§ 5.1.3 - L.R. 15 gennaio 1973, n. 6.
Norme per la composizione ed il funzionamento dei Consigli provinciali di sanità.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:15/01/1973
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità. Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 dello Statuto, le attribuzioni di cui agli articoli 11, 12, 14 e 17 del D.P.R. 11 [...]
Art. 2.  Composizione. Il Consiglio provinciale di sanità di ciascuna provincia della regione è presieduto dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o da un assessore da lui delegato ed è composto dai [...]
Art. 3.  Segreteria. Le funzioni di segretario del Consiglio provinciale di sanità di ciascuna provincia sono disimpegnate da un funzionario della Regione, designato dalla Giunta regionale.
Art. 4.  Disposizioni finali. Restano ferme, per quanto non disposto dalla presente legge, tutte le norme contenute nel D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257, disciplinanti le attribuzioni, la composizione, la [...]
Art. 5.  La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 5.1.3 - L.R. 15 gennaio 1973, n. 6. [1]

Norme per la composizione ed il funzionamento dei Consigli provinciali di sanità.

(B.U. n. 2 del 20 gennaio 1973).

 

Art. 1. Finalità. Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 dello Statuto, le attribuzioni di cui agli articoli 11, 12, 14 e 17 del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257, in ordine ai Consigli provinciali di sanità sono esercitate dagli organi regionali in conformità alla legge regionale 19 luglio 1972, n. 13, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

 

     Art. 2. Composizione. Il Consiglio provinciale di sanità di ciascuna provincia della regione è presieduto dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o da un assessore da lui delegato ed è composto dai membri di cui all'art. 12, comma primo, del D.P.R. 11 febbraio 1961, n, 257.

     La decadenza di cui all'art. 17, comma terzo, del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257, è pronunciata dal Consiglio regionale.

 

     Art. 3. Segreteria. Le funzioni di segretario del Consiglio provinciale di sanità di ciascuna provincia sono disimpegnate da un funzionario della Regione, designato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4. Disposizioni finali. Restano ferme, per quanto non disposto dalla presente legge, tutte le norme contenute nel D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257, disciplinanti le attribuzioni, la composizione, la durata, l'ordinamento ed il funzionamento dei Consigli provinciali di sanità.

 

     Art. 5. La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 27 settembre 2013, n. 19.