§ 4.2.38 - L.R. 20 novembre 1998, n. 40.
Modificazioni ed integrazioni della L.R. 12 agosto 1994, n. 27 - prevenzione degli infortuni nei cantieri edili.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:20/11/1998
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2.      1.
Art. 3.      1.
Art. 4.      1.
Art. 5.  (Redazione del piano di sicurezza).
Art. 6.      1.
Art. 7.      1.
Art. 8.      1.
Art. 9.      1.
Art. 10.      1.
Art. 11.      1.
Art. 12.      1.
Art. 13.      1.
Art. 14.      1.
Art. 15.  (Abrogazione).
Art. 16.  (Norma transitoria).


§ 4.2.38 - L.R. 20 novembre 1998, n. 40.

Modificazioni ed integrazioni della L.R. 12 agosto 1994, n. 27 - prevenzione degli infortuni nei cantieri edili.

(B.U. n. 71 del 27 novembre 1998).

 

Art. 1.

     1. [1].

 

     Art. 2.

     1. [2].

 

     Art. 3.

     1. [3].

 

     Art. 4.

     1. [4].

 

     Art. 5. (Redazione del piano di sicurezza).

     1. Nei casi previsti al comma 3 dell'art. 3 del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, l'impresa con la sottoscrizione del contratto, di cui il piano di sicurezza costituisce allegato, si obbliga a rispettare i contenuti del piano, uniformando a questi l'organizzazione del cantiere e l'esecuzione dei lavori.

     2. Qualora, ai sensi del comma 3, dell'art. 3 del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, non sia prevista la designazione del coordinatore per la progettazione, l'impresa, entro trenta giorni dall'affidamento e comunque prima dell'inizio dei lavori, predispone il piano di sicurezza di cui all'art. 12 del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494. Il piano è consegnato al responsabile dei lavori, il quale accerta che lo stesso sia compilato in ogni sua parte, disponendo le eventuali opportune integrazioni e prescrizioni.

     3. Nelle costruzioni da eseguirsi su commissione di privati il piano di sicurezza di cui al comma 2 è redatto in presenza delle lavorazioni indicate nell'allegato II del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494.

 

     Art. 6.

     1. [5].

 

     Art. 7.

     1. [6].

 

     Art. 8.

     1. [7].

 

     Art. 9.

     1. [8].

 

     Art. 10.

     1. [9].

 

     Art. 11.

     1. [1]0.

 

     Art. 12.

     1. [1]1.

 

     Art. 13.

     1. [1]2.

 

     Art. 14.

     1. [1]3.

 

     Art. 15. (Abrogazione).

     1. L'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 27, è abrogato.

 

     Art. 16. (Norma transitoria).

     1. Le previsioni di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2000.

 

 


[1] Aggiunge il comma 2 all'art. 2 della L.R. 12 agosto 1994, n. 27.

[2] Aggiunge l'art. 2 bis alla L.R. 12 agosto 1994, n. 27.

[3] Sostituisce il comma 2, art. 3 della L.R. 12 agosto 1994, n. 27.

[4] Sostituisce il comma 1, art. 4 della L.R. 12 agosto 1994, n. 27.

[5] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 12 agosto 1994, n. 27.

[6] Sostituisce l'art. 9 della L.R. 12 agosto 1994, n. 27.

[7] Aggiunge la lettera d) al comma 1, art. 11 della L.R. 12 agosto 1994, n. 27.

[8] Modifica il comma 1, art. 12 della L.R. 12 agosto 1994, n. 27.

[9] Sostituisce l'art. 15 della L.R. 12 agosto 1994, n. 27.

[1]10 Sostituisce l'art. 18 della L.R. 12 agosto 1994, n. 27.

[1]11 Aggiunge l'art. 18 bis alla L.R. 12 agosto 1994, n. 27.

[1]12 Aggiunge l'art. 19 bis della L.R. 12 agosto 1994, n. 27.

[1]13 Modifica il comma 1, art. 17 della L.R. 12 agosto 1994, n. 27.