§ 4.6.29 - L.R. 11 aprile 1985, n. 18. - Norme per la realizzazione di
impianti di interesse comune a favore di produttori agricoli della Valnerina danneggiati dal sisma del 19 settembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:11/04/1985
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Piano di realizzazione degli interventi e di acquisizione delle aree. La Giunta regionale, sentita la Comunità montana della Valnerina, approva un piano volto alla realizzazione, al completamento [...]
Art. 2.  Contenuto del piano. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di cui alla Tabella «A», allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, formulano documentate proposte [...]
Art. 3.  Attuazione del piano. L'attuazione del piano di cui all'art. 1, ivi compresa l'acquisizione delle aree, anche mediante esproprio, e la realizzazione degli interventi è affidata all'Ente di sviluppo [...]
Art. 4.  Proprietà degli impianti e loro gestione. Gli impianti, le attrezzature ed i servizi di cui alla presente legge sono di proprietà della Regione dell'Umbria, che affida altresì all'Ente di sviluppo [...]
Art. 5.  Finanziamento del piano. La Giunta regionale provvede a concedere i finanziamenti necessari alla attuazione del piano sulla base di documentate richieste dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria [...]
Art. 6.  Fondo a favore dei Comuni per l'acquisizione di aree da utilizzare nel caso di pubbliche calamità o per eventi di carattere straordinario. Presso la Regione è costituito un fondo per l'acquisizione [...]
Art. 7.  Norma finanziaria. (Omissis)


§ 4.6.29 - L.R. 11 aprile 1985, n. 18. - Norme per la realizzazione di

impianti di interesse comune a favore di produttori agricoli della Valnerina danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi e per l'acquisizione di aree da utilizzare per pubbliche calamità ed eventi straordinari.

(B.U. n. 39 del 18 aprile 1985).

 

CAPO I

 

Art. 1. Piano di realizzazione degli interventi e di acquisizione delle aree. La Giunta regionale, sentita la Comunità montana della Valnerina, approva un piano volto alla realizzazione, al completamento nonché alla acquisizione delle relative aree, con riguardo ad impianti, attrezzature e servizi d'interesse comune per il ricovero di bestiame e per la conservazione di foraggi a favore di produttori agricoli singoli ed associati, titolari di aziende agricole le cui strutture sono state colpite a seguito degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

     Nel piano di cui al precedente comma sono inserite con assoluta priorità le aree il cui possesso è stato comunque acquisito dai Comuni della Valnerina di cui alla tabella «A», allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, per far fronte alle necessità di primo intervento, a seguito degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, mediante la realizzazione, con onere a carico del bilancio regionale, di impianti di ricovero del bestiame e per la conservazione dei foraggi.

     L'approvazione del piano vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere in esso previste.

 

     Art. 2. Contenuto del piano. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di cui alla Tabella «A», allegata alla legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, formulano documentate proposte alla Giunta regionale per la formazione del piano di cui al precedente articolo.

     Le proposte contengono, in modo sommario, la descrizione delle opere e l'indicazione della spesa.

     La Giunta, scaduto il termine di cui al precedente comma, adotta una proposta di piano, nei limiti dei fondi disponibili e tenuto conto delle esigenze espresse dai Comuni.

     Su tale proposta la Giunta regionale richiede il parere della Comunità montana della Valnerina.

     Trascorso inutilmente il termine di quaranta giorni dalla richiesta, il piano è definitivamente approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

     Il piano indica le opere ammesse con riguardo ai nuovi interventi da effettuare ed a quelli di completamento e contiene un progetto di massima delle stesse.

     Sono altresì individuate in linea di massima le spese per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione degli impianti o per il completamento di interventi già effettuati con esclusione dei lavori eseguiti nella fase di primo intervento.

 

     Art. 3. Attuazione del piano. L'attuazione del piano di cui all'art. 1, ivi compresa l'acquisizione delle aree, anche mediante esproprio, e la realizzazione degli interventi è affidata all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1977, n. 26.

 

     Art. 4. Proprietà degli impianti e loro gestione. Gli impianti, le attrezzature ed i servizi di cui alla presente legge sono di proprietà della Regione dell'Umbria, che affida altresì all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria la loro gestione nella fase di avviamento.

     La gestione è affidata ai produttori interessati, singoli o associati, sulla base di un'apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, successivamente alla proposizione di apposita richiesta.

     La convenzione regola i rapporti tra la Regione dell'Umbria, l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria ed i produttori agricoli interessati e pone comunque a carico di questi ultimi le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

 

     Art. 5. Finanziamento del piano. La Giunta regionale provvede a concedere i finanziamenti necessari alla attuazione del piano sulla base di documentate richieste dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria avuto riguardo alle singole procedure e/o ai singoli interventi.

     L'Ente di sviluppo agricolo in Umbria provvede al relativo rendiconto annuale e definitivo della spesa, nonché alla restituzione delle eventuali economie realizzate.

     Il rendiconto annuale è effettuato al 31 dicembre di ogni anno ed è presentato alla Giunta regionale nei due mesi successivi.

 

CAPO II

 

     Art. 6. Fondo a favore dei Comuni per l'acquisizione di aree da utilizzare nel caso di pubbliche calamità o per eventi di carattere straordinario. Presso la Regione è costituito un fondo per l'acquisizione a favore del patrimonio dei Comuni, colpiti dal sisma del 19 settembre 1979, delle aree da utilizzare in caso di pubblica calamità o per eventi di carattere straordinario, individuate nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, mediante apposite varianti, ai sensi dell'art. 25 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale, approvate con legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 [1].

     La Giunta regionale individua le procedure per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo, la documentazione che i Comuni debbono accludere alle domande, le eventuali priorità in relazione ai fondi disponibili, nonché la misura dei contributi da concedere.

 

CAPO III

 

     Art. 7. Norma finanziaria. (Omissis)

 

 


[1] Così modificato con l'art. 2 della L.R. 8 novembre 1990, n. 39.