§ 5.1.57 - L.R. 16 aprile 1984, n. 21.
Programma triennale per la immunoprofilassi di infezioni virali non soggette ad obbligo di vaccinazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:16/04/1984
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità. Con la presente legge la Regione promuove, in attuazione dei principi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la realizzazione di programmi di vaccinazioni, relativamente alla profilassi [...]
Art. 2.  Programma. L'Osservatorio epidemiologico regionale previa opportuna intesa con l'Istituto superiore di sanità e con gli Istituti scientifici e clinici dell'Università di Perugia, provvede alla [...]
Art. 3.  Organizzazione. L'attuazione dei programmi di vaccinazione è di competenza delle singole U.L.S.S. che a tale scopo provvedono ad individuare le strutture ed il personale per effettuare gli [...]
Art. 4.  Norma finanziaria. (Omissis).


§ 5.1.57 - L.R. 16 aprile 1984, n. 21. [1]

Programma triennale per la immunoprofilassi di infezioni virali non soggette ad obbligo di vaccinazione.

(B.U. n. 28 del 20 aprile 1984).

 

Art. 1. Finalità. Con la presente legge la Regione promuove, in attuazione dei principi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la realizzazione di programmi di vaccinazioni, relativamente alla profilassi immunitaria, delle seguenti patologie virali:

     - epatite virale;

     - rosolia;

     - morbillo.

 

     Art. 2. Programma. L'Osservatorio epidemiologico regionale previa opportuna intesa con l'Istituto superiore di sanità e con gli Istituti scientifici e clinici dell'Università di Perugia, provvede alla predisposizione del programma.

     La Giunta regionale approva il programma triennale, sentito il Consiglio tecnico regionale per la sanità e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio regionale.

     Il programma che ha durata triennale deve prevedere:

     - i singoli programmi vaccinali;

     - i destinatari;

     - la gratuità degli interventi e degli accertamenti clinici necessari;

     - un'adeguata e specifica azione di informazione volta alla consapevolezza delle implicazioni della vaccinazione.

 

     Art. 3. Organizzazione. L'attuazione dei programmi di vaccinazione è di competenza delle singole U.L.S.S. che a tale scopo provvedono ad individuare le strutture ed il personale per effettuare gli interventi di vaccinazione di cui alla presente legge.

     In ogni U.L.S.S. viene istituito un registro per le vaccinazioni effettuate.

 

     Art. 4. Norma finanziaria. (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 27 settembre 2013, n. 19.