§ 5.5.30 - L.R. 3 maggio 1990, n. 35.
Norme in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.5 beni ed attività culturali
Data:03/05/1990
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ruolo della Regione.
Art. 3.  Ruolo degli Enti locali.
Art. 4.  Riconoscimento dell'interesse regionale.
Art. 5.  Autorizzazioni.
Art. 6.  Sistema museale regionale.
Art. 7.  Individuazione e classificazione degli istituti e servizi.
Art. 8.  Inventario e regolamento.
Art. 9.  Personale e modalità di reclutamento.
Art. 10.  Piano triennale.
Art. 11.  Progetti per la formazione del piano annuale.
Art. 12.  Commissione consultiva scientifica.
Art. 13.  Conferenza dei capi degli istituti museali.
Art. 14.  Programmi annuali.
Art. 15.  Interventi e contributi.
Art. 16.  Contributi per le finalità di cui alla lettera a) dell'art. 15.
Art. 17.  Contributi per le finalità di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art. 15.
Art. 18.  Contributi per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 15.
Art. 19.  Contributi per le finalità di cui alla lettera e) dell'art. 15.
Art. 20.  Contributi per le finalità di cui alla lettera f) dell'art. 15.
Art. 21.  Contributi per le finalità di cui alla lettera h) dell'art. 15.
Art. 22.  Contributi per le finalità di cui alla lettera i) dell'art. 15.
Art. 23.  Controllo.
Art. 24.  Organismi e strumenti.
Art. 25.  Abrogazione.
Art. 26.  Norma transitoria.
Art. 27.  Finanziamento.


§ 5.5.30 - L.R. 3 maggio 1990, n. 35. [1]

Norme in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale.

(B.U. n. 21 del 16 maggio 1990, S.O. n. 1).

 

 

Titolo I

INDIRIZZI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione dell'Umbria, in attuazione degli articoli 8 e 9 del proprio Statuto, disciplina con la presente legge l'esercizio delle funzioni amministrative ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato in materia di musei e raccolte degli Enti locali e di interesse locale.

     2. La finalità si inquadra nella generale esigenza di conseguire la piena conoscenza, tutela, valorizzazione ed uso dell'intero patrimonio culturale dell'Umbria, quale risorsa fondamentale per lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità. A tal fine la Regione persegue:

     a) il consolidamento, il restauro, l'adeguamento delle sedi, la creazione di nuovi istituti, la tutela e la valorizzazione delle collezioni, la riorganizzazione dei servizi, il regolare funzionamento dei musei e delle raccolte di enti locali e comunque di interesse locale, di proprietà pubblica o privata, e la attivazione e la piena utilizzazione dei servizi culturali connessi, allo scopo di assicurare la conoscenza, la tutela e la valorizzazione culturale, sociale ed economica del patrimonio in essi raccolto e la conseguente erogazione di un servizio sociale di preminente interesse per la vita della comunità regionale;

     b) la progressiva costituzione e attivazione di un sistema museale regionale integrato e funzionalmente unitario, che:

     1) comprenda tutti gli istituti e i servizi museali riconosciuti di interesse regionale;

     2) sia articolato agli stessi livelli previsti per la programmazione economica e territoriale, sulla base di una precisa attribuzione a ciascun istituto e servizio museale aderente di compiti specifici;

     3) consenta un'organica azione di identificazione, catalogazione, conservazione e valorizzazione culturale, sociale ed economica dell'intero patrimonio culturale e ambientale della Regione.

 

     Art. 2. Ruolo della Regione.

     1. Per le finalità di cui all'art. 1 e onde assicurare la qualità degli interventi e l'efficacia della spesa, la Regione adotta lo strumento della programmazione; esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo; ricerca e favorisce la collaborazione con gli organi centrali dello Stato e con ogni altro soggetto pubblico e privato; incentiva l'autonomia amministrativa degli istituti e servizi museali; promuove il più ampio coinvolgimento, nella costituzione e gestione degli stessi, di enti pubblici e privati, anche sulla base di apposite convenzioni.

