§ 4.2.43 - D.G.R. 20 marzo 2002, n. 312.
D.Lgs. 112/1998 - Accordo di programma trasferimento Regione risorse edilizia sovvenzionata modalità procedurali gestione flussi finanziari favore [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:20/03/2002
Numero:312


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Richieste regionali di erogazione alla Cassa depositi e prestiti.
Art. 3.  Modalità per la richiesta di erogazione da parte dei Comuni e degli IERP.
Art. 4.  Modalità per la richiesta di erogazione da parte dei privati.
Art. 5.  Modalità di utilizzo del fondo di dotazione gestito dalla Regione.
Art. 6.  Modalità di erogazione dei finanziamenti.
Art. 7.  Disposizioni transitorie.


§ 4.2.43 - D.G.R. 20 marzo 2002, n. 312.

D.Lgs. 112/1998 - Accordo di programma trasferimento Regione risorse edilizia sovvenzionata modalità procedurali gestione flussi finanziari favore soggetti attuatori.

(B.U. 17 aprile 2002, n. 17).

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

     Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

     Preso atto, ai sensi dell’art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

     a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente del Servizio politica per la casa e riqualificazione urbana;

     b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

     Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

     Visto il regolamento interno di questa Giunta;

     A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

 

delibera

 

     1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all’art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

     2. di approvare l’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, concernente «Edilizia sovvenzionata - Modalità procedurali per la gestione dei flussi finanziari a favore dei soggetti attuatori»;

     3. di approvare il modello allegato al presente documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale, allegato B), mediante il quale devono essere inoltrate dallo I.E.R.P. alla Regione le richieste di erogazione dei finanziamenti;

     4. di abrogare il punto F) della propria precedente deliberazione n. 1627 del 23 marzo 1983, avente per oggetto. «Somministrazione fondi»;

     5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 

     Oggetto: D.Lgs. 112/98 - art. 63 - Accordo di programma per il trasferimento alla Regione delle risorse di edilizia sovvenzionata - Modalità procedurali per la gestione dei flussi finanziari a favore dei soggetti attuatori.

 

     L’articolo di legge in oggetto indicato stabilisce modalità, procedure e tempi per il trasferimento alle Regioni delle risorse di edilizia agevolata e sovvenzionata, in passato erogate periodicamente dallo Stato e necessarie per portare a compimento i programmi in corso di realizzazione.

     In attuazione di quanto disposto dalla norma sopra citata è stata, in primo luogo, raggiunta, in sede di Conferenza Stato-Regioni, l’intesa datata 2 marzo 2000 e sono stati, successivamente, sottoscritti da ciascuna Regione e dal Ministero dei lavori pubblici - Direzione della aree urbane e dell’edilizia residenziale, gli Accordi di programma che determinano l’ammontare delle risorse trasferite per ciascuna tipologia d’intervento.

     La Regione Umbria ha sottoscritto l’Accordo di programma per il trasferimento delle risorse di edilizia sovvenzionata in data 19 aprile 2001.

     Con tale Accordo è stata attribuita alla Regione una disponibilità residua di risorse pari a L. 77.974.627.788. Inoltre, è stato determinato un saldo di cassa negativo, pari a L. 68.429.482.751, venutosi a creare a causa della necessità di copertura dei lavori in corso.

     Tale saldo dovrà, tuttavia, essere progressivamente reintegrato, sulla base delle scadenze temporali previste dall’intesa del 2 marzo 2000, mediante restituzione da parte dello Stato delle somme (pari a L. 138.308.788.995) in precedenza prelevate per far fronte a diverse esigenze.

     Le risorse attribuite alle Regioni sono confluite in un unico conto corrente di tesoreria, cosiddetto fondo unico, istituito presso la Cassa DD.PP. e destinato a recepire il saldo globale di cassa dei finanziamenti relativi all’edilizia sovvenzionata.

