§ 4.2.72 - R.R. 6 novembre 2007, n. 13.
Disciplina concernente le prescrizioni tecniche per l’adeguamento degli alloggi abitati da anziani autosufficienti.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:06/11/2007
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Interventi ammissibili a finanziamento)
Art. 3.  (Modalità per la concessione dei contributi)
Art. 4.  (Requisiti soggettivi dei richiedenti)
Art. 5.  (Risorse finanziarie e entità del contributo)


§ 4.2.72 - R.R. 6 novembre 2007, n. 13. [1]

Disciplina concernente le prescrizioni tecniche per l’adeguamento degli alloggi abitati da anziani autosufficienti.

(B.U. 14 novembre 2007, n. 49)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 11, comma 4 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica), definisce le opere e gli interventi ammissibili a finanziamento per l’adeguamento degli alloggi abitati da anziani autosufficienti, finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza degli ambienti domestici ed alla ristrutturazione interna degli alloggi per consentire la presenza stabile di persone o famiglie che assistono l’anziano.

 

     Art. 2. (Interventi ammissibili a finanziamento)

1. Sono ammissibili a contributo i lavori e le opere dettagliatamente specificati nell’allegato “A - Prescrizioni tecniche per l’adeguamento degli alloggi” che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento, destinati, ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 23/2003:

a) all’abbattimento delle barriere architettoniche;

b) alla sostituzione dei materiali di finitura con altri materiali idonei a salvaguardare la sicurezza all’interno dell’alloggio;

c) alla installazione di sistemi di segnalazione della corretta funzionalità degli impianti tecnologici;

d) alla ristrutturazione interna dell’alloggio al fine di consentire la presenza stabile di persone o famiglie che assistono l’anziano fruendo della stessa unità immobiliare ovvero la suddivisione dello stesso in due alloggi di cui uno in grado di ospitare la famiglia che assiste stabilmente l’anziano.

 

     Art. 3. (Modalità per la concessione dei contributi)

1. Le modalità e le procedure per l’assegnazione, la concessione e l’erogazione dei contributi, nonché per la relativa rendicontazione, sono dettagliatamente descritte nell’allegato “B - Modalità e procedure per la selezione degli interventi e concessione dei contributi” che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

 

     Art. 4. (Requisiti soggettivi dei richiedenti)

1. Il Piano triennale di edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 2 della l.r. 23/2003 che definisce gli obiettivi e gli indirizzi delle politiche abitative della Regione, stabilisce i requisiti soggettivi dei richiedenti i finanziamenti previsti per gli interventi di cui all’articolo 2.

 

     Art. 5. (Risorse finanziarie e entità del contributo)

1. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2 sono individuate dal Piano triennale per l’edilizia residenziale pubblica di cui alla l.r. 23/2003.

2. Il contributo massimo ammissibile è calcolato con le modalità stabilite dal Piano triennale nel cui ambito ricadono gli interventi.

3. Nel caso degli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), il costo massimo ammissibile a contributo non può superare quello fissato dal regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 2, per la manutenzione straordinaria.

 

 

allegato A)

PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ADEGUAMENTO DEGLI ALLOGGI

 

PREMESSA

Il presente allegato illustra e definisce, per ogni categoria prevista dall’art. 11, comma 2, lett. a), b), c) e d) della L. R. n. 23/03, gli interventi e le relative opere ammissibili a finanziamento. La realizzazione dei citati interventi deve comunque essere eseguita in conformità alle vigenti normative edilizie ed urbanistiche.

 

1. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

(art. 11, comma 2, Lett. a)

La presente categoria di intervento ha come finalità quella di migliorare la fruibilità di tutti gli spazi interni all’alloggio e, per quanto possibile, di eliminare alcuni ostacoli o impedimenti presenti nelle parti comuni dell’edificio che non consentono un agevole utilizzo dell’alloggio medesimo.

Interventi all’interno dell’alloggio

Sono finanziabili tutti gli interventi che conseguono un miglioramento della fruibilità dell’unità immobiliare, mediante l’abbattimento di barriere architettoniche e la riduzione degli ostacoli presenti nell’alloggio, anche se non strettamente previsti dai criteri di cui agli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236, e non perfettamente aderenti alle specifiche dimensionali e funzionali di cui all’art. 8 del medesimo Decreto.