     2. Controlla il funzionamento dei musei locali e di interesse locale; provvede direttamente alla attività di catalogo e documentazione dei beni ambientali, archeologici e architettonici, artistici e storici fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 24.

 

     Art. 3. Ruolo degli Enti locali.

     1. La formulazione delle proposte finalizzate alla definizione del piano triennale e dei programmi annuali di cui agli artt. 10 e 14, la redazione dei progetti esecutivi per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi annuali, secondo quanto stabilito all'art. 11, la loro attuazione, compreso l'obbligo della rendicontazione, spettano agli Enti locali, che vi provvedono secondo le modalità stabilite dalla presente legge. E' altresì competenza dei Comuni la gestione diretta di musei e raccolte di loro proprietà. Compete comunque agli stessi il controllo sulla regolare attuazione degli interventi previsti dal piano triennale e dai programmi annuali, nonché il collaudo finale sugli stessi.

 

     Art. 4. Riconoscimento dell'interesse regionale.

     1. L'individuazione degli istituti e servizi museali operata ai sensi dell'art. 7 costituisce il riconoscimento dell'interesse regionale degli stessi ed è presupposto irrinunciabile per la loro ammissibilità ai contributi regionali e a tutti i benefici di cui alla presente legge.

 

     Art. 5. Autorizzazioni.

     1. L'attuazione degli interventi di cui agli artt. 7 e seguenti del DPR 14 gennaio 1972, n. 3, e agli artt. 47 e 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, è comunque subordinata a preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

     2. Gli interventi di restauro sono autorizzati dalla Regione, nel rispetto dell'art. 11 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

     3. In difetto delle prescritte autorizzazioni, di cui al comma 2, è irrogata ai trasgressori, a cura del Servizio sanzioni amministrative dell'ufficio affari giuridici della Giunta regionale e previo verbale d'accertamento e contestazione notificato anche d'ufficio, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 2.000.000 ad un massimo di lire 20.000.000, nel rispetto dei principi e delle norme procedurali stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Titolo II

SISTEMA MUSEALE REGIONALE

 

     Art. 6. Sistema museale regionale.

     1. Il sistema museale regionale è costituito da tutti i musei, le raccolte e i servizi culturali, il cui interesse sia stato riconosciuto dalla Regione. E' organizzato funzionalmente mediante la ripartizione di compiti specifici fra i singoli istituti e servizi museali, che sono chiamati ad operare in modo complementare, e conformemente alle loro peculiarità, per ambiti di aggregazione subregionale, onde assicurare un funzionamento unitario del sistema museale a livello dell'intera regione, per il conseguimento degli obiettivi indicati nel piano triennale e nei programmi annuali di intervento di cui agli artt. 10 e 14.

 

     Art. 7. Individuazione e classificazione degli istituti e servizi.

     1. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'atto preliminare di definizione del sistema museale regionale, che indica le finalità, le caratteristiche, le articolazioni funzionali e le modalità operative del sistema stesso, individua gli istituti e i servizi museali esistenti o da istituire che ne fanno parte, e i relativi standard funzionali nell'ambito del sistema.

     2. Le indicazioni inerenti il sistema museale regionale possono essere aggiornate con il piano triennale e con i programmi annuali di cui ai successivi artt. 10 e 14.

 

     Art. 8. Inventario e regolamento.

     1. Gli enti e i privati proprietari di musei e raccolte inclusi nel sistema museale regionale, e perciò ammessi a beneficiare dei contributi regionali, sono tenuti a redigere e ad aggiornare l'inventario dei beni culturali di loro proprietà o comunque affidati alla loro cura e ad adottare apposito regolamento per gli istituti e i servizi museali, secondo lo schema-tipo deliberato dalla Giunta regionale ed in relazione alla classificazione ad essi attribuita nei piani regionali d'intervento. Copia dell'intervento è trasmessa alla Giunta regionale, cui compete altresì l'approvazione del regolamento.

 

     Art. 9. Personale e modalità di reclutamento.

