§ 4.3.7 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 34.
Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.3 cave
Data:23/12/2004
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Modificazione dell’art. 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2).
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 18 ter della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2).
Art. 3.  (Modificazione dell’art. 22 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26).


§ 4.3.7 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 34.

Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni. Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 - Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2.

(B.U. 31 dicembre 2004, n. 57).

 

Art. 1. (Modificazione dell’art. 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2).

     1. Al comma 8 dell’articolo 12, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, così come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26, dopo una virgola è aggiunto il seguente periodo: «limitatamente a quelli provenienti da scavi di opere private e per quantità superiori a mille metri cubi.».

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 18 ter della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2).

     1. L’articolo 18 ter della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 aggiunto dall’art. 21 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 ter. (Valorizzazione di materiali assimilabili).

1. I materiali provenienti da scavi di opere pubbliche o private, assimilabili per qualità ai materiali di cui all’articolo 2, comma 1, e non impiegati nella realizzazione delle opere stesse, possono essere stoccati in aree di cava in esercizio o aree di pertinenza di impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava ubicate sul territorio regionale o in aree messe a disposizione dal comune interessato alla realizzazione dell’opera o altri comuni limitrofi, comprese le aree di cava dismesse.

2. Nel caso di opere pubbliche, i materiali di cui al comma 1 o altri materiali non assimilabili, possono essere conferiti a titolari di autorizzazione di cava o impianti per essere utilizzati nelle attività di ricomposizione ambientale di cui all’articolo 6 o nelle attività di lavorazione o trasformazione di prodotti di cava. Il valore economico dei materiali da conferire è previsto in detrazione al costo delle opere stesse. A tal fine, in sede di progettazione, sono stimate le quantità, il valore economico e i costi unitari di trasporto dei materiali da conferire. In fase di realizzazione degli scavi, il direttore dei lavori contabilizza le quantità effettivamente conferite.

3. Nel caso di opere private, l’autorizzazione ad eseguire i lavori contiene la previsione della qualità e quantità dei materiali di cui al comma 1 o di altri materiali non assimilabili. La comunicazione di inizio lavori contiene l’ubicazione delle aree di stoccaggio, le generalità dei titolari di cava o impianti, la qualità e quantità dei materiali da conferire e la viabilità interessata.

4. I materiali stoccati nelle aree messe a disposizione dal comune di cui al comma 1, compresi anche altri materiali di risulta non assimilabili, sono utilizzati dal comune per opere infrastrutturali, di urbanizzazione o di recupero ambientale di cave dismesse o altre aree degradate purché compatibili e funzionali con l’assetto idrogeologico del sito.

5. Il titolare dell’autorizzazione di cui al comma 3, è tenuto ad inviare alla Regione copia della comunicazione di inizio lavori, limitatamente a lavori da cui derivino quantità di materiali superiori a mille metri cubi.

6. I titolari di autorizzazioni di cava o di impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava sono tenuti a denunciare alla Regione e alla Provincia competente per territorio, in aggiunta ai materiali di cava, quantità, qualità e provenienza dei materiali conferiti, quantità, qualità e destinazione d’uso dei prodotti di cava.

7. Nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico da cui derivano quantità di materiali di cui al comma 1 superiori a cinquecentomila metri cubi, la Regione promuove accordi con i soggetti interessati, ivi compresi le ditte appaltatrici dei lavori, i titolari di cave o impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava e gli altri soggetti interessati all’utilizzo dei materiali di risulta.».

 

     Art. 3. (Modificazione dell’art. 22 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26).

     1. Il comma 3 dell’articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 è sostituito dal seguente:

«3. Fino alla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all’articolo 18 bis e all’approvazione del PRAE si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione di quanto stabilito dall’articolo 5 bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 e successive modifiche e integrazioni. La Regione partecipa alla conferenza di servizi di cui all’articolo 7, comma 4 della l.r. 2/2000.».

     2. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 26/2003 sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. Fino alla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all’articolo 18 bis e all’approvazione del PRAE possono essere presentate nuove domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della l.r. 2/2000. Le nuove domande e le istanze per l’approvazione dei piani attuativi di cui all’articolo 19, comma 1, lett. a) e b) della l.r. 2/2000 sono limitate ai seguenti casi:

a) giacimenti di argille o calcari per cemento, calce o macinati ad usi industriali da destinare all’approvvigionamento di grandi stabilimenti industriali ubicati sul territorio regionale;

b) giacimenti di materiali di cava da destinare esclusivamente all’approvvigionamento di impianti di lavorazione o trasformazione di prodotti di cava ubicati sul territorio regionale e che siano approvvigionati, al momento della richiesta, da cave autorizzate e in scadenza nei ventiquattro mesi successivi alla presentazione della domanda.

3 ter. Fino alla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all’articolo 18 bis e all’approvazione del PRAE possono essere presentate istanze per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno straordinario di cui all’articolo 8, comma 6 bis della l.r. 2/2000.».

     3. Il comma 4, dell’articolo 22 della l.r. 26/2003 è abrogato.