Interventi sulle parti comuni

Nel caso in cui il fabbricato non sia provvisto di ascensore, oppure l’ascensore non risulti adeguato, sono ammissibili a finanziamento i soli interventi di:

a) installazione di montacarichi di limitate dimensioni per il trasporto di cose (spesa quotidiana, legna, acqua, etc.);

b) installazione di montascale;

c) opere di adeguamento delle caratteristiche dell’ascensore esistente, tali opere escludono gli interventi di cui alle precedenti lett. a) e b);

d) installazione ex novo di ascensore o elevatore per persone, nel rispetto delle norme vigenti, tale installazione esclude gli interventi di cui alle precedenti lett. a), b) e c).

Qualora il condominio sia formalmente costituito l’assemblea condominiale dovrà autorizzare i lavori e stabilire la ripartizione della spesa da sostenere, in caso non vi sia condominio, i proprietari delle singole unità immobiliari interessate dall’intervento sottoscrivono un apposito accordo nel quale viene dato l’assenso all’esecuzione dei lavori e viene ripartita la spesa a carico di ciascun proprietario.

Il contributo è determinato, con le modalità e con i limiti stabiliti al punto 7 dell’allegato B) “Modalità e procedure per la selezione degli interventi e concessione dei contributi”, sulla quota effettivamente a carico del richiedente.

 

2. ADEGUAMENTO DELLE FINITURE

(art. 11, comma 2, Lett. b)

Gli interventi riguardano la sostituzione delle finiture per salvaguardare la sicurezza all’interno dell’alloggio. Particolare attenzione deve essere posta per diminuire il rischio di cadute accidentali dall’alto dovute ad operazioni di normale manutenzione e di svolgimento delle attività domestiche.

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

a) le sole opere murarie e impiantistiche necessarie per la sostituzione degli apparecchi illuminanti a sospensione con apparecchi illuminanti a parete o a pavimento;

b) sostituzione del solo sistema di sospensione dei tendaggi, in modo da consentire la pulizia degli stessi senza dover utilizzare scale per procedere al loro smontaggio e rimontaggio;

c) sostituzione delle specchiature delle porte vetrate con vetri infrangibili di sicurezza;

d) sostituzione delle sole maniglie a pomello delle porte con maniglie con leva ad impugnatura ergonomica;

e) sostituzione della vasca da bagno con doccia avente piatto a pavimento e sedile ribaltabile, comprese le opere murarie ed impiantistiche connesse;

f) sostituzione dei normali servizi igienici a pavimento con apparecchi sanitari a sospensione comprese le opere murarie e impiantistiche connesse;

g) installazione di accorgimenti atti a segnalare i dislivelli, che non è possibile eliminare, che devono essere opportunamente segnalati e dotati di pedata antisdrucciolevole;

h) posizionamento di un corrimano ad una altezza compresa tra 0,90m e 1,00m, nei corridoi e disimpegni aventi lunghezza superiore a 2,00m;

i) sostituzione del pavimento dei bagni e delle cucine con pavimenti certificati antiscivolo per ambienti umidi;

j) installazione di miscelatori termostatici con sistema antiscottatura in tutti i punti di erogazione dell'acqua calda, comprese le opere murarie e impiantistiche connesse;

k) installazione di sistemi di ventilazione e raffrescamento estivo fissi, comprese le opere murarie e impiantistiche connesse;

l) installazione di sistemi di isolamento acustico verso l'esterno e tra gli alloggi comprese le eventuali opere murarie e impiantistiche;

m) bonifica delle murature e tamponature che sono interessate da fenomeni di umidità tramite l’interposizione di barriere impermeabili e intonaci adeguati;

n) installazione di una porta blindata dotata di video citofono o spioncino e sistema di apertura condizionata;

o) sistemi di motorizzazione dell'apertura di porte, finestre e/o serrande;

p) sistemi antintrusione collegati con organi di polizia o di controllo.

 

3. SISTEMI DI SEGNALAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

(art. 11, comma 2, Lett. c)

Sono compresi nella presente categoria gli interventi volti a garantire un’elevata semplicità d’uso ed una corretta funzionalità degli impianti tecnologici presenti nell’alloggio tramite: l’automazione delle regolazioni, sistemi di controllo della funzionalità degli impianti, nonché eventuali collegamenti verso l’esterno.

