§ 4.2.69 - R.R. 24 novembre 2006, n. 12.
Disciplina per la formazione dell'elenco regionale di esperti in beni ambientali ed architettonici - articolo 12, comma 1, lettera c), della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:24/11/2006
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione dell'elenco.
Art. 3.  Requisiti per l'iscrizione nell'elenco.
Art. 4.  Classi di laurea ammissibili.
Art. 5.  Domanda di iscrizione.
Art. 6.  Commissione esaminatrice.
Art. 7.  Procedimento.
Art. 8.  Requisiti professionali.
Art. 9.  Crediti formativi degli iscritti nell'elenco regionale.
Art. 10.  Compiti dei Comuni.
Art. 11.  Norme transitorie.


§ 4.2.69 - R.R. 24 novembre 2006, n. 12. [1]

Disciplina per la formazione dell'elenco regionale di esperti in beni ambientali ed architettonici - articolo 12, comma 1, lettera c), della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia).

(B.U. 6 dicembre 2006, n. 56 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti e le modalità ai fini della formazione dell'elenco regionale di esperti in beni ambientali ed architettonici di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia).

 

     Art. 2. Definizione dell'elenco.

     1. L'elenco regionale di esperti in beni ambientali ed architettonici è costituito dalle seguenti due sezioni:

     a) sezione A: esperti in beni ambientali;

     b) sezione B: esperti in beni architettonici.

 

     Art. 3. Requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

     1. All'elenco regionale di cui al presente regolamento, di seguito denominato elenco regionale, possono essere iscritti laureati nelle discipline indicate all'articolo 4 a condizione che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

     a) abbiano maturato almeno cinque anni di servizio di ruolo nell'amministrazione dello Stato, della Regione, degli enti locali e di altri enti pubblici, svolgendo attività attinenti alle finalità dell'elenco regionale;

     b) siano iscritti da almeno cinque anni ai relativi Ordini professionali, ove previsti, ed abbiano svolto attività professionale attinente alle finalità dell'elenco regionale.

     2. Per coloro che sono in possesso della laurea magistrale e per i soggetti di cui al comma 3, gli anni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono ridotti a tre.

     3. I soggetti che sono in possesso della laurea in architettura, ingegneria civile e ambientale e scienze agrarie e forestali antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. 28 novembre 2000 del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (determinazione delle classi di lauree specialistiche) possono essere iscritti in entrambe le sezioni dell'elenco regionale.

     4. I soggetti di cui al comma 3, ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale, devono possedere anche i requisiti di cui all'articolo 8.

 

     Art. 4. Classi di laurea ammissibili.

     1. Possono essere iscritti all'elenco regionale sezione A esperti in beni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):

     a) i soggetti in possesso della laurea conseguita nelle seguenti discipline di cui al D.M. 4 agosto 2000 del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (Determinazione delle classi di lauree universitarie):

     1) classe 4 - scienze dell'architettura e dell'ingegneria civile;

     2) classe 7 - urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

     3) classe 8 - ingegneria civile e ambientale;

     4) classe 20 - scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;

     5) classe 27 - scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;

     b) i soggetti in possesso della laurea magistrale conseguita nelle seguenti discipline, di cui al D.M. 28 novembre 2000 (Determinazione delle classi di lauree specialistiche):

     1) classe 3/S - architettura del paesaggio;

     2) classe 4/S - architettura e ingegneria edile;

     3) classe 10/S - conservazione dei beni architettonici e ambientali;

     4) classe 28/S - ingegneria civile;

     5) classe 38/S - ingegneria per l'ambiente ed il territorio;

     6) classe 54/S - pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

     7) classe 68/S - scienze della natura;

     8) classe 74/S - scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;

     9) classe 77/S - scienze e tecnologie agrarie;

     10) classe 82/S - scienze e tecnologie per l'ambiente ed il territorio;

     11) classe 86/S - scienze geologiche.

     2. Possono essere iscritti all'elenco regionale sezione B esperti in beni architettonici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b):

     a) i soggetti in possesso della laurea conseguita nelle seguenti discipline di cui al D.M. 4 agosto 2000 (Determinazione delle classi di lauree universitarie):

     1) classe 4 - scienze dell'architettura e dell'ingegneria civile;

     2) classe 7 - urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

     3) classe 8 - ingegneria civile e ambientale;

     4) classe 41 - tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali;

     b) i soggetti in possesso della laurea magistrale conseguita nelle seguenti discipline, di cui al D.M. 28 novembre 2000 (determinazione delle classi di lauree specialistiche):

     1) classe 2/S - archeologia;

     2) classe 3/S - architettura del paesaggio;

     3) classe 4/S - architettura e ingegneria edile;

     4) classe 10/S - conservazione dei beni architettonici e ambientali;

     5) classe 12/S - conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico;

     6) classe 28/S - ingegneria civile;

     7) classe 54/S - pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

     8) classe 95/S - storia dell'arte.

