Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.5 consiglio regionale |
Data: | 07/12/1979 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. Consiglio. |
Art. 2. Presidente del Consiglio. |
Art. 3. Giunta. |
Art. 4. Presidente della Giunta. |
Art. 5. Il regolamento delle attribuzioni e delle competenze del Consiglio, del Presidente del Consiglio, della Giunta e del Presidente della Giunta, approvato dal Consiglio regionale in data 28 luglio [...] |
Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed [...] |
§ 2.5.8 - Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66.
Attribuzioni e competenze del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta.
(B.U. 15 dicembre 1979, n. 11).
Art. 1. Consiglio.
Oltre all'esercizio delle funzioni normative (legislative e regolamentari) di competenza della Regione e delle altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto regionale, dalle leggi, dai regolamenti e fermo restando quanto disposto dal regolamento interno per il funzionamento del Consiglio, spetta al Consiglio regionale, di provvedere:
a) alla approvazione dei regolamenti interni sull'ordinamento dei servizi, degli uffici, del personale e degli istituti regionali;
b) alla creazione e all'ordinamento di istituzioni di carattere generale della Regione;
c) all'ordinamento dell'istruzione elementare e media;
d) all'approvazione della costruzione e sistemazione straordinaria di strade, di opere idrauliche e di altri lavori pubblici di interesse regionale, oltre il limite di spesa di competenza della Giunta;
e) alla classificazione e alla assunzione in manutenzione a carico della Regione di strade di interesse regionale;
f) alla istituzione dei tributi e dei contributi regionali per il finanziamento dei servizi della Regione ed alla approvazione dei regolamenti che possano occorrere per la loro applicazione, in osservanza dei principi dell'ordinamento tributario generale e regionale vigenti;
g) alla nomina dei revisori dei conti consuntivi;
h) alla approvazione di programmi e di piani di opere pubbliche di competenza della Regione ed al finanziamento delle relative spese;
i) alle subconcessioni di acque pubbliche;
j) all'acquisto ed alla alienazione di beni immobili e alla accensione e cancellazione di ipoteche e di oneri continuativi;
k) alla accettazione di donazioni o di lasciti;
l) alla emissione di prestiti ed alla contrattazione di mutui;
m) (Omissis) [1];
n) alla assunzione diretta di servizi pubblici ed alla assunzione in gestione, a mezzo di aziende speciali, di servizi pubblici, di natura agricola, industriale e commerciale;
o) alla delega temporanea alla Giunta di attribuzioni su determinati affari o materie di competenza del Consiglio, salvo i casi di riserva di legge;
p) alla nomina di commissioni o di membri di organi collegiali devoluta espressamente al Consiglio;
q) alla modifica delle circoscrizioni comunali e alla toponomastica locale;
r) alla formulazione di voti e di proposte di leggi al Parlamento;
s) all'espressione del parere previsto dall'articolo 43, secondo comma, dello statuto;
t) agli atti, da compiersi nell'interesse della Regione, che non siano espressamente riservati alla competenza della Giunta o del Presidente della Giunta.
Art. 2. Presidente del Consiglio.
Fermo restando quanto disposto dal Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio esercita le seguenti funzioni:
a) rappresenta il Consiglio regionale e ne firma gli atti;
b) convoca e presiede il Consiglio e ne fissa gli oggetti all'ordine del giorno; dirige le discussioni; concede la facoltà di parlare; proclama il risultato delle votazioni; mantiene l'ordine e fa osservare il regolamento;
c) compie, avvalendosi dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni, nominate dal Consiglio, gli studi preparatori dei progetti delle leggi e dei regolamenti regionali e degli atti e provvedimenti da sottoporsi alla approvazione del Consiglio;
d) sovraintende all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e alla istruzione degli atti relativi alle petizioni, ai ricorsi e alle denunce presentate al Consiglio o alla Presidenza del Consiglio;
e) firma la corrispondenza e gli atti della Presidenza del Consiglio;
f) firma i verbali delle adunanze del Consiglio, unitamente al Segretario del Consiglio;
g) nomina commissioni o membri di organi collegiali di competenza del Consiglio quando a ciò sia delegato dal Consiglio stesso;
h) provvede a tutti gli adempimenti attribuitigli dai regolamenti interni del Consiglio;
i) mantiene i rapporti con la Commissione di Coordinamento per quanto concerne i provvedimenti del Consiglio.