Gli interventi ammissibili a finanziamento sono i seguenti:

a) installazione di apposito cronotermostato che consenta la regolazione automatica ed il controllo della temperatura;

b) installazione di valvole termostatiche per la regolazione della temperatura dei singoli ambienti;

c) installazione di un impianto di rilevazione gas, fumi o allagamento, con interruzione automatica delle erogazioni compresa la strumentazione necessaria all’eventuale collegamento con il servizio di emergenza;

d) installazione di impianto di telesoccorso e teleassistenza in grado di attivare, attraverso

un’apposita centrale, i servizi preposti;

e) collegamento del campanello d'emergenza, posto nei bagni e nelle camere da letto, ad un eventuale servizio di emergenza o ad una linea telefonica con messaggio di allarme;

f) installazione di un idoneo impianto di luci d'emergenza;

g) installazione di sistemi di accensione e spegnimento delle luci con sensori di movimento o calore all’interno dell’alloggio;

h) amplificazione del messaggio acustico proveniente dall'esterno (campanello, citofono, ecc.) da integrare eventualmente con un segnalatore luminoso;

i) attivazione di un sistema di agenda terapeutica, con eventuale collegamento ad un centro esterno di monitoraggio (operatore che ricorda all’utente di prendere le medicine).

 

4. RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELL’ALLOGGIO ED EVENTUALE DIVISIONE

(art. 11, comma 2, Lett. d)

Le opere finanziabili riguardano la ristrutturazione interna dell’alloggio secondo due modalità di intervento.

La prima consiste nel rendere disponibili spazi (minimo una camera da letto ed un bagno) che consentano la presenza stabile di persona o famiglia che assiste l’anziano, senza creare un’ulteriore unità immobiliare.

La seconda prevede la suddivisione dell’alloggio in due unità immobiliari distinte, di cui una in grado di ospitare la persona o la famiglia che assiste stabilmente l’anziano.

Interventi finanziabili

Ristrutturazione interna dell’alloggio

Sono finanziabili oltre ai lavori di ristrutturazione interna dell’alloggio, anche gli interventi di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente allegato.

Ristrutturazione dell’alloggio e creazione di due unità immobiliari distinte

Ove sia possibile procedere alla realizzazione di unità immobiliari distinte, per un massimo di due, sono finanziabili le seguenti opere per ciascuna unità immobiliare:

I. per l’unità immobiliare destinata a residenza dell’anziano sono finanziabili, oltre ai lavori di ristrutturazione interna, anche gli interventi di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente allegato;

II. per l’unità immobiliare finalizzata alla residenza stabile della persona o famiglia che assiste l’anziano, sono finanziabili solo i lavori di ristrutturazione interna.

 

5. ULTERIORI ACCORGIMENTI PER LE RESIDENZE DESTINATE AGLI ANZIANI

In fase di progettazione, compatibilmente con le caratteristiche dell’alloggio e dell’edificio, le soluzioni preferibili sono quelle che, in caso di necessità, consentano la ridistribuzione degli spazi con due autonome zone letto senza ulteriori oneri. Di seguito si elencano alcune delle caratteristiche che debbono essere tenute in considerazione, per quanto possibile, durante la progettazione:

a) accesso agevole all’alloggio che consenta il trasporto delle persone con barelle o altri ausili;

b) alloggio dotato di ventilazione trasversale diretta, qualora le caratteristiche della distribuzione tipologica lo consentano è possibile prevedere l’apertura di nuove finestrature, viceversa è necessario che la ventilazione sia comunque garantita da idonee soluzioni tecnologiche;

c) spazi di soggiorno con affacci su luoghi esterni animati per evitare sensazioni di isolamento;

d) cucina autonoma e separabile dalla zona soggiorno con aerazione e illuminazione naturale diretta;

e) locali igienici areati ed illuminati in maniera naturale;

f) garantire adeguati spazi d'uso e di manovra tra gli arredi e le componenti edilizie (quali ad esempio porte, finestre, ecc.);

g) zona notte fisicamente separata o comunque isolabile dalla zona soggiorno;

h) camere aventi dimensioni tali da accogliere un letto matrimoniale o due letti singoli, ove possibile, prevedere aree per le operazioni di assistenza che richiedono l'impiego di ausili particolari (ad esempio i sollevatori, respiratori ecc.).

