§ 1.11.3 - Legge regionale 24 agosto 1982, n. 42.
Istituzione rete regionale di radiocomunicazioni per il Servizio di Protezione Civile.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.11 radiotelecomunicazioni
Data:24/08/1982
Numero:42


Sommario
Art. 1.      Nell'ambito dell'istituendo Servizio regionale di protezione civile formato dal complesso delle funzioni, attività e strutture predisposte in via permanente per svolgere un'efficace opera di [...]
Art. 2.      La Giunta regionale provvederà all'adozione di provvedimenti deliberativi per l'esecuzione della presente legge.
Art. 3.      Per provvedere alla realizzazione della rete regionale di radiocomunicazione alla base del servizio di protezione civile, è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di L. 1.800.000.000 che graverà [...]
Art. 4.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 1.11.3 - Legge regionale 24 agosto 1982, n. 42.

Istituzione rete regionale di radiocomunicazioni per il Servizio di Protezione Civile.

(B.U. 4 ottobre 1982, n. 13).

 

Art. 1.

     Nell'ambito dell'istituendo Servizio regionale di protezione civile formato dal complesso delle funzioni, attività e strutture predisposte in via permanente per svolgere un'efficace opera di previsione e prevenzione di eventi capaci di alterare la conformazione dell'ambiente naturale e il conseguente insorgere di disastri e per la protezione ed il soccorso delle popolazioni e degli insediamenti abitativi e di lavoro colpiti da calamità naturali e catastrofi, viene istituita la rete regionale di radiocomunicazioni per la protezione civile, destinata a coprire l'intero territorio della Valle d'Aosta e finalizzata, oltre che ai servizi veri e propri della protezione civile, anche al servizio e soccorso sanitario, aereo e di rilevazione meteorologica.

 

     Art. 2.

     La Giunta regionale provvederà all'adozione di provvedimenti deliberativi per l'esecuzione della presente legge.

 

     Art. 3.

     Per provvedere alla realizzazione della rete regionale di radiocomunicazione alla base del servizio di protezione civile, è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di L. 1.800.000.000 che graverà sullo istituendo capitolo 23940 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982.

     Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante il prelievo della somma di L. 1.800.000.000 del capitolo 50150: " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

 

     Art. 4.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte spesa

     Variazione in diminuzione

     Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 1.800.000.000

     Variazione in aumento:

     " Interventi a carattere generale 2.1.2. altri interventi " Cap. 23940 di nuova istituzione: " Spese per l'istituzione del Servizio regionale di protezione civile L. 1.800.000.000

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.