§ 4.6.84 – D.G.R. 9 novembre 2005, n. 1873.
Eventi sismici 1997 - Integrazioni alla D.G.R. 1036/2005.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:09/11/2005
Numero:1873

§ 4.6.84 – D.G.R. 9 novembre 2005, n. 1873.

Eventi sismici 1997 - Integrazioni alla D.G.R. 1036/2005.

(B.U. 21 dicembre 2005, n. 53).

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

     Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture;

     Preso atto, ai sensi dell’art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

     a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell’Ufficio dirigenziale temporaneo completamento ricostruzione: interventi dei privati, ai sensi dell’art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

     b) del parere di legittimità espresso dal direttore; Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

     Visto il regolamento interno di questa Giunta;

     A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

 

DELIBERA:

 

     1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all’art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

 

     2) di provvedere conseguentemente ad integrare la D.G.R. n. 1036 del 22 giugno 2005, aggiungendo:

     a) dopo il punto 3) il seguente:

     «3 bis) di stabilire che, qualora risultino ammissibili a contributo nell’ambito della fascia g) o all’interno dei PIR progetti di sviluppo inerenti alle due tipologie previste dal punto 4), sono comunque garantiti, per ciascuna delle predette tipologie, finanziamenti pari ad almeno il 35 per cento delle risorse messe a disposizione»;

     b) dopo il punto 4) il seguente:

     «4 bis) di stabilire che possono essere altresì ammessi al contributo di cui al punto 3) gli edifici e le UMI, dichiarati «beni culturali» ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/04, nei quali si intendono svolgere attività di rilevante interesse inerenti alla filiera ambiente, turismo e cultura, a condizione che l’investimento per opere funzionali alla realizzazione del progetto di sviluppo non coperto dal contributo rappresenti almeno il 75 per cento dell’investimento totale»;

 

     3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 

     Oggetto: Eventi sismici 1997 - Integrazioni alla D.G.R. n. 1036 del 22 giugno 2005.

 

     Premesso:

     — che con D.G.R. n. 1036 del 22 giugno 2005, nel prendere atto della limitata disponibilità di risorse stimate in 20 milioni di euro, assegnate alla Regione ai sensi dell’art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre, n. 311 (legge finanziaria 2005), è stato stabilito, al punto 4), di finanziare edifici isolati collocati in fascia g) o UMI collocate in fascia N, per un importo totale di 15 milioni di euro, purché negli stessi vengano svolte attività di rilevante interesse inerenti:

     — alla ricerca scientifica applicata e/o ai servizi innovativi per le imprese;

     — alla filiera ambiente, cultura e turismo;

     — che, con lo stesso punto 4) della deliberazione 1036/05, è stato altresì disposto che non possono essere ritenuti di «rilevante interesse» gli edifici o le UMI che, nel loro complesso, abbiano una superficie inferiore a 800 mq e la cui riparazione o ricostruzione preveda un contributo inferiore a 500.000,00 euro;

     Rilevato:

     — che da una più attenta analisi del patrimonio edilizio da destinare ad attività inerenti alla filiera ambiente, cultura e turismo, è stato appurata la presenza di edifici oggetto di tutela ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 che, pur essendo potenzialmente idonei allo sviluppo di attività di rilevante interesse, se supportati da congrui investimenti da parte della proprietà, hanno, per le loro caratteristiche tipologiche, superfici inferiori a 800 mq, per cui si possono ipotizzare contributi inferiori a 500.000,00 euro;

     — che pertanto, al fine di favorire anche il recupero dei predetti edifici, per destinarli alle attività inerenti alla filiera ambiente, turismo e cultura, si rende opportuno prevedere che per gli stessi non si applichino i limiti relativi alla superficie e alla entità del contributo posti dal punto 4) della predetta deliberazione n. 1036/05, a condizione che l’investimento per opere funzionali alla realizzazione del progetto di sviluppo non coperto dal contributo rappresenti almeno il 75 per cento dell’investimento totale;

     Ritenuto altresì opportuno stabilire che, qualora risultino ammissibili a contributo nell’ambito della fascia g) o all’interno dei PIR progetti di sviluppo inerenti alle due tipologie previste dal punto 4) della D.G.R. n. 1036/05, debbano essere garantiti, per ciascuna delle predette tipologie, finanziamenti pari ad almeno il 35 per cento delle risorse messe a disposizione;

     Tutto ciò premesso e considerato

 

     Omissis

 

     (Vedasi dispositivo deliberazione)