     1. Gli istituti e servizi museali, debbono essere dotati di personale qualificato, nel rispetto dei profili professionali stabiliti per ciascuna figura dal piano triennale e dai programmi annuali di cui agli artt. 10 e 14, e in numero sufficiente a garantire la qualità dei servizi, secondo gli standard funzionali fissati per ciascun istituto e servizio dal piano e dai programmi medesimi.

     2. Per l'ammissione ai concorsi relativi a posti di direzione degli istituti di proprietà degli enti pubblici di cui alla presente legge è richiesto il diploma di laurea e costituisce titolo preferenziale il diploma di specializzazione in ottemperanza alle specificazioni previste nel piano triennale per i diversi profili professionali inerenti alle peculiarità dei diversi istituti e servizi.

 

 

Titolo III

PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 10. Piano triennale.

     1. Per la programmazione e la promozione degli interventi finalizzati agli obiettivi indicati dalla presente legge, la Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio regionale il piano triennale per il riassetto, la istituzione e il funzionamento degli istituti e dei servizi culturali, per il rafforzamento del sistema museale regionale, per la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti e per il loro reclutamento, per l'incremento delle collezioni per l'edizione e la diffusione dei cataloghi scientifici delle raccolte e di altre pubblicazioni concernenti il patrimonio culturale umbro, per la promozione delle attività culturali.

     2. Il piano regionale stabilisce la classificazione degli istituti e servizi museali in relazione al loro stato attuale e agli sviluppi previsti nei termini di validità del piano stesso, con riferimento alla entità e al tipo delle raccolte, ai livelli di funzionalità e ai compiti propri di ciascuno nell'ambito del sistema.

     3. Il piano può apportare modifiche e integrazioni alle previsioni del sistema museale regionale di cui all'art. 7 e prevede prioritariamente:

     a) interventi di tutela e salvaguardia che rivestano particolare urgenza al fine di arrestare i processi di degrado e la dispersione del patrimonio culturale;

     b) completamento di interventi in atto.

     4. In particolare il piano triennale:

     a) individua caratteristiche, localizzazione e organizzazione degli istituti e dei servizi costituenti il sistema museale regionale e provvede alla classificazione degli stessi;

     b) accerta lo stato di conservazione dei beni, l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti e servizi museali e l'esercizio di eventuali compiti di interesse più generale ai diversi livelli organizzativi del sistema museale;

     c) determina le prospettive di evoluzione nel periodo di validità del piano, indicando priorità, modalità e tempi di esecuzione degli interventi;

     d) determina gli standard funzionali dei singoli istituti e servizi museali anche con riguardo all'entità ed ai profili professionali del personale;

     e) indica i titoli di studio e le materie d'esame per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 9;

     f) individua le iniziative e gli strumenti per la qualificazione e la formazione del personale addetto, nel quadro della disciplina vigente in materia di formazione professionale, ai fini della formazione del piano annuale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e sue modificazioni;

     g) programma gli interventi per la manutenzione e il restauro dei beni culturali dei musei e delle raccolte di enti locali o di interesse locale;

     h) programma le attività editoriali concernenti i cataloghi scientifici delle raccolte museali e altre pubblicazioni comunque inerenti il patrimonio culturale umbro;

     i) programma le iniziative per l'incremento delle raccolte;

     l) determina le attività da svolgere a cura diretta della Regione.

 

     Art. 11. Progetti per la formazione del piano annuale.

     1. I Comuni, nonché gli altri soggetti titolari di istituti, servizi e attività museali d'interesse locale, formulano annualmente, in conformità con il piano triennale di cui all'art. 10, progetti di intervento come previsti all'art. 15.

     2. I progetti di cui al comma 1 sono trasmessi, entro il mese di aprile, alla Giunta regionale, al fine della formazione del piano annuale di cui all'art. 14. I progetti relativi ad interventi strutturali, per essere ammessi al contributo finanziario della Regione, debbono rispondere ai seguenti requisiti:

     a) essere redatti in termini esecutivi sotto il profilo tecnico specificando, in particolare, tempi e modalità di intervento, destinazioni d'uso, organizzazione funzionale e modalità gestionali degli istituti che vi trovano sede;

     b) essere provvisti di tutte le autorizzazioni previste per la loro attuazione dalla vigente legislazione;

     c) essere corredati dal piano finanziario specificando in particolare il preventivo di spesa e le risorse finanziarie disponibili a copertura della quota non soddisfatta dal contributo regionale;

     d) contenere un'analisi dei costi e dei benefici.