     Per la gestione di tale fondo è stata sottoscritta con la Cassa DD.PP. una convenzione, il cui schema-tipo era stato preventivamente approvato dalla Conferenza dei presidenti nella seduta del 19 aprile 2001, al fine di disciplinare le modalità attraverso le quali la Regione dovrà inoltrare alla Cassa stessa le richieste di erogazione dei finanziamenti, che dovranno, poi, essere corrisposti agli enti attuatori degli interventi (Comuni, IERP, privati).

     Nella convenzione è stabilito che le singole erogazioni debbano essere effettuate dalla Cassa previo invio di apposita autorizzazione a firma del competente responsabile regionale, rilasciata sulla base delle attestazioni effettuate dal responsabile del procedimento degli enti attuatori, relative alle spese effettivamente sostenute, nel periodo di riferimento, per la realizzazione degli interventi.

     Inoltre, allo scopo di costituire una dotazione finanziaria della Regione che fronteggi le richieste urgenti di pagamento dal parte dei beneficiari, la convenzione dispone che la Cassa provveda ad erogare alla stessa una somma pari al 10 per cento delle disponibilità attribuite con l’Accordo di programma e complessivamente disponibili nel fondo unico. L’entità di tale dotazione potrà rimanere invariata, mediante reintegro da parte della Cassa delle somme utilizzate dalla Regione, a seguito di espressa richiesta di quest’ultima.

     Tenuto conto, dunque, di quanto sopra precisato, si rende necessario approvare una nuova disciplina regionale, in sostituzione di quella prevista con la delibera di Giunta regionale n. 1627 del 23 marzo 1983, affinché le modalità, le procedure ed i tempi con i quali gli enti attuatori inoltrano alla Regione le richieste di finanziamento siano in armonia con le disposizioni contenute nella convenzione stipulata con la Cassa DD.PP.

     Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale:

     1. di approvare l’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, concernente «Edilizia sovvenzionata - Modalità procedurali per la gestione dei flussi finanziari a favore dei soggetti attuatori»;

     2. di approvare il modello allegato al presente documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale, allegato B), mediante il quale devono essere inoltrate dallo I.E.R.P. alla Regione le richieste di erogazione dei finanziamenti;

     3. di abrogare il punto F) della propria precedente deliberazione n. 1627 del 23 marzo 1983, avente per oggetto «Somministrazione fondi»;

     4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato A

EDILIZIA SOVVENZIONATA

MODALITÀ PROCEDURALI PER LA GESTIONE DEI

FLUSSI FINANZIARI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     Le presenti disposizioni regolano i flussi finanziari a favore dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia sovvenzionata, a valere sul c/c infruttifero presso la Cassa DD.PP. n. 20128/1208 «CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG», in attuazione di quanto disposto dalla convenzione stipulata tra la Regione e la Cassa DD.PP in data 19 luglio 2001.

 

     Art. 2. Richieste regionali di erogazione alla Cassa depositi e prestiti.

     La Regione, alla scadenza di ogni bimestre, con decorrenza dal primo gennaio, invia alla Cassa DD.PP. la richiesta di erogazione dei finanziamenti redatta su apposito modello, a firma del competente responsabile regionale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 814 dell’11 luglio 2001.

 

     Art. 3. Modalità per la richiesta di erogazione da parte dei Comuni e degli IERP.

     I Comuni e gli IERP, soggetti attuatori degli interventi di edilizia sovvenzionata, al fine di richiedere l’erogazione dei finanziamenti, devono essere in possesso della documentazione atta a dimostrare le spese maturate.

     Per quanto concerne i Comuni, tale documentazione viene trasmessa dal relativo responsabile del procedimento allo IERP territorialmente competente venti giorni prima della scadenza del termine di cui all’art. 2.

     La predetta documentazione consiste in:

     - per i lavori: stato di avanzamento dei lavori, stato finale, altri titoli di spesa attestanti la spesa maturata;

     - per le aree di cui ai piani di zona della L. 167/74: atto dell’Amministrazione comunale di assegnazione dell’area da cui risulti la quantificazione della spesa ed i termini di pagamento;

     - per gli immobili o aree private: titolo di spesa attestante il pagamento delle anticipazioni e del saldo relativi all’acquisto;

     - per spese tecniche e generali: atto dell’Amministrazione di liquidazione delle spese;

     - per altre spese: idonea documentazione attestante la spesa maturata.

