§ 1.13.14 - Legge regionale 21 dicembre 2000, n. 37. [*]
Modificazioni alla legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.13 zona franca
Data:21/12/2000
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 7/1998).
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/1998).
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 7/1998).
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 7/1998).
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/1998).
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 22 della l.r. 7/1998).
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 27 della l.r. 7/1998).
Art. 8.  (Abrogazione dell'articolo 14 della l.r. 21/1999).
Art. 9.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.13.14 - Legge regionale 21 dicembre 2000, n. 37. [*]

Modificazioni alla legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale), già modificata dalla legge regionale 2 agosto 1999, n. 21. Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 21.

(B.U. 2 gennaio 2001, n. 1).

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 7/1998). [1]

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/1998).

     1. [2].

     2. [3].

     3. [4].

     4. [5].

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 7/1998). [6]

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 7/1998). [7]

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/1998). [8]

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 22 della l.r. 7/1998). [9]

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 27 della l.r. 7/1998). [10]

 

     Art. 8. (Abrogazione dell'articolo 14 della l.r. 21/1999).

     1. L'articolo 14 della l.r. 21/1999 è abrogato.

 

     Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 51.

[1] Sostituisce il comma 3, art. 8, della L.R. 27 febbraio 1998, n. 7.

[2] Sostituisce il comma 3, art. 13, della L.R. 27 febbraio 1998, n. 7.

[3] Inserisce il comma 5 bis nell'art. 13 della L.R. 27 febbraio 1998, n. 7.

[4] Sostituisce il comma 7, art. 13, della L.R. 27 febbraio 1998, n. 7.

[5] Sostituisce il comma 8, art. 13, della L.R. 27 febbraio 1998, n. 7.

[6] Sostituisce il comma 1 e la lett. g), comma 3, art. 15, della L.R. 27 febbraio 1998, n. 7.

[7] Sostituisce il comma 1, art. 20, della L.R. 27 febbraio 1998, n. 7.

[8] Sostituisce i commi 1 e 3, art. 21, della L.R. 27 febbraio 1998, n. 7.

[9] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 22 della L.R. 27 febbraio 1998, n. 7.

[10] Sostituisce il comma 7, art. 27, della L.R. 27 febbraio 1998, n. 7.