 

 

allegato B)

MODALITÀ E PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

 

1. Stanziamento delle risorse

Le risorse destinate all’adeguamento e ristrutturazione degli alloggi di proprietà di anziani autosufficienti vengono stanziate nell’ambito dei Piani Triennali di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito denominati PT) approvati dal Consiglio della Regione Umbria in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 della legge regionale n. 23/2003.

Il Piano Triennale specifica altresì le somme da impiegare in ogni Programma Operativo Annuale (di seguito denominati POA) tramite i quali si procede al finanziamento degli interventi.

 

2. Ripartizione delle risorse tra i Comuni

Viene effettuata mediante i POA. I documenti preliminari, approvati dalla Giunta regionale, ripartiscono le risorse tra i Comuni tenendo conto delle proposte da essi presentate durante la concertazione della programmazione prevista dall’art. 3 della legge regionale n. 23/2003.

Il budget assegnato in questa fase ad ogni Comune è suscettibile di variazioni all’atto dell’approvazione del POA definitivo, in funzione delle risultanze dei bandi pubblici emanati dalle Amministrazioni comunali.

 

3. Sottoscrizione del Protocollo d’Intesa

La fase di selezione degli interventi inizia con la sottoscrizione di un apposito Protocollo d’Intesa tra la Regione, i Comuni interessati e le Organizzazioni Sindacali dei pensionati più rappresentative. Lo schema del protocollo viene concertato tra i soggetti sottoscrittori ed approvato dalla Giunta regionale con apposito atto. A seguito della sottoscrizione, concordati i tempi con le Amministrazioni Comunali, l’operazione di selezione viene avviata con nota degli Uffici regionali nella quale vengono indicate le scadenze per l’emanazione dei bandi e la presentazione dei relativi esiti.

 

4. Bandi Pubblici per l’individuazione degli interventi

I bandi di concorso vengono emanati dalle Amministrazioni comunali ed affissi all’Albo Pretorio, essi dovranno imprescindibilmente contenere chiari riferimenti ai requisiti per l’ammissione ed ai criteri di formazione delle graduatorie.

4.1 Requisiti per l’accesso, tipologie d’intervento e vincoli

Vengono di volta in volta definiti nei PT, in sede di prima applicazione sono quelli riportati al punto 4 dell’allegato “C” al PT 2004/2006. Il bando di concorso non può in alcun caso prevedere il finanziamento di interventi già iniziati alla data della sua pubblicazione.

4.2 Formazione delle graduatorie

Anche in questo caso i criteri vengono definiti nel PT di riferimento. In sede di prima applicazione al criterio già definito nel PT 2004/2006 riguardante la priorità per gli interventi nei centri storici, si aggiungono quelli di seguito elencati in ordine di priorità ed importanza:

a. Interventi nel centro storico (zone A dei piani urbanistici comunali)

Hanno la priorità assoluta su quelli realizzati in altre zone. E’ lasciata facoltà alle Amministrazioni comunali di stabilire ulteriori suddivisioni delle zone omogenee ed assegnare ad esse priorità relative.

b. Interventi di ristrutturazione e adeguamento (art. 2, lett. d) del regolamento combinato con altre lettere del medesimo articolo)

Hanno la precedenza assoluta sulle altre categorie di intervento. E’ lasciata facoltà all’Amministrazione comunale di stabilire priorità relative tra le possibili combinazioni.

c. Interventi di ristrutturazione (art. 2, lett. d) del regolamento)

Hanno la priorità assoluta sugli interventi di cui alle altre lettere del medesimo comma anche combinate. E’ lasciata facoltà alle Amministrazioni comunali di stabilire priorità relative tra gli altri interventi ammissibili.

d. Reddito dei nuclei familiari

I nuclei familiari con reddito minore hanno la priorità, le istanze ammesse dovranno quindi essere ordinate per reddito convenzionale crescente.

Per formare le graduatorie si procederà all’applicazione dei criteri nell’ordine sopraindicato iniziando dalla lettera “a.” e procedendo mano a mano ad applicare i seguenti per risolvere le parità. Qualora nonostante l’applicazione di tutti i criteri permanessero delle situazioni di pari merito, esse saranno risolte mediante sorteggio.

