§ 2.5.20 - Regolamento regionale 16 giugno 1993, n. 2.
Regolamento di organizzazione dei servizi del Consiglio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.5 consiglio regionale
Data:16/06/1993
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Competenze del Servizio affari generali).
Art. 3.  (Competenze del Servizio affari legislativi).
Art. 4.  (Competenze dei Dirigenti dei servizi).
Art. 5.  (Modalità di accesso, requisiti e procedure concorsuali).
Art. 6.  (Titoli di studio e altri requisiti).
Art. 7.  (Valutazione dei titoli).
Art. 8.  (Materie oggetto delle prove di concorso).
Art. 9.  (Lavoro straordinario).
Art. 10.  (Delegazione del Consiglio regionale ai sensi degli art. 9 e 10 della l. r. 26/1991).


§ 2.5.20 - Regolamento regionale 16 giugno 1993, n. 2. [1]

Regolamento di organizzazione dei servizi del Consiglio regionale.

(B.U. 22 giugno 1993, n. 28).

 

CAPO I

(DISPOSIZIONI GENERALI)

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale), definisce le materie di competenza dei servizi del Consiglio regionale, disciplina le procedure concorsuali e detta le disposizioni organizzative necessarie al funzionamento delle strutture del Consiglio stesso.

 

CAPO II

(COMPETENZE)

 

     Art. 2. (Competenze del Servizio affari generali).

     1. Il Servizio affari generali:

     a) svolge le mansioni di segreteria della Presidenza, delle adunanze consiliari, dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei Capigruppo, della Commissione per il regolamento e delle Commissioni speciali e d'inchiesta;

     b) cura la redazione dei provvedimenti deliberativi e la stesura dei processi verbali;

     c) verifica, con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, l'ammissibilità delle proposte di atti amministrativi presentati dalla Giunta regionale;

     d) cura il procedimento di classificazione e trasmissione agli organi competenti e gli adempimenti connessi all'assegnazione dei progetti di legge e delle proposte di regolamento e di deliberazione, delle proposte di legge statale di iniziativa regionale e di altri atti alle Commissioni consiliari permanenti;

     e) provvede, con apposito archivio, alla classificazione e conservazione dei provvedimenti legislativi, amministrativi e degli altri atti approvati dal Consiglio regionale;

     f) cura la ricezione e classificazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni e di tutti i documenti ed atti pervenuti al Consiglio regionale;

     g) istruisce le petizioni e le proposte di legge di iniziativa popolare;

     h) cura i rapporti con la Commissione di coordinamento e con la Giunta regionale;

     i) cura il contenzioso elettorale;

     l) sovrintende ai servizi d'aula, alla registrazione e trascrizione dei dibattiti consiliari;

     m) provvede alla revisione, stampa e pubblicazione dei resoconti consiliari;

     n) cura, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, resocontazioni connesse ad esigenze particolari e raccolte di resoconti consiliari;

     o) predispone, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, studi e ricerche di carattere storico e giuridico sull'attività del Consiglio regionale;

     p) segue, in collaborazione con il Servizio affari legislativi e su indirizzo dell'Ufficio di Presidenza, lo sviluppo delle procedure amministrative informatizzate a sostegno dell'attività del Consiglio regionale;

     q) cura gli adempimenti connessi all'applicazione della legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale);

     r) cura gli adempimenti connessi all'applicazione della l.r. 26/1991;

     s) cura i rapporti del Consiglio con l'esterno ed in particolare con gli organi costituzionali dello Stato, con gli organismi internazionali e con le organizzazioni cui aderisce il Consiglio regionale;

     t) cura i rapporti tra gli organi consiliari e gli organi di informazione, assicurando la tempestiva informazione sull'attività e le iniziative del Consiglio e dei suoi organi;

     u) provvede alla redazione, stampa e divulgazione di notiziari, comunicati e pubblicazioni concernenti l'attività del Consiglio e dei suoi organi;

     v) provvede al cerimoniale in occasione di incontri e visite ufficiali;

     z) cura l'organizzazione di convegni, congressi e altre manifestazioni pubbliche indette dal Consiglio regionale;

     aa) svolge le attività di pubbliche relazioni del Consiglio regionale;

     bb) cura la partecipazione del Consiglio a cerimonie ufficiali, manifestazioni pubbliche e convegni;

     cc) cura gli adempimenti relativi all'esercizio dell'autonomia contabile del Consiglio e l'esecuzione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza;

     dd) provvede alla predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del Consiglio regionale;

     ee) cura la gestione del bilancio del Consiglio regionale;

     ff) provvede alla liquidazione delle spese economali e delle spese deliberate dall'Ufficio di Presidenza, nonché al rimborso delle spese di viaggio e di missione effettuate dai Consiglieri regionali e dai dipendenti del Consiglio regionale;

     gg) cura la predisposizione di gare, licitazioni, trattative private e contratti deliberati dall'Ufficio di Presidenza;

     hh) provvede all'acquisto, alla gestione e all'inventario dei beni del Consiglio;

     ii) provvede agli adempimenti relativi alla richiesta di certificazione antimafia;

     ll) provvede alla liquidazione delle indennità ai Consiglieri regionali e alle liquidazioni dei contributi ai Gruppi consiliari;

     mm) provvede alla gestione del fondo di previdenza del Consiglio ed alle relative incombenze di segreteria;

     nn) cura la gestione e l'organizzazione degli automezzi del Consiglio regionale;

     oo) fornisce ai Gruppi consiliari l'assistenza necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

     pp) provvede all'organizzazione degli uscieri addetti ai servizi d'aula, di attesa e custodia.

 

     Art. 3. (Competenze del Servizio affari legislativi).

     1. Il Servizio affari legislativi:

     a) presta assistenza e consulenza tecnico-giuridica alla redazione di proposte di legge e di regolamento di iniziativa consiliare;

     b) formula, su richiesta degli organismi consiliari, osservazioni e pareri in ordine agli aspetti di legittimità degli atti legislativi ed amministrativi di competenza consiliare rinviati in sede di controllo e degli altri affari in corso d'esame;

     c) formula, con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, osservazioni di tecnica legislativa sui progetti di legge e di regolamento che vengono presentati al Consiglio regionale;

     d) provvede alla correzione formale ed al coordinamento dei progetti di legge e di regolamento approvati dall'assemblea consiliare;

     e) cura i rapporti, a livello tecnico, con gli uffici legislativi dello Stato e dei Consigli delle altre Regioni e delle Province autonome e con gli organismi interregionali cui aderiscono gli uffici medesimi;

     f) provvede alla classificazione della legislazione regionale e all'acquisizione, conservazione e diffusione di ogni tipo di documentazione che interessa il Consiglio regionale e alle ricerche bibliografiche e documentali, anche mediante l'utilizzo di apposite banche dati, programmi elaborativi e nuove tecnologie;

     g) cura, anche con l'ausilio di idonei supporti informatici, i rapporti di documentazione con gli organi costituzionali dello Stato e delle Regioni e Province autonome, con gli organismi internazionali, con le Università e gli istituti di ricerca, al fine di assicurare un'adeguata e tempestiva informazione ai Consiglieri regionali;

     h) svolge, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, studi, indagini e ricerche su materie interessanti l'attività del Consiglio regionale;

     i) segue, in collaborazione con il Servizio affari generali e su indirizzo dell'Ufficio di Presidenza, lo sviluppo delle procedure amministrative informatizzate a sostegno dell'attività del Consiglio regionale;

     l) assicura l'assistenza tecnica ed esecutiva alle attività istruttorie e decisionali delle Commissioni consiliari Permanenti e di eventuali, gruppi di lavoro formati da Consiglieri regionali nell'ambito di tali Commissioni;

     m) coordina, sotto il profilo operativo, le attività delle segreterie delle Commissioni consiliari permanenti;

     n) cura le resocontazioni connesse ad esigenze particolari delle Commissioni consiliari permanenti.

 

     Art. 4. (Competenze dei Dirigenti dei servizi).

     1. I Dirigenti dei servizi del Consiglio assistono il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza nelle attività relative alle competenze in materia di personale e di organizzazione dei servizi, per quanto di rispettiva competenza.

     2. Il Dirigente del Servizio affari generali assiste il Presidente del Consiglio nell'adempimento dei compiti affidatigli dalle leggi e dal regolamento e nelle adunanze consiliari e può essere sostituito, per i casi di assenza o di impedimento, da altro funzionario appartenente alle qualifiche dirigenziali o vicedirigenziali del Consiglio regionale.

     3. Il Dirigente del Servizio affari generali assiste inoltre il Presidente e l'Ufficio di Presidenza nell'attività di organizzazione del Consiglio regionale.

 

CAPO III

(ACCESSO Al POSTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL CONSIGLIO REGIONALE)

 

     Art. 5. (Modalità di accesso, requisiti e procedure concorsuali). [2]

 

     Art. 6. (Titoli di studio e altri requisiti). [3]

 

     Art. 7. (Valutazione dei titoli). [4]

 

     Art. 8. (Materie oggetto delle prove di concorso). [5]

 

CAPO IV

(DISPOSIZIONI VARIE)

 

     Art. 9. (Lavoro straordinario).

     1. Il lavoro straordinario prestato dal personale del Consiglio regionale per assistenza alle riunioni degli organi consiliari non è conteggiato ai fini del calcolo del limite massimo individuale previsto dalle vigenti disposizioni.

 

     Art. 10. (Delegazione del Consiglio regionale ai sensi degli art. 9 e 10 della l. r. 26/1991).

     1. Ai fini degli accordi e dei confronti con le organizzazioni sindacali previsti dall'art. 9, comma 2 e dall'art. 10, comma 2 della l.r. 26/1991, la delegazione del Consiglio regionale è composta dal Presidente del Consiglio regionale o da altro membro dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato, che la presiede, e dai Dirigenti dei servizi del Consiglio.


[1] Abrogato dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2011, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 58 del R.R. 11 dicembre 1996, n. 6.

[3] Articolo abrogato dall'art. 58 del R.R. 11 dicembre 1996, n. 6.

[4] Articolo abrogato dall'art. 58 del R.R. 11 dicembre 1996, n. 6.

[5] Articolo abrogato dall'art. 58 del R.R. 11 dicembre 1996, n. 6.