 

 

Titolo IV

ORGANISMI DI CONSULENZA E DI PARTECIPAZIONE

 

     Art. 12. Commissione consultiva scientifica.

     1. Per la predisposizione dei piani triennali ed annuali la Regione si avvale di una commissione consultiva scientifica, presieduta dall'assessore ai beni culturali e costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, tra esperti di particolare competenza e documentata professionalità nelle materie oggetto della presente legge, nominati dal Consiglio regionale, in numero non superiore a 12 con voto limitato ai due terzi. Per i membri della commissione è prevista una indennità forfettaria per ogni giornata di seduta nella misura di lire 100.000 e i rimborsi di spese per le stesse voci e nella stessa misura prevista per i dipendenti regionali di II livello dirigenziale.

 

     Art. 13. Conferenza dei capi degli istituti museali.

     1. Allo scopo di partecipare con funzione consultiva alle proposte e alle elaborazioni dei programmi e dei piani valorizzandone l'aspetto tecnico e scientifico, è istituita la conferenza dei capi degli istituti museali di competenza della presente legge.

     2. I capi degli istituti vengono formalmente designati dagli Enti locali o dai soggetti cui gli istituti appartengono.

     3. La conferenza, presieduta dall'assessore regionale ai beni culturali o da un suo delegato, è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     4. Entro tre mesi dall'insediamento essa formula il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale.

 

     Art. 14. Programmi annuali.

     1. In esecuzione del piano regionale triennale la Giunta regionale, sulla base delle proposte avanzate dai soggetti di cui all'art. 11, adotta i programmi annuali per le finalità di cui al comma 2 e al presente titolo.

     2. I programmi annuali costituiscono lo strumento per:

     a) i controlli di gestione dei programmi annuali precedenti in relazione agli obiettivi del piano triennale;

     b) il finanziamento dei progetti attuativi e il conseguente riparto dei contributi.

     3. Qualora il programma annuale comporti modifiche al piano triennale, deve essere sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

 

 

Titolo V

CONTRIBUTI E PROCEDURE

 

     Art. 15. Interventi e contributi.

     1. Il piano triennale e i programmi annuali prevedono e determinano i vari interventi e i relativi contributi. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le modalità procedurali per l'accesso ai contributi.

     2. Le richieste di contributo debbono essere trasmesse alla Giunta regionale entro gli stessi termini stabiliti dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.

     3. I contributi di cui ai precedenti commi sono concessi per le seguenti finalità:

     a) costruzione, consolidamento e restauro delle sedi di istituti e servizi museali;

     b) allestimenti e strumentazione per istituti e servizi museali;

     c) manutenzione e restauro di beni culturali costituenti le raccolte di Enti locali e di interesse locale;

     d) edizione dei cataloghi scientifici delle raccolte e di altre pubblicazioni inerenti il patrimonio culturale;

     e) acquisizione di beni culturali al patrimonio pubblico per incrementare le raccolte locali;

     f) gestione e attività ordinarie di istituti e servizi museali;

     g) attività straordinarie di istituti e servizi culturali;

     h) interventi a sostegno della costituzione di organismi di gestione di istituti e servizi museali;

     i) iniziative dirette riservate alla Regione.

     4. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano triennale.

 

     Art. 16. Contributi per le finalità di cui alla lettera a) dell'art. 15.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera a) dell'art. 15, la Giunta regionale eroga a favore dei Comuni, Province e altri enti pubblici o soggetti privati contributi in conto capitale o in conto interessi per l'attuazione, in conformità con le previsioni indicate nel piano triennale, di progetti relativi a musei e raccolte di loro proprietà.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati in conformità con le previsioni programmatiche dei piani di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, e vengono attuati secondo le disposizioni della stessa.