Occorre inoltre che il bando evidenzi ai beneficiari che la graduatoria approvata non è vincolante per il Comune e non costituisce assegnazione di contributo. E’ infatti competenza della Regione confermare l’ammissione dei singoli interventi e attribuire al Comune le risorse finanziarie.

4.3 Trasmissione degli esiti dei Bandi

Ai fini dell’ammissione definitiva a finanziamento delle istanze di contributo, le Amministrazioni comunali trasmettono alla Regione la seguente documentazione:

1. Copia del Bando di concorso;

2. Scheda di ogni intervento contenente le seguenti informazioni:

a. Esito dell’istanza (ammessa o esclusa con gli eventuali motivi);

b. Dati anagrafici del beneficiario (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale);

c. Diritto reale del beneficiario sull’immobile oggetto dell’intervento (proprietario, comproprietario, usufruttuario);

d. Localizzazione dell’intervento (Comune, indirizzo, estremi catastali);

e. Tipo di intervento realizzato (corrispondente lettera dell’art. 11, comma 2, della legge regionale n. 23/03);

f. Breve descrizione delle opere previste;

g. Spesa presunta e relativo importo massimo di contributo determinato dal Comune;

3. Copia dell’atto di approvazione della graduatoria del bando di concorso.

 

5. Provvedimento regionale di ammissione a finanziamento

Raccolti gli esiti dei bandi comunali, la Regione provvede a programmare le risorse disponibili tenendo conto del budget assegnato inizialmente ai Comuni e delle richieste presentate dai cittadini. L’elenco degli interventi ammessi a contributo ed i relativi importi vengono approvati dalla Giunta regionale con il POA definitivo o con apposito atto successivo, secondo le esigenze dettate dalle scadenze concordate nella fase preliminare.

 

6. Trasferimento delle risorse ai Comuni e loro rendicontazione

Le modalità di trasferimento e rendicontazione sono stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto. Per il PT 2004/2006, vale quanto previsto al punto 1.A) dell’allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2006, n. 868.

 

7. Entità del contributo

La percentuale massima di contributo concedibile è stabilità da ciascun PT e, comunque, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11, comma 3, della legge regionale n. 23/03, non può superare il 50% della spesa ammissibile.

Concorrono alla determinazione della spesa ammissibile a contributo le seguenti voci:

a) le spese per i lavori finanziabili indicati nell’allegato “A” al presente regolamento;

b) le spese tecniche e generali sostenute in misura non eccedente il 15% dell’importo dei lavori di cui alla lett. a);

c) I.V.A. corrisposta dal beneficiario, solo qualora non recuperabile.

Si precisa che sono ammissibili a contributo le sole spese relative alla fornitura e posa in opera dei materiali ed impianti, con l’esclusione degli eventuali costi accessori quali manutenzione programmata, assicurazione, estensione di garanzia, costi di gestione dei servizi o altre voci simili.

I. per gli interventi di cui all’art. 2, lettere a), b) e c) del presente regolamento o loro combinazioni.

La percentuale contributiva si applica alla spesa ammissibile effettivamente sostenuta e documentata;

II. per gli interventi di cui all’art. 2, lett. d) anche combinati con altre lettere.

La percentuale contributiva si applica sul minore tra il costo convenzionale di manutenzione straordinaria (determinato ai sensi del vigente regolamento regionale sui costi massimi) e la spesa ammissibile effettivamente sostenuta e documentata. Se l’intervento prevede la realizzazione di due unità immobiliari distinte il contributo è concesso per entrambe.

Il Comune, in fase di approvazione della graduatoria, determina l’importo del contributo massimo concedibile sulla base della spesa preventivata nelle istanze dei beneficiari. Qualora il PT dovesse stabilire l’entità massima per ciascuna categoria, si dovrà tenere conto anche di tali limiti.

Con successivo atto la Giunta regionale provvede ad approvare l’elenco degli interventi ammessi a contributo con i relativi importi.

 

8. Costi massimi ammissibili e certificazione della spesa sostenuta

L’art. 11, comma 3, della legge regionale n. 23/2003 stabilisce che la spesa sostenuta deve essere debitamente documentata e, per i soli interventi di ristrutturazione, contenuta nei limiti stabiliti dal regolamento vigente sui massimali di costo.

