§ 4.1.78 - L.R. 2 febbraio 2010, n. 6.
Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:02/02/2010
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Principi)
Art. 2.  (Finalità)
Art. 3.  (Definizioni)
Art. 4.  (Qualità della progettazione, ruolo dei soggetti)
Art. 5.  (Forme di promozione della progettazione di qualità)
Art. 6.  (Concorsi di progettazione banditi da Amministrazioni pubbliche)
Art. 7.  (Concorso di idee bandito da Amministrazione pubblica)
Art. 8.  (Concorso a tema di iniziativa della Regione)
Art. 9.  (Concorso di progettazione: riduzione degli oneri)
Art. 10.  (Premio regionale di progettazione per l’architettura e il disegno urbano)
Art. 11.  (Borse di studio)
Art. 12.  (Rapporto per la promozione della qualità nella progettazione architettonica)
Art. 13.  (Commissione regionale per la progettazione di qualità)
Art. 14.  (Tutela del diritto d’autore dei progetti pubblicati negli eventi e attraverso i media)
Art. 15.  (Dichiarazione di bene culturale delle architetture contemporanee di qualità)
Art. 16.  (Norma finanziaria)


§ 4.1.78 - L.R. 2 febbraio 2010, n. 6. [1]

Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica.

(B.U. 10 febbraio 2010, n. 7)

 

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Principi)

1. La Regione in armonia con i principi dello Statuto regionale e in conformità con l’ordinamento comunitario e con le norme statali vigenti in materia, riconosce alla progettazione architettonica, alla progettazione del paesaggio e al disegno urbano, un ruolo fondamentale nel miglioramento della qualità dell’ambiente di vita delle popolazioni e per la valorizzazione delle risorse storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche dei territori.

 

     Art. 2. (Finalità)

1. La Regione con la promozione della progettazione di qualità ed il ricorso alle procedure concorsuali, disciplinate dalla presente legge, intende perseguire:

 

a) l’affermazione del valore dell’architettura, della forma urbana e del paesaggio, come fondamentale espressione della cultura e dell’identità delle comunità insediate;

 

b) la diffusa e approfondita conoscenza, presso gli utenti e gli operatori di settore, dei valori dell’architettura, degli ambienti urbani e rurali di qualità, siano essi di formazione storica o contemporanei;

 

c) l’incentivazione della ricerca di qualità nella pratica professionale, nel campo dell’architettura, del disegno urbano e del paesaggio.

 

2. In particolare la presente legge si propone di:

 

a) ampliare la prassi del confronto tra idee e soluzioni progettuali alternative nelle situazioni di particolare pregio e complessità o in presenza di differenti istanze espresse dai soggetti locali;

 

b) diffondere la conoscenza di buone pratiche, nuove metodiche e tecnologie e affermare l’uso di linguaggi architettonici comunicativi e compatibili con l’ambiente storico-artistico e naturale.

 

     Art. 3. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

 

a) qualità dell’ambiente di vita: l’esito di un processo completo e complesso che, partendo dalla programmazione dell’opera passa attraverso lo sviluppo progettuale partecipato e coerente con le esigenze funzionali, estetiche e di corretto inserimento nel contesto dell’ambiente urbano-rurale e si compie con la qualificata e coerente realizzazione e fruizione dell’opera;

 

b) progetto o progettazione: la progettazione architettonica di edifici e di oggetti di design, del paesaggio e di aree urbane o da urbanizzare;

 

c) concorso: il concorso di idee, il concorso di progettazione ed il concorso a tema, come definiti dalla presente legge;

 

d) Amministrazione pubblica: la Regione Umbria, le agenzie e gli enti da essa istituiti, gli enti locali e loro associazioni, unioni e consorzi, i consorzi di bonifica, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

 

     Art. 4. (Qualità della progettazione, ruolo dei soggetti)

1. La Regione promuove l'attività progettuale di qualità nei campi dell'architettura e del design, nonché del disegno urbano e del paesaggio, favorendo la collaborazione istituzionale, i processi partecipativi anche decisionali delle comunità locali sui problemi emergenti del proprio territorio, attivando le azioni di sostegno previste dalla presente legge.

 

2. Le Università e i centri di ricerca sono chiamate a contribuire, sulla base di specifici accordi e protocolli di intesa con le amministrazioni pubbliche, al miglioramento della ricerca nel campo dell’architettura e del disegno urbano, delle nuove tecnologie e dell’impiego di nuovi materiali, proponendo e curando la formazione post-laurea sulle tematiche territoriali di interesse regionale, elaborando proposte progettuali e ricerche sperimentali, diffondendo la conoscenza delle buone pratiche.