 

     Art. 17. Contributi per le finalità di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art. 15.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art. 15, la Giunta regionale eroga a favore dei Comuni e di altri enti pubblici o soggetti privati contributi in conto capitale per la elaborazione e l'attuazione di progetti inerenti l'allestimento e la dotazione strumentale dei musei e dei servizi culturali connessi, per la loro gestione e attività ordinarie e per la manutenzione e il restauro dei beni culturali in essi conservati.

     2. I finanziamenti regionali sono assegnati con i programmi annuali di cui all'art. 14 ed erogati nella misura del 40 per cento all'avvio dei lavori e del 60 per cento a lavori ultimati e collaudati.

 

     Art. 18. Contributi per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 15.

     1. Per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 15, la Giunta regionale provvede direttamente o eroga contributi in conto capitale a favore dei Comuni o di altri enti pubblici o privati proprietari o depositari delle raccolte per la edizione di cataloghi scientifici e di altre pubblicazioni di interesse storico, artistico, culturale conformi alle indicazioni contenute nel piano triennale.

     2. I contributi regionali sono assegnati coi programmi annuali di cui all'art. 14 ed erogati ad avvenuta pubblicazione delle opere; all'attuazione delle proprie iniziative la Giunta provvede direttamente.

 

     Art. 19. Contributi per le finalità di cui alla lettera e) dell'art. 15.

     1. Per le finalità di cui alla lettera e) dell'art. 15, la Giunta regionale provvede direttamente, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa regionale in materia di contratti, o eroga contributi in conto capitale a favore di Comuni e Province per l'acquisizione di beni culturali destinati ad arricchire le raccolte locali.

     2. I contributi regionali possono essere concessi a Comuni e Province anche al di fuori degli interventi previsti dal piano e dai programmi regionali di cui alla presente legge, allorché essi abbiano provveduto all'acquisto in condizioni di comprovata urgenza.

 

     Art. 20. Contributi per le finalità di cui alla lettera f) dell'art. 15.

     1. Per le finalità di cui alla lettera f) dell'art. 15, la Giunta regionale eroga a favore dei Comuni e di altri enti pubblici o soggetti privati contributi in conto capitale per l'attuazione dei progetti conformi alle indicazioni espresse nel piano regionale triennale.

     2. La Giunta regionale eroga inoltre contributi per i costi di gestione di istituti e servizi museali, anche nell'ipotesi di ricorso a società private che impieghino giovani formati con appositi corsi di formazione professionale della Regione. Le convenzioni di affidamento di tali incarichi a privati devono essere approvate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 21. Contributi per le finalità di cui alla lettera h) dell'art. 15.

     1. Per le finalità di cui alla lettera h) dell'art. 15, il programma annuale indica le modalità per l'eventuale partecipazione della Regione alla costituzione di organismi per la gestione di istituti e servizi culturali; determina le condizioni per la costituzione di tali organismi, anche a prescindere dalla diretta partecipazione della Regione stessa; stabilisce l'entità del contributo regionale che la Giunta regionale eroga in conto capitale a favore degli organismi stessi.

 

     Art. 22. Contributi per le finalità di cui alla lettera i) dell'art. 15.

     1. Per le finalità di cui alla lettera i) dell'art. 15, il programma annuale indica le iniziative che la Giunta regionale intende promuovere direttamente e i relativi costi.

     2. All'attuazione delle iniziative provvede con propri atti la Giunta regionale.

 

     Art. 23. Controllo.

     1. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge trasmettono entro il 30 novembre di ogni anno alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulle attività svolte e un rendiconto delle spese sostenute.

     2. Le funzioni di vigilanza, accertamento e controllo sono esercitate dai soggetti e secondo le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in particolare, dagli uffici regionali preposti alla specifica materia di cui alla presente legge, ai quali compete altresì di vigilare sulla regolare esecuzione degli interventi in conformità con il piano triennale e i programmi annuali di cui agli artt. 10 e 14.