Per l’erogazione dei contributi, il Comune procede alla verifica della spesa effettivamente sostenuta tramite le fatturazioni a carico del beneficiario.

In dettaglio, la documentazione minima che i beneficiari dovranno produrre per il calcolo della spesa ammissibile è la seguente:

1. certificazione di conformità alle norme vigenti ed alle prescrizioni tecniche dei materiali utilizzati e degli impianti installati o modificati rilasciati dal fornitore o dall’installatore;

2. copia delle fatture di fornitura e posa in opera dei materiali e degli impianti rilasciate dai fornitori ed installatori;

3. per i soli interventi di ristrutturazione (art. 2, lett. d) del presente regolamento), scheda A/M di valutazione del costo convenzionale di manutenzione straordinaria per la verifica del costo massimo ammissibile secondo quanto stabilito dal vigente regolamento sui costi;

4. per i soli interventi di ristrutturazione (art. 2, lett. d) del presente regolamento), la documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro instaurato con la persona o la famiglia impegnati stabilmente nell’assistenza. In ogni caso la persona o la famiglia, non deve avere rapporti di parentela in linea retta o collaterale né affinità, così come definite dal Codice Civile agli artt. da 74 a 78, con il beneficiario.

La presentazione di ulteriore documentazione tecnica e amministrativa è a discrezione dell’Amministrazione comunale in funzione delle opere realizzate nei singoli interventi.

 

9. Erogazioni dei contributi ai beneficiari

Il Comune provvede ad erogare i contributi assegnati a favore dei beneficiari secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto.

In sede di prima applicazione per il PT 2004/2006, si utilizzano le disposizioni di cui al punto 1.B) dell’allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2006, n. 868.

Preferibilmente i contributi devono essere erogati in unica soluzione a saldo, salvo richiesta dei beneficiari di avvalersi delle anticipazioni previste. Ciò al fine di evitare che gli stessi incorrano in spese per la presentazione di garanzie bancarie o assicurative comunque necessarie in caso di anticipazioni.

Il Comune, in fase di istruttoria per le concessioni contributive deve valutare per ogni singolo caso la documentazione da richiedere, soprassedendo eventualmente su alcuni documenti previsti dalla citata DGR n. 868/2006 qualora non necessari per l’esecuzione dell’intervento.

 

10. Tempi per inizio e fine dei lavori

I beneficiari sono tenuti ad iniziare e completare gli interventi ammessi a contributo entro i seguenti tempi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria dell’atto di ammissione a contributo della Giunta regionale:

1. per gli interventi che non richiedono la redazione di un progetto ed un titolo abilitativo.

Inizio dei lavori entro tre mesi, termine dei lavori entro nove mesi;

2. per gli interventi che richiedono la redazione di un progetto ed un titolo abilitativo.

Inizio dei lavori entro sei mesi, termine dei lavori entro dodici mesi.

I termini sono da considerarsi perentori e prorogabili solo per documentate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del beneficiario. Le proroghe sono concesse con provvedimento dell’Amministrazione comunale con i seguenti limiti:

a. per gli interventi che non richiedono progetto e titolo abilitativo.

Non più di una proroga per l’inizio dei lavori ed una per il completamento, ciascuna della durata massima di tre mesi;

b. per gli interventi che richiedono un progetto ed un titolo abilitativo.

Non più di una proroga di massimo tre mesi per l’inizio dei lavori ed una per l’ultimazione di massimo sei mesi.

 

11. Disposizione transitoria

I Comuni che per il POA 2006 non hanno atteso la concertazione dell’iter procedurale prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1344/2006 con la quale è stato approvato il documento preliminare, devono annullare l’eventuale graduatoria già approvata e procedere ad emanare un nuovo bando in conformità alle regole sopra indicate. Le istanze presentate dai cittadini in occasione del bando precedente sono considerate valide per il nuovo bando ed eventualmente integrate con richiesta scritta dell’Amministrazione comunale per le informazioni mancanti. Alla scadenza del termine per la presentazione, le istanze confermate del bando precedente e le nuove pervenute, saranno ordinate in una graduatoria unica secondo i criteri di cui al punto 4.2.

 


[1] Abrogato dall'art. 63 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 15.