Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 1. aspetti generali |
Capitolo: | 1.10 partecipazione e iniziativa popolare |
Data: | 30/12/1999 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16). |
Art. 2. (Modificazioni dell'articolo 9 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16). |
Art. 3. (Modificazioni dell'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16). |
Art. 4. (Modificazione dell'articolo 13 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16). |
Art. 5. (Disposizioni transitorie). |
Art. 6. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 1.10.6 - L.R. 30 dicembre 1999, n. 40. [1]
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano).
(B.U. 11 gennaio 2000, n. 2).
Art. 1. (Modificazioni dell'articolo 8 della
1. [2].
2. [3].
Art. 2. (Modificazioni dell'articolo 9 della
1. [4].
2. [5].
3. - 4. [6]
Art. 3. (Modificazioni dell'articolo 10 della
1. [7].
2. [8].
Art. 4. (Modificazione dell'articolo 13 della
Art. 5. (Disposizioni transitorie).
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Commissione regionale per il referendum popolare è composta di tre membri effettivi e tre membri supplenti nominati dal Consiglio regionale su indicazione del Presidente della Corte di appello di Torino.
2. Il Consiglio regionale procede alla nomina della Commissione di cui al comma 1 entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le richieste di referendum abrogativo, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino presentate al Tribunale di Aosta ai sensi della
4. Rimangono valide la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, le autenticazioni e vidimazioni già effettuate ai sensi della
5. Entro dieci giorni dalla trasmissione della richiesta di referendum alla Segreteria generale del Consiglio regionale, ciascun cittadino elettore può presentare alla Commissione regionale per il referendum popolare le proprie osservazioni in ordine ai quesiti presentati e alla loro ammissibilità.
6. La scadenza dei termini di cui al terzo comma dell'articolo 9 della
7. Prima di adottare la decisione definitiva sulla richiesta di referendum, la Commissione di cui al comma 1 può procedere ad un'udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori e/o di quanti abbiano presentato osservazioni, nel corso della quale gli stessi possono produrre ulteriori pareri e memorie.
8. La Commissione di cui al comma 1 decide in via definitiva entro il termine di sessanta giorni dalla trasmissione della richiesta di referendum alla Segreteria generale del Consiglio regionale.
9. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla ricezione della deliberazione di cui al comma 8, indice con decreto il referendum, fissando la convocazione degli elettori in una domenica dei mesi di maggio o giugno.
Art. 6. (Disposizioni finanziarie).
1. L'onere relativo al funzionamento della Commissione regionale per il referendum popolare, derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 5, previsto a decorrere dall'anno 2000 in lire 50.000.000, grava sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) ed è ricompreso negli stanziamenti già iscritti sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 e sul bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2000/2002.
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall’art. 49 della
[2] Modifica il primo comma, art. 8 della
[3] Aggiunge tre commi all'art. 8 della
[4] Sostituisce il primo comma, art. 9 della
[5] Inserisce un comma nell'art. 9 della
[6] Modificano gli articoli 9, 10 e 11 della
[7] Sostituisce il primo comma, art. 10 della
[8] Inserisce un comma nell'art. 10 della
[9] Sostituisce il primo comma, art. 13 della