     3. Qualora gli enti pubblici e i soggetti privati beneficiari dei contributi non provvedano nei tempi e nei modi previsti all'esecuzione degli interventi la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine adeguato, al fine di ogni regolarizzazione, revoca l'erogazione dei finanziamenti, richiedendo la restituzione delle somme già erogate e provvedendo direttamente al compimento degli interventi necessari o a nuova assegnazione del contributo.

 

 

Titolo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 24. Organismi e strumenti.

     1. Entro il 31 dicembre 1990 la Giunta regionale predispone apposito provvedimento legislativo per la definizione di organismi e strumenti utili alla organizzazione ed alla gestione dei servizi seguenti:

     a) catalogo e documentazione;

     b) manutenzione e restauro;

ed alla promozione, nell'ambito della normativa vigente, delle necessarie forme di cooperazione con gli organi centrali e periferici dello Stato, le istituzioni competenti ad ogni livello nonché altri soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 25. Abrogazione.

     1. Sono abrogate le leggi regionali 3 giugno 1975, n. 39 e successive modificazioni, 23 aprile 1980, n. 34 e 1 settembre 1981, n. 64, nonché l'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1974, n. 46, l'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7 e successive modifiche, nonchè ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 26. Norma transitoria.

     1. Nella fase di prima applicazione della presente legge il programma annuale di cui all'art. 14 è adottato, limitatamente al primo anno, dalla Giunta regionale entro 3 mesi dall'adozione del piano triennale, anche in mancanza dei progetti di cui all'art. 11.

     2. Fino al momento in cui la commissione di cui all'art. 13 non è operante, le funzioni consultive alla stessa spettanti sono esercitate dalla Consulta regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7.

 

     Art. 27. Finanziamento.

     1. A norma di quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, della vigente legge di bilancio saranno annualmente determinate, a decorrere dal 1991, le autorizzazioni di spesa integrative delle disponibilità già previste in bilancio per le leggi soppresse dal precedente art. 25, per l'attuazione degli interventi della presente legge. Onde consentire l'attuazione degli interventi di cui ai seguenti punti sono istituiti per memoria nello stato di previsione del bilancio regionale dell'anno in corso i seguenti capitoli:

     a) per gli interventi di cui all'art. 15, comma 3, lett. a):

     1) il cap. 6830 (cat. 3), denominato: «Contributi in conto capitale per la costruzione, il consolidamento e il restauro delle sedi di istituti e servizi museali».

     2) il cap. 6831 (cat. 3), denominato: «Contributi in conto interessi nei mutui e prestiti contratti per la costruzione, il consolidamento e il restauro delle sedi di istituti e servizi museali».

     b) Per gli interventi di cui all'art. 15, comma 3, lettere b), c) ed f) il cap. 6832 (cat. 3), denominato: «Contributi in conto capitale per l'allestimento, la dotazione strumentale e il funzionamento ordinario dei musei e dei servizi culturali connessi, nonché per gli interventi di manutenzione e di restauro».

     c) Per gli interventi di cui all'art. 15, comma 3, lettera d), il cap. 988 (cat. 4), denominato: «Spese per la edizione di cataloghi scientifici e di altre pubblicazioni di interesse storico, artistico, culturale in materia di musei».

     d) Per gli interventi di cui all'art. 15, comma 3, lettere e) e g) il cap. 6818 (cat. 3), denominato: «Spese e contributi per l'acquisto di beni culturali destinati alle raccolte museali locali. Per la realizzazione di attività culturali di carattere straordinario».

     e) Per gli interventi di cui all'art. 15, comma 3, lettera h) e agli artt. 12 e 13, il cap. 1O11 (cat. 5), denominato: «Contributi regionali per interventi a sostegno della costituzione di organismi di gestione di istituti e servizi museali e per il funzionamento degli organismi consultivi».

     f) Per le finalità di cui all'art. 15, comma 3, lettera i) il cap. 1018 (cat. 9), denominato: «Iniziative dirette della Regione in materia di musei».

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 15 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 24.