§ 4.2.75 - R.R. 16 marzo 2009, n. 2.
Disciplina di attuazione degli articoli 11 bis, commi 1 e 2 e 39, commi 9 e 10 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:16/03/2009
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Elenco regionale delle imprese inadempienti)
Art. 3.  (Inserimento nell’Elenco)
Art. 4.  (Procedura per l’inserimento nell’Elenco)
Art. 5.  (Procedura per il rilascio del certificato di agibilità)
Art. 6.  (Cause di cancellazione dall’Elenco)
Art. 7.  (Cancellazione dall’Elenco)
Art. 8.  (Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria)
Art. 9.  (Norma transitoria)


§ 4.2.75 - R.R. 16 marzo 2009, n. 2. [1]

Disciplina di attuazione degli articoli 11 bis, commi 1 e 2 e 39, commi 9 e 10 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia), modificata e integrata dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 8.

(B.U. 25 marzo 2009, n. 13)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina:

a) le modalità e le procedure per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 11 bis, commi 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni;

b) le modalità e le procedure per l’inserimento delle imprese risultate non in regola, a seguito degli accertamenti previsti all’articolo 39, commi 7 e 8 della l.r. 1/2004, nell’elenco di cui all’articolo 39, comma 10 della stessa l.r. 1/2004.

 

     Art. 2. (Elenco regionale delle imprese inadempienti)

1. Il Servizio regionale competente in materia tiene e aggiorna l’elenco regionale delle imprese inadempienti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), di seguito denominato Elenco.

2. L’Elenco è pubblicato semestralmente, nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito internet della Regione. Sono altresì pubblicati gli atti amministrativi di inserimento e cancellazione delle imprese dall’Elenco, adottati nel periodo intercorrente tra le pubblicazioni semestrali.

3. Le stazioni appaltanti e i committenti di lavori edili privati, prima dell’affidamento dei lavori, verificano che l’impresa affidataria non sia inclusa nell’Elenco.

4. Gli effetti dell’inserimento nell’Elenco decorrono dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del relativo atto amministrativo.

 

     Art. 3. (Inserimento nell’Elenco)

1. Sono incluse nell’Elenco le imprese per le quali, al momento della comunicazione di inizio dei lavori o in sede di comunicazione di eventuali variazioni dei dati nella stessa contenuti, il committente o il responsabile dei lavori non presenti allo Sportello unico per l’edilizia del Comune competente per territorio, per ognuna delle imprese esecutrici, anche uno solo dei documenti previsti all’articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Sono incluse nell’Elenco le imprese per le quali il direttore dei lavori, durante l’esecuzione dei lavori stessi, accerti le violazioni alle norme per il contrasto al lavoro irregolare o nel caso in cui allo stesso sono comunicate dagli enti preposti alle verifiche e ai controlli. Tali violazioni consistono nella presenza in cantiere di personale non autorizzato.

3. Sono incluse nell’Elenco le imprese per le quali, al termine dei lavori, venga riscontrata la violazione consistente:

a) nella mancata regolarità contributiva, per i lavori al di fuori della fattispecie di cui all’articolo 11, comma 1 della l.r. 1/2004;

b) nella mancata regolarità contributiva e/o nella mancata congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori, per i lavori rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 11, comma 1 della l.r. 1/2004.

Ai fini del presente comma, la mancata presentazione del documento unico di regolarità contributiva è equiparata a documento unico di regolarità contributiva non in regola.

 

     Art. 4. (Procedura per l’inserimento nell’Elenco)

1. Lo Sportello unico per l’edilizia del Comune competente per territorio qualora accerti, d’ufficio o a seguito di segnalazione del direttore dei lavori, una o più delle violazioni di cui all’articolo 3, ne dà immediata comunicazione, con lettera raccomandata A.R., all’impresa interessata concedendo un termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, al fine della eventuale regolarizzazione.

2. Lo Sportello unico per l’edilizia del Comune competente per territorio, qualora l’impresa non provveda alla regolarizzazione nel termine di cui al comma 1, entro il termine di venti giorni, trasmette all’impresa, al direttore dei lavori, alla Direzione regionale del lavoro e al Servizio regionale competente per materia, con lettera raccomandata A.R., un rapporto informativo contenente i dati relativi al cantiere, ai lavori, all’impresa esecutrice e alle violazioni accertate e non sanate entro il termine assegnato. Il Servizio regionale competente per materia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione dello Sportello unico per l’edilizia inserisce l’impresa nell’Elenco e ne dà comunicazione all’impresa stessa con lettera raccomandata A.R..