Art. 3. Giunta.
Oltre all'esercizio delle funzioni attribuite dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti, spetta alla Giunta regionale di provvedere, sotto la presidenza della Giunta e dell'Assessore delegato a norma del seguente articolo 4 e purché sia presente almeno la metà dei componenti in carica, adottando le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei presenti:
a) alla predisposizione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, da sottoporre alla approvazione del Consiglio;
b) alla approvazione e alla erogazione delle spese per la gestione dei servizi dell'Amministrazione regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
c) ad approvare l'esecuzione di opere di pubblica utilità nei limiti dei programmi e dei piani approvati dal Consiglio;
d) ad approvare l'esecuzione di lavori in economia diretta, ai contratti ed agli appalti di lavori e di opere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
e) ad approvare la costruzione e la sistemazione di strade, di opere idrauliche e di altri lavori pubblici di interesse regionale di importo non superiore a lire venti milioni, di competenza della Giunta, e nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
f) alla amministrazione ordinaria dei beni di proprietà della Regione e all'affitto di immobili di proprietà della Regione oppure di immobili di proprietà privata occorrenti per i servizi dell'Amministrazione regionale;
g) alla vigilanza sulla gestione dei lasciti e dei fondi per istituende fondazioni o istituzioni di interesse pubblico;
h) alla vigilanza sulla gestione dei servizi e degli istituti speciali dipendenti dalla Regione anche quando abbiano una amministrazione separata;
i) alla nomina di commissioni e di membri di organi collegiali non devoluta espressamente al Consiglio o al Presidente della Giunta da leggi o regolamenti;
j) al controllo sull'applicazione dei tributi regionali e delle imposte dirette erariali a mezzo di speciale Commissione nominata dal Consiglio;
k) alla ammissione e all'erogazione dell'assistenza, ai sensi delle leggi e dei regolamenti, in favore: degli infanti illegittimi, esposti all'abbandono o riconosciuti dalla sola madre; degli alienati; dei ciechi e sordomuti rieducabili; degli encefalitici e di altre categorie di minorati e di bisognosi di assistenza ai quali non debbano provvedere lo Stato od altri Enti pubblici;
l) all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ad essa demandata;
m) alla concessione di sussidi e contributi facoltativi e straordinari, di importo non superiore a lire 5 milioni [2], da erogarsi, nei limiti di bilancio, in materia di opere e di lavori di pubblica utilità, di assistenza e beneficenza, di istruzione, di agricoltura e foreste, di artigianato locale, di commercio, di turismo ed, in genere, in materia di iniziative interessanti i servizi di interesse pubblico locale;
n) (Omissis) [1];
o) al prelevamento di somme dai fondi di riserva per spese obbligatorie e per spese impreviste, nonché dai fondi globali per oneri derivanti da provvedimenti legislativi perfezionatisi dopo l'approvazione del bilancio già esistenti o nuovi; all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per spese impreviste, per spese obbligatorie e per i servizi in economia;
p) alle concessioni di carattere reale interessanti strade e beni della Regione;
q) all'adozione, nei casi di necessità e di urgenza, di deliberazioni amministrative di competenza del Consiglio nei limiti previsti dall'articolo 36 dello Statuto;
r) agli affitti attivi e passivi di beni immobili per la durata non superiore agli anni nove;
s) alla approvazione della istituzione di uffici di conciliazione nei comuni della Regione;
t) allo scioglimento, sentito il Consiglio, delle Amministrazioni comunali o consorziali;
u) ad esprimere parere sulle proposte di costituzione coattiva di Consorzi tra Enti pubblici locali per assicurare l'espletamento dei servizi di interesse pubblico e sulle proposte di provvedimenti sottoposti all'esame della Giunta dal suo Presidente;
v) alle azioni da intentare o sostenere in giudizio, salva la competenza del Presidente della Giunta circa gli atti conservativi e le azioni possessorie.