     3. Le lauree conseguite antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. 28 novembre 2000 sono equiparate alle classi di laurea specialistiche di cui al presente articolo, come previsto dal D.M. 5 maggio 2004.

 

     Art. 5. Domanda di iscrizione.

     1. Per essere iscritti in una delle due sezioni di cui all'articolo 2 o in entrambe, gli interessati devono presentare alla Regione Umbria, Direzione ambiente, territorio ed infrastrutture, i seguenti documenti:

     a) domanda di iscrizione nella quale il richiedente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiara:

     1) cognome e nome;

     2) data e luogo di nascita;

     3) titolo di studio posseduto;

     4) residenza e domicilio o recapito presso il quale l'interessato desidera ricevere comunicazioni relative alla domanda di iscrizione;

     5) servizio prestato con la descrizione delle mansioni svolte in conformità ai criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

     6) iscrizione all'Ordine professionale in conformità ai criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) per i professionisti;

     7) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;

     8) dettagliato curriculum professionale da cui risulti, in particolare, l'attinenza dell'attività svolta con le finalità proprie della commissione comunale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) ed anche eventuali rapporti di dipendenza e/o collaborazione con Enti sia pubblici che privati.

 

     Art. 6. Commissione esaminatrice.

     1. L'iscrizione nell'elenco regionale è disposta sulla base delle proposte formulate da una Commissione costituita da dirigenti regionali dei servizi competenti in materia di assetto del territorio nominati dalla Giunta regionale.

     2. La Commissione è presieduta dal dirigente del Servizio indicato dalla Giunta.

 

     Art. 7. Procedimento.

     1. L'istruttoria preliminare delle richieste di iscrizione è svolta dal Servizio regionale che cura l'attività di segreteria della Commissione di cui all'articolo 6.

     2. La Commissione di cui all'articolo 6, per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco regionale si riunisce con cadenza semestrale per l'esame delle domande di iscrizione pervenute nel semestre precedente.

     3. I lavori della Commissione esaminatrice si chiudono ogni volta entro il termine di sessanta giorni dalla prima seduta della Commissione stessa, salvo l'interruzione dei termini di cui al comma 4.

     4. La Commissione esaminatrice può richiedere agli interessati ogni atto, documento o informazione per una più completa ed esaustiva valutazione della domanda di iscrizione disponendone, in tal caso, la sospensione dell'esame.

     5. Qualora la domanda di iscrizione nell'elenco regionale venga accolta dalla Commissione esaminatrice, l'interessato deve produrre la seguente documentazione:

     a) attestazione del servizio prestato con la descrizione delle mansioni svolte per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

     b) certificato di iscrizione all'Ordine professionale di competenza per i professionisti;

     c) certificato del casellario giudiziario che attesti l'inesistenza di condanne penali;

     d) ricevuta di versamento della somma di € cinquanta sul c.c.p. n. 143065 intestato a Regione Umbria - Servizio tesoreria, via Pievaiola - Perugia con la causale «Iscrizione elenco esperti in beni ambientali ed architettonici».

     6. I documenti di cui al comma 5 sono prodotti dall'interessato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; il mancato rispetto di tale termine comporta l'archiviazione della domanda.

     7. L'aggiornamento dell'elenco regionale conseguente alla richiesta di cancellazione dal medesimo, alla presa d'atto in caso di decesso, ad eventuali provvedimenti cautelativi dell'Autorità giudiziaria o degli Ordini professionali di appartenenza, è effettuato con provvedimento del Servizio competente entro trenta giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni; di ciò è data comunicazione all'interessato.

     8. L'elenco regionale e gli aggiornamenti dello stesso, compresi quelli di cui al comma 7, sono disposti con atto del dirigente del Servizio competente che provvede altresì alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e alla tenuta dell'elenco stesso.

     9. Il provvedimento di non accettazione della domanda o quello di cancellazione, è comunicato all'interessato, che può ricorrere entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso, al Presidente della Giunta regionale, il quale si determina nei successivi trenta giorni.

 

     Art. 8. Requisiti professionali.