 

3. I Comuni collaborano con la Regione al miglioramento della qualità della progettazione architettonica, attivano le procedure di sostegno, previste dalla presente legge, individuano le aree problematiche da sottoporre ai procedimenti concorsuali di cui all’articolo 8, curano l’informazione e la partecipazione dei cittadini e delle comunità locali alle scelte di trasformazione della forma urbana e del territorio.

 

4. Le imprese e i soggetti privati, contribuiscono al processo di qualificazione dell’ambiente urbano e rurale attraverso il ricorso alle procedure concorsuali che stimolano il confronto tra diverse impostazioni e soluzioni progettuali e possono migliorare la qualità degli interventi.

 

5. I progettisti abilitati, singoli o associati, possono formulare, con le procedure concorsuali definite nella presente legge, proposte progettuali di qualità, redigendo progetti innovativi di elevato valore estetico, tecnologico, sociale e ambientale e promuovendo forme efficaci di collaborazione interdisciplinare tra soggetti professionali che dispongono di diverse competenze.

 

     Art. 5. (Forme di promozione della progettazione di qualità)

1. Sono considerate forme di promozione della progettazione di qualità le seguenti procedure concorsuali:

a) il concorso di progettazione promosso dall’Amministrazione pubblica;

b) il concorso di idee promosso dall’Amministrazione pubblica;

c) il concorso a tema promosso dalla Regione;

d) il concorso di progettazione di iniziativa privata.

 

2. Sono individuate inoltre le seguenti forme di promozione della progettazione di qualità:

a) il premio di architettura e di disegno urbano;

b) la borsa di studio di ricerca e sperimentazione;

c) la dichiarazione di particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea di qualità.

 

3. [Abrogato].

 

4. I bandi emanati per l’attuazione delle procedure di cui al comma 1 sono approvati previa acquisizione del parere preventivo, non vincolante, dell’Ordine professionale degli architetti e dell’Ordine professionale degli ingegneri, competenti per provincia.

 

5. La Regione, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione con il quale definisce le modalità per lo svolgimento delle procedure di concorso di cui agli articoli 8 e 9, la forma organizzativa e le modalità operative della Commissione regionale di cui all’articolo 13.

 

TITOLO Il

PROCEDURE CONCORSUALI

 

     Art. 6. (Concorsi di progettazione banditi da Amministrazioni pubbliche)

1. Il concorso di progettazione, ai sensi di quanto previsto dalla normativa statale, è inteso a fornire alle Amministrazioni pubbliche un progetto selezionato da apposita commissione giudicatrice in base ad una gara con assegnazione di premi.

 

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 3, lettera d), ciascuna secondo la propria competenza, individuano nell’ambito del proprio Programma triennale per le opere pubbliche di cui all’articolo 128 del d.lgs. 163/2006 le opere oggetto di finanziamento pubblico che sono assoggettate al concorso di progettazione di cui al presente articolo.

 

3. [Abrogato].

 

4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 99, comma 4 del d.lgs. 163/2006, per le somme da assegnare ai progetti diversi dal vincitore, ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, le Amministrazioni pubbliche riservano, una quota dei previsti rimborsi a progettisti di età non superiore a quaranta anni o iscritti nell’albo professionale da non più di cinque anni.

 

5. Le modalità e le procedure concorsuali da adottare da parte della Amministrazione per il concorso di progettazione sono quelle descritte dalla normativa statale.

 

     Art. 7. (Concorso di idee bandito da Amministrazione pubblica)

1. Il concorso di idee consente all’Amministrazione di orientare la propria decisione di intervento nelle situazioni territoriali nelle quali l’assunzione di diverse impostazioni e presupposti progettuali, possono condurre ad esiti anche molto diversi o alternativi tra loro.

 

2. Il tipo di elaborati e le scale di rappresentazione degli stessi, richiesti per illustrare adeguatamente l’idea progetto di ciascun concorrente, sono descritti e definiti dal bando di concorso. Le idee progetto risultate vincitrici di concorso e le relative documentazioni possono essere utilizzate dalla Amministrazione pubblica per svolgere processi partecipativi.

 

3. Le modalità e le procedure concorsuali da adottare da parte della Amministrazione