§ 1.10.9 – L.R. 14 marzo 2006, n. 5.
Modificazioni alla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell’iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.10 partecipazione e iniziativa popolare
Data:14/03/2006
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modificazione dell’articolo 10).
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 12).
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 14).
Art. 4.  (Inserimento dell’articolo 31 bis).
Art. 5.  (Sostituzione dell’articolo 36).
Art. 6.  (Modificazione dell’articolo 40).


§ 1.10.9 – L.R. 14 marzo 2006, n. 5.

Modificazioni alla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell’iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale).

(B.U. 21 marzo 2006, n. 13).

 

Art. 1. (Modificazione dell’articolo 10).

     1. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell’iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale), è sostituita dalla seguente:

     «b) se almeno millecinquecento delle firme di cui alla lettera a) risultano raccolte ed autenticate entro il termine di cui al comma 1; nelle millecinquecento firme sono computate anche le firme di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);».

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 12).

     1. L’articolo 12 della l.r. 19/2003 è sostituito dal seguente:

     «Art. 12. (Referendum propositivo).

     1. Almeno il 5 per cento degli elettori dei Comuni della regione può, con le modalità di cui alla sezione I del presente capo ed i limiti previsti dall’articolo 17, comma 2, presentare al Consiglio della Valle una proposta di legge di iniziativa popolare, a condizione che sui fogli destinati alla raccolta delle firme sia precisato che tale proposta di legge potrà essere sottoposta a referendum propositivo ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 13.

     2. Il 5 per cento degli elettori è calcolato al 31 dicembre dell’anno antecedente la data di presentazione della proposta di legge a norma dell’articolo 5, sulla base delle risultanze dell’ultima revisione semestrale delle liste elettorali effettuata ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) e successive modificazioni.».

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 14).

     1. L’articolo 14 della l.r. 19/2003 è sostituito dal seguente:

     «Art. 14. (Risultato del referendum e adempimenti conseguenti).

     1. La proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo è approvata se alla votazione ha partecipato il 45 per cento degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.

     2. Qualora il risultato del referendum propositivo sia favorevole, la proposta di legge è approvata ed il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale dell’Ufficio elettorale regionale di cui all’articolo 36, comma 4, provvede alla promulgazione della legge e alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

     3. Qualora il risultato del referendum propositivo sia sfavorevole, la proposta di legge è respinta ed il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale dell’Ufficio elettorale regionale di cui all’articolo 36, comma 4, dispone la pubblicazione del risultato stesso sul Bollettino ufficiale della Regione.

     4. Qualora il risultato del referendum propositivo sia sfavorevole, la proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione del risultato del referendum sul Bollettino ufficiale della Regione.

     5. La proposta di legge di iniziativa popolare per la quale è stato richiesto il referendum propositivo non decade alla fine della legislatura. In tal caso, i termini di cui all’articolo 13, comma 3, decorrono nuovamente dalla data della prima riunione del Consiglio rinnovato.».

 

     Art. 4. (Inserimento dell’articolo 31 bis).

     1. Dopo l’articolo 31 della l.r. 19/2003 è inserito il seguente:

     «Art. 31 bis. (Rinvio).

     1. Per quanto non disciplinato dal presente Capo in merito alle modalità di svolgimento del procedimento referendario, si applica la normativa regionale relativa all’elezione del Consiglio regionale.».

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 36).

     1. L’articolo 36 della l.r. 19/2003 è sostituito dal seguente:

     «Art. 36. (Validità del referendum e adempimenti dell’ufficio regionale per il referendum).

     1. L’ufficio regionale per il referendum, dopo aver ricevuto i verbali di tutti gli uffici di sezione per il referendum e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all’accertamento della partecipazione alla votazione degli elettori e, se questa costituisce almeno il 45 per cento degli elettori stessi, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all’abrogazione della legge o di parte di essa ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

     2. L’ufficio regionale per il referendum dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno il 45 per cento degli elettori.

     3. La proposta sottoposta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato almeno il 45 per cento degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.

     4. Di tutte le operazioni dell’ufficio regionale per il referendum è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno è depositato presso il Tribunale e l’altro è trasmesso al Presidente della Regione.».

 

     Art. 6. (Modificazione dell’articolo 40).

     1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 19/2003 è sostituito dal seguente:

     «1. Il Consiglio della Valle nomina, entro quattro mesi dalla data del suo insediamento, la Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, composta di tre membri effettivi e dei rispettivi supplenti, esperti in discipline giuridiche pubblicistiche, indicati dal Presidente della Corte di appello di Torino e scelti tra:».