     1. Nell'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco regionale, la Commissione esaminatrice procede sulla base dei seguenti requisiti professionali:

     a) per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni la valutazione è effettuata considerando l'attività effettivamente svolta dal richiedente all'interno dell'Amministrazione e l'attinenza della medesima con le materie riconducibili alle competenze della commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'articolo 4 della L.R. n. 1/2004, per le richieste di iscrizione ad entrambe le sezioni dell'elenco regionale;

     b) per i professionisti in possesso della laurea di cui all'articolo 3, comma 3 e all'articolo 4 la valutazione è effettuata considerando l'esperienza professionale maturata con riferimento all'esecuzione, per la parte di propria competenza, di almeno una delle seguenti attività:

     I. la redazione di almeno cinque piani attuativi, ricadenti negli ambiti di cui all'articolo 4, comma 2, della L.R. n. 1/2004, per le richieste di iscrizione ad entrambe le sezioni dell'elenco regionale;

     II. la progettazione, la valutazione ambientale o la direzione lavori di almeno cinque interventi ricadenti in aree al di fuori degli ambiti urbani ed aventi particolari peculiarità paesaggistiche, per le richieste di iscrizione all'elenco regionale sezione A esperti in beni ambientali;

     III. la progettazione la valutazione ambientale o la direzione lavori di almeno cinque interventi di restauro, consolidamento e riqualificazione di edilizia con valenza storico-architettonica in ambito urbano e/o rurale, per le richieste di iscrizione all'elenco regionale sezione B esperti in beni architettonici;

     c) per i professionisti con incarichi di qualsiasi tipo nella Pubblica amministrazione la valutazione sarà effettuata considerando:

     I. l'attività effettivamente svolta dal richiedente all'interno dell'Amministrazione e l'attinenza della medesima attività con le materie riconducibili alle competenze della commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'articolo 4 della L.R. n. 1/2004, per le richieste di iscrizione ad entrambe le sezioni dell'elenco regionale;

     II. l'esperienza maturata antecedentemente o contemporaneamente alla costituzione del rapporto con l'amministrazione pubblica, per le richieste di iscrizione ad entrambe le sezioni dell'elenco regionale.

 

     Art. 9. Crediti formativi degli iscritti nell'elenco regionale.

     1. La partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione professionale, organizzati dalla pubblica amministrazione, dagli Ordini professionali, da istituzioni scientifiche o da altri enti, associazioni e istituzioni che abbiano competenze nelle materie attinenti alle finalità dell'elenco medesimo, costituisce credito formativo che verrà registrato, a richiesta, nel curriculum dell'appartenente all'elenco stesso.

     2. I Comuni possono consultare, presso gli uffici regionali, il curriculum dei componenti l'elenco regionale, ai fini della scelta di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), della L.R. n. 1/2004.

 

     Art. 10. Compiti dei Comuni.

     1. I Comuni, in applicazione dell'articolo 4, comma 4, lettera b), della L.R. n. 1/2004, scelgono due esperti ciascuno in una delle sezioni di cui all'elenco regionale previste all'articolo 2.

     2. I Comuni garantiscono che nella composizione della commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio non siano presenti identiche figure professionali, al fine di assicurare la massima interdisciplinarietà, anche sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 4, comma 4, della L.R. n. 1/2004.

     3. I Comuni comunicano alla Regione i nominativi degli esperti prescelti dall'elenco regionale per la formazione della commissione di cui all'articolo 4 della L.R. n. 1/2004, prima dell'insediamento della commissione medesima.

     4. Gli iscritti nell'elenco regionale, di cui al presente regolamento, non possono essere contemporaneamente componenti di più di tre commissioni di cui all'articolo 4, comma 4, della L.R. n. 1/2004.

 

     Art. 11. Norme transitorie.

     1. Gli iscritti nell'elenco di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 34, al fine di costituire le due sezioni previste dall'articolo 2, possono presentare apposita domanda, redatta secondo le modalità di cui all'articolo 5.

     2. La Regione provvede a comunicare tempestivamente ai componenti dell'elenco di cui al comma 1 la scadenza di cui al comma 6.

     3. Fino alla pubblicazione del nuovo elenco regionale, formato secondo le modalità previste dal presente regolamento, rimane in vigore l'elenco di cui alla L.R. n. 34/1983.

     4. Le domande di iscrizione pervenute fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del presente regolamento, sono esaminate e valutate tenendo conto dei nuovi requisiti e modalità ivi contenute, fatta salva la facoltà degli interessati di integrare la domanda medesima ai sensi dell'articolo 5, entro il termine fissato al comma 6.

     5. I Comuni che hanno provveduto all'istituzione della commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, così come previsto dall'articolo 4 della L.R. n. 1/2004, possono continuare ad avvalersi di tale organismo fino alla naturale scadenza prevista dalla normativa vigente in materia, purché gli esperti nominati ai sensi dell'articolo 48, comma 8, della legge regionale medesima siano inclusi ciascuno in una delle due sezioni dell'elenco di cui all'articolo 2.

     6. La domanda di iscrizione all'elenco regionale è presentata, al fine della formazione del primo elenco regionale, entro novanta giorni dalla esecutività del presente regolamento.

     7. La Commissione di cui all'articolo 6, per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco regionale, si riunisce per la prima volta decorso il termine previsto al comma 6 per l'esame delle domande di iscrizione pervenute.


[1] Abrogato dall'art. 144 del R.R. 18 febbraio 2015, n. 2.