§ 2.1.25 – R.R. 24 luglio 2006, n. 2.
Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell’Amministrazione regionale, dell’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale
Data:24/07/2006
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Disposizioni generali).
Art. 3.  (Tipi di dati e operazioni eseguibili).
Art. 4.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 2.1.25 – R.R. 24 luglio 2006, n. 2.

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell’Amministrazione regionale, dell’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione.

(B.U. 8 agosto 2006, n. 32 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il presente regolamento identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte delle strutture organizzative dipendenti dalla Giunta regionale, dell’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli enti interregionali, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano dalla legge specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

 

     Art. 2. (Disposizioni generali).

     1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del d.lgs. 196/2003.

     2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento di dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

 

     Art. 3. (Tipi di dati e operazioni eseguibili).

     1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite e le operazioni eseguibili sono individuati, per gli enti titolari di cui all’articolo 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:

     a) allegato A (schede da A1 a A32), relativo alle strutture organizzative dipendenti dalla Giunta regionale e ai seguenti enti regionali e interregionali:

     1) Agenzia regionale per la protezione ambientale;

     2) Agenzia regionale per le relazioni sindacali;

     3) Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta;

     4) Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca;

     5) Comitato regionale per la gestione venatoria;

     6) Museo regionale di scienze naturali;

     7) Parco naturale Mont Avic;

     8) [Museo minerario regionale] [1];

     9) Institut valdôtain de l’artisanat typique;

     10)Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d’Aosta;

     11)Istituto regionale A. Gervasone;

     12)Casa di riposo J.B. Festaz;

     13)Aziende di informazione e accoglienza turistica;

     14)Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta;

     14 bis) Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste [2].

     b) allegato B (schede da B1 a B41), relativo all’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO [3]

 

     (Omissis)


[1] Numero abrogato dall'art. 13 della L.R. 18 aprile 2008, n. 12.

[2] Numero aggiunto dall'art. 1 del R.R. 13 marzo 2008, n. 3.

[3] Modificato dall'art. 2 del R.R. 13 marzo 2008, n. 3.