     Con la documentazione sopra indicata può essere richiesta la copertura delle spese fino ad un massimo del 95 per cento della somma concessa. Il restante 5 per cento può essere richiesto esclusivamente dopo l’emanazione del provvedimento regionale di autorizzazione a saldo del contributo.

     Lo I.E.R.P. dieci giorni prima della scadenza del termine di cui all’art. 2, invia alla Regione la richiesta, per via telematica e mediante modello firmato dal responsabile del procedimento dell’Istituto, di erogazione delle spese maturate per la realizzazione degli interventi propri e dei Comuni.

     Per tali funzioni svolte lo I.E.R.P. è autorizzato a trattenere lo 0,2 per cento dell’importo delle erogazioni.

     Lo I.E.R.P. è tenuto, altresì, a fornire ogni eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla Regione per l’esecuzione dei relativi controlli.

 

     Art. 4. Modalità per la richiesta di erogazione da parte dei privati.

     Le imprese di costruzione e le cooperative di abitazione finanziate ai sensi dell’art. 9 della legge n. 493/93 inviano, dieci giorni prima della scadenza del termine di cui all’art. 2, alla Regione, Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture - Servizio politica per la casa e riqualificazione urbana, l’attestato del D.L. da cui risulti il raggiungimento delle fasi stabilite per l’erogazione dei finanziamenti, in armonia con quanto disposto per i contributi di edilizia agevolata al punto 5) della deliberazione di Giunta regionale 5 gennaio 1995, n. 1.

 

     Art. 5. Modalità di utilizzo del fondo di dotazione gestito dalla Regione.

     Per fronteggiare le richieste urgenti di pagamento da parte dei beneficiari è stato costituito al cap. 7010 del bilancio regionale un fondo di dotazione pari al 10 per cento delle disponibilità attribuite sul c/c 20128/1208.

     Si dà seguito a tali richieste nei casi in cui:

     - vi siano state cause impreviste ed imprevedibili che abbiano determinato la necessità di procedere rapidamente all’erogazione delle risorse;

     - maturino interessi passivi in maniera rilevante per ritardato pagamento.

     Rilevate le sopra citate condizioni il dirigente del Servizio politica per la casa e riqualificazione urbana dispone la liquidazione delle somme richieste. Il Servizio ragioneria provvede all’emissione dei mandati tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni da ricevimento dell’atto di liquidazione.

     Per mantenere invariata la dotazione finanziaria del fondo, la Regione richiede alla Cassa DD.PP. il reintegro delle somme utilizzate per le finalità di cui al presente articolo.

 

     Art. 6. Modalità di erogazione dei finanziamenti.

     La Cassa DD.PP., entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta regionale di erogazione dei finanziamenti provvede all’emissione del mandato di pagamento a favore dello I.E.R.P. territorialmente competente, per quanto concerne le risorse spettanti allo stesso e ai Comuni, e direttamente a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative di abitazione, per le risorse relative a quest’ultime.

     Lo I.E.R.P., entro i successivi 10 giorni, provvede all’erogazione a favore dei Comuni delle somme agli stessi spettanti.

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie.

     Le presenti norme procedurali entrano in vigore dopo la relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Fino ad esaurimento delle risorse di edilizia sovvenzionata attualmente nella disponibilità degli I.E.R.P., le necessità di finanziamento degli stessi e dei Comuni vengono soddisfatte con quest’ultime, a prescindere dalla corrispondenza con l’intervento per cui erano state accreditate.

     Esaurite le disponibilità finanziarie degli I.E.R.P. la Regione procede all’inoltro delle richieste dei fabbisogni alla Cassa DD.PP per l’ottenimento delle relative erogazioni.

 

 

Allegato B

(Omissis)