Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 1. aspetti generali |
Capitolo: | 1.6 lingua francese |
Data: | 06/10/2004 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63). |
Art. 2. (Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1988, n. 64). |
Art. 3. (Disposizioni finanziarie). |
§ 1.6.18 - L.R. 6 ottobre 2004, n. 22.
Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63, relativo all’indennità mensile di bilinguismo, e dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 64, relativo all’indennità regionale per il prolungamento d’orario derivante dall’insegnamento della lingua francese.
(B.U. 19 ottobre 2004, n. 42).
Art. 1. (Interpretazione autentica dell’articolo 1 della
1. Il rinvio fatto dall’articolo 1, comma 1, della
Art. 2. (Interpretazione autentica dell’articolo 1 della
1. L’articolo 1, comma 1, della
Art. 3. (Disposizioni finanziarie).
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 3.762.000 per l’anno 2004 e in annui euro 1.052.000 a decorrere dall’anno 2005.
2. L’onere di cui al comma 1 grava sullo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006 sull’obiettivo programmatico 1.2.2. (Personale direttivo e docente delle scuole regionali) ed alla sua copertura si provvede mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell’obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) previsto al punto A.1. (Interpretazione autentica dell’art. 1 della l.r. n. 63/88 e dell’art. 1 della l.r. n. 64/88) dell’allegato n. 1 ai bilanci annuale e pluriennale.
3. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.