§ 4.6.56 - L.R. 25 marzo 1996, n. 7. [*]
Ulteriore proroga di alcuni termini di cui alle leggi regionali 20 agosto 1987, n. 41 e 23 marzo 1995, n. 13, sulle attività di ripristino e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:25/03/1996
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 13, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 13, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. L'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 13, è sostituito dal seguente:


§ 4.6.56 - L.R. 25 marzo 1996, n. 7. [*]

Ulteriore proroga di alcuni termini di cui alle leggi regionali 20 agosto 1987, n. 41 e 23 marzo 1995, n. 13, sulle attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi.

(B.U. n. 16 del 3 aprile 1996).

 

Art. 1.

     1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 13, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 13, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 13, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

 


[*] La presente legge, già abrogata dall'art. 6 della L.R. 15 novembre 1999, n. 30, è stata ripristinata per effetto di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.