Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.3 comuni |
Data: | 15/07/1985 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. Con la presente legge, la Regione Valle d'Aosta incoraggia le iniziative degli enti locali aventi per scopo la moltiplicazione dei gemellaggi, onde favorire i contatti a livello di base con i [...] |
Art. 2. I Comuni della Regione che intendano gemellarsi con Comuni degli Stati facenti parte della Comunità Economica Europea, oppure con Stati extraeuropei dell'area francofona, fruendo dei benefici [...] |
Art. 3. L'ammontare del contributo è determinato in relazione all'importanza dell'iniziativa; al carattere bilaterale o multilaterale del gemellaggio; alla situazione demografica, geografica, sociale e [...] |
Art. 4. I Comuni che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano realizzato gemellaggi con altri Comuni, ai sensi dell'articolo 1, possono usufruire, secondo le modalità indicate [...] |
Art. 5. La spesa annua totale di L. 50 milioni per l'erogazione dei contributi graverà sull'istituendo capitolo 22860 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985, e sui corrispondenti [...] |
Art. 6. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni: |
Art. 7. Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1985/1987 sono apportate le seguenti variazioni: |
§ 2.3.13 - Legge regionale 15 luglio 1985, n. 41. [1]
Creazione del fondo regionale per l'incremento dei gemellaggi.
(B.U. 1 agosto 1985, n. 14).
Con la presente legge, la Regione Valle d'Aosta incoraggia le iniziative degli enti locali aventi per scopo la moltiplicazione dei gemellaggi, onde favorire i contatti a livello di base con i Paesi membri della Comunità Economica Europea (CEE) e delle diverse espressioni della società, nel quadro di una massiccia sensibilizzazione dei cittadini per la costruzione dell'unità europea e per la formazione di un'atmosfera di amicizia e di comprensione sempre più intensa tra i popoli di tutti i continenti.
I Comuni della Regione che intendano gemellarsi con Comuni degli Stati facenti parte della Comunità Economica Europea, oppure con Stati extraeuropei dell'area francofona, fruendo dei benefici previsti dalla presente legge, debbono darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
La comunicazione deve essere corredata da:
1) copia della deliberazione del Consiglio comunale, sulla quale figuri il Comune scelto per il gemellaggio;
2) relazione con il programma delle attività previste;
3) preventivo dettagliato delle spese necessarie.
Il Presidente della Giunta regionale trasmette le domande alla Commissione Affari Generali, Finanze, Programmazione, Decentramento e Partecipazione che dà il proprio parere e propone in seguito alla Giunta regionale di adottare la decisione definitiva e di stabilire l'ammontare della spesa ammissibile.
L'ammontare del contributo è determinato in relazione all'importanza dell'iniziativa; al carattere bilaterale o multilaterale del gemellaggio; alla situazione demografica, geografica, sociale e finanziaria degli enti locali interessati. Lo spirito della presente legge tende a privilegiare i gemellaggi con Comuni o enti locali dell'area francofona e dell'area germanofona per i Comuni Walser della Valle del Lys.
I Comuni che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano realizzato gemellaggi con altri Comuni, ai sensi dell'articolo 1, possono usufruire, secondo le modalità indicate all'articolo 2, dei benefici previsti dalla presente legge, sia per sviluppare i rapporti di gemellaggio già stabiliti sia per promuovere nuove iniziative di gemellaggio.
La spesa annua totale di L. 50 milioni per l'erogazione dei contributi graverà sull'istituendo capitolo 22860 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985, e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Alla copertura della spesa prevista al precedente comma si provvederà mediante l'iscrizione delle maggiori entrate derivanti dai proventi del Casinò di Saint-Vincent, sul capitolo 00300 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985, e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
A partire dall'anno 1988, le spese per l'applicazione della presente legge saranno iscritte con la legge d'approvazione dei corrispondenti bilanci annuali di previsione.
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:
AUMENTO
Entrata
cap. 00300 "Tassa di concessione del Casinò di Saint-Vincent" L. 50.000.000
Spesa
2.1. Interventi a carattere generale
2.1.1. Finanza locale
cap. 22860 (nuovo capitolo)
"Contributo ai Comuni per l'incremento dei gemellaggi -
Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1985/1987 sono apportate le seguenti variazioni:
AUMENTO
Entrata
Titolo I Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o da quote di esso devoluti alla Regione.
Categoria I: Tributi propri
Anno 1986: L. 50.000.000
Anno 1987: L. 50.000.000
Spesa
2.1. Interventi a carattere generale
2.1.1. Finanza locale
Anno 1986: L. 50.000.000
Anno 1987: L. 50.000.000
[1] Abrogata dall'art. 6 della