attività della Consulta è coordinata da una presidente eletta tra i propri membri e da un Comitato esecutivo secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 9 della presente legge.

 

     Art. 6.

     La presidenza del Consiglio regionale, tramite i suoi uffici, è tenuta a trasmettere alla Consulta copia di tutti i progetti di legge regionale, all'atto della loro presentazione al Consiglio regionale.

     La Consulta può chiedere a sua volta di essere sentita su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale per la condizione femminile.

     I pareri sono resi con relazione scritta che deve riportare anche le eventuali opinioni discordanti della minoranza.

     La Consulta può altresì presentare mozioni, osservazioni e proposte ai competenti organi regionali.

     Alle riunioni della Consulta hanno facoltà di intervenire, senza diritto di voto, anche a mezzo di propri delegati, il Presidente del Consiglio e della Giunta regionale, gli Assessori regionali ed i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.

     La Consulta può chiedere che intervengano alle proprie riunioni gli Assessori regionali competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni o loro delegati, nonché i Consiglieri regionali.

 

     Art. 7.

     La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale.

     I mezzi e il personale necessari per il suo funzionamento saranno stabiliti da apposito provvedimento legislativo.

 

     Art. 8.

     La Consulta predispone annualmente un programma di attività con la previsione della spesa che entro 15 giorni dalla sua formulazione dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 9.

     La Consulta redige il proprio regolamento interno entro tre mesi dal suo insediamento.

     Il Regolamento, fra l'altro, deve contenere disposizioni relative a:

     1) l'obbligo della Consulta di riunirsi almeno una volta al mese;

     2) il diritto di autoconvocazione della Consulta su richiesta di almeno un quinto delle componenti;

     3) la formazione del Comitato esecutivo e l'elezione della Presidente;

     4) le modalità di accesso del pubblico, al fine di garantire l'ordinato svolgimento dei lavori.

     Il regolamento della Consulta è approvato dal Consiglio regionale.

 

     Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 53.

[2] Alinea così sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 aprile 1985, n. 15.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 aprile 1985, n. 15.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 19 aprile 1985, n. 15.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 maggio 1993, n. 38.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 maggio 1993, n. 38.

[7] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 2 gennaio 1989, n. 4.