 

     Art. 5. (Procedura per il rilascio del certificato di agibilità)

1. Per i lavori privati di cui all’articolo 11, comma 1 della l.r. 1/2004, qualora dal documento unico di regolarità contributiva risulti che l’impresa non sia in regola con la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori, il committente sospende, ai sensi dell’articolo 11, comma 2 della l.r. 1/2004, il pagamento della rata di saldo e, a decorrere dal quarantesimo giorno successivo a quello dell’emissione del documento unico di regolarità contributiva irregolare, comunica alla Cassa Edile e all’impresa, con lettera raccomandata, la volontà di surrogare la stessa pagando l’importo dei contributi non versati alla Cassa Edile, limitatamente al cantiere interessato dai lavori.

2. La Cassa Edile, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma 1, comunica al committente l’importo dei contributi non versati dall’impresa specificando le forme e le modalità per effettuare il pagamento.

3. La Cassa Edile, ricevuta la documentazione comprovante il pagamento della totalità dei contributi di cui al comma 1, rilascia al committente apposita attestazione idonea ai soli fini del rilascio del certificato di agibilità.

4. Il pagamento effettuato dal committente ai sensi dei commi 2 e 3 non impedisce, qualora permanga la fattispecie di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), l’inserimento nell’Elenco dell’impresa che non ha provveduto alla regolarizzazione nel termine assegnato.

 

     Art. 6. (Cause di cancellazione dall’Elenco)

1. Costituiscono causa di cancellazione dell’impresa dall’Elenco:

a) la sopravvenuta regolarizzazione dell’impresa;

b) il decorso del periodo di inserimento dell’impresa nell’Elenco previsto all’articolo 39, comma 10 della l.r. 1/2004 qualora l’impresa non abbia provveduto alla regolarizzazione.

 

     Art. 7. (Cancellazione dall’Elenco)

1. Il Servizio regionale competente per materia, nei trenta giorni successivi al periodo di inserimento dell’impresa nell’Elenco o dalla trasmissione del documento attestante la sopravvenuta regolarizzazione, provvede alla cancellazione e ne dà comunicazione all’impresa stessa.

 

     Art. 8. (Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria)

1. Per i lavori privati individuati all’articolo 11, comma 1 della l.r. 1/2004, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 11 bis, comma 1 della l.r. 1/2004 è applicata:

a) all’impresa che non sia risultata in regola, all’inizio dei lavori, con il documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità contributiva;

b) all’impresa che non sia risultata in regola, al termine dei lavori, con il documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità contributiva e la regolarità dell’incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori.

Ai fini del presente articolo, la mancata presentazione del documento unico di regolarità contributiva, all’inizio o al termine dei lavori, è equiparata a documento unico di regolarità contributiva non in regola.

2. Lo Sportello unico per l’edilizia del Comune competente per territorio, qualora accerti le irregolarità di cui al comma 1, ne dà immediata comunicazione, con lettera raccomandata A.R., all’impresa interessata concedendo un termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, al fine della eventuale regolarizzazione. La comunicazione è effettuata unitamente alla comunicazione di cui all’art. 4, comma 1.

3. Lo Sportello unico per l’edilizia del Comune competente per territorio, qualora l’impresa non provveda alla regolarizzazione nel termine di cui al comma 2, entro il termine di venti giorni, trasmette al Servizio regionale competente un rapporto informativo contenente la copia del documento unico di regolarità contributiva e i dati relativi all’impresa, al cantiere e all’importo complessivo dei lavori direttamente eseguiti dalla stessa impresa e comunicato allo Sportello unico per l’edilizia dal direttore dei lavori in occasione della trasmissione della notifica preliminare. La trasmissione del rapporto informativo è effettuata unitamente alla trasmissione del rapporto informativo di cui all’art. 4, comma 2.

4. Il Servizio regionale di cui al comma 3, entro venti giorni dalla ricezione del rapporto informativo, adotta l’atto amministrativo ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria quantificandone l’importo e lo trasmette alla struttura regionale competente in materia di sanzioni.

5. La struttura regionale competente in materia di sanzioni, entro venti giorni dalla trasmissione dell’atto amministrativo di cui al comma 4, predispone il verbale di contestazione ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, secondo la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15.

 

     Art. 9. (Norma transitoria)

1. Fino alla realizzazione e alla effettiva operatività della procedura telematica per la trasmissione della notifica preliminare di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b) della l.r. 1/2004, la notifica preliminare è trasmessa in formato telematico alla Cassa Edile e in formato cartaceo agli altri soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b) della l.r. 1/2004. Il direttore dei lavori trasmette copia della notifica preliminare anche allo Sportello unico per l’edilizia del comune in cui si realizza l’intervento.


[1] Abrogato dall'art. 144 del R.R. 18 febbraio 2015, n. 2.