Art. 4. Presidente della Giunta.
Oltre ad esercitare le attribuzioni ed i poteri che lo Statuto, le leggi ed i regolamenti gli conferiscono, il Presidente della Giunta regionale:
a) rappresenta la Regione;
b) promulga le leggi ed i regolamenti regionali;
c) indice le elezioni del Consiglio regionale in conformità all'articolo 18 dello Statuto;
d) dirige i servizi amministrativi delegati dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale è responsabile del regolare andamento dei servizi delegati;
e) convoca e presiede la Giunta e ne fissa gli oggetti all'ordine del giorno;
f) vigila sulla esecuzione dei provvedimenti emanati dalla Regione;
g) firma gli atti dell'Amministrazione regionale di cui è il Capo ed ha facoltà di delegare la firma degli atti stessi ai singoli Assessori o a Consiglieri espressamente incaricati;
h) sovraintende agli uffici e servizi ed al personale della Amministrazione regionale, fatte salve le competenze degli organi del Consiglio regionale per quanto concerne uffici, servizi e personale della Presidenza del Consiglio;
i) applica la censura ai dipendenti regionali e li sospende in via cautelativa e di urgenza, per gravi motivi, ed in attesa di regolare procedimento, riferendone, alla prima adunanza, al Consiglio o alla Giunta, secondo le rispettive competenze di nomina;
j) sta in giudizio nell'interesse della Regione; provvede agli atti conservativi dei diritti della Regione e promuove le azioni possessorie nell'interesse della Regione;
k) stipula i contratti resi obbligatori per legge e deliberati dal Consiglio o dalla Giunta, ed ha facoltà di delegare la firma degli atti stessi a singoli assessori espressamente incaricati;
l) assiste agli incanti ed alle gare di appalto personalmente o mediante un assessore da lui delegato;
m) provvede in ordine alle contravvenzioni ai regolamenti generali e locali;
n) rende conto annualmente al Consiglio, in solido con la Giunta, della gestione e della attività dell'Amministrazione regionale;
o) firma i verbali delle adunanze della Giunta, unitamente al Dirigente dei servizi di segreteria della Giunta, il quale svolge le relative funzioni rogatorie. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta il verbale è firmato dall'assessore che ne fa le veci e presiede la seduta. In caso di assenza o impedimento del Dirigente dei servizi di segreteria della Giunta, le funzioni rogatorie sono svolte da un funzionario di ruolo pari grado o da un assessore, designati dal Presidente della Giunta;
p) adotta, con decreto, gli atti dovuti e vincolati concernenti il personale dell'Amministrazione regionale;
q) ordina il pagamento delle spese preventivamente approvate ed impegnate dal Consiglio e dalla Giunta; firma i mandati di pagamento e gli atti contabili con il concorso del Segretario Generale e del Ragioniere Capo, ed ha facoltà di delegare la firma degli atti stessi ad un Assessore o ad un Consigliere appositamente delegato;
r) delega a sostituirlo temporaneamente, in caso di assenza o di impedimento, un assessore;
s) nomina i Commissari preposti ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di assistenza o di beneficenza ed agli altri Enti pubblici locali, in caso di scioglimento delle rispettive Amministrazioni;
t) provvede alla costituzione dei Consorzi fra Enti pubblici locali, in conformità alle leggi, previo parere della Giunta;
u) assicura l'assistenza rogatoria sugli atti deliberativi della Giunta e degli altri Organi esecutivi regionali e sui contratti e convenzioni dell'Amministrazione regionale;
v) mantiene i rapporti con la Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta.
Il regolamento delle attribuzioni e delle competenze del Consiglio, del Presidente del Consiglio, della Giunta e del Presidente della Giunta, approvato dal Consiglio regionale in data 28 luglio 1949, con le successive modificazioni, è abrogato.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con
[1] Lettera abrogata dall'art. 65 della
[2] Importo così elevato dall'art. 1 della
[1] Lettera abrogata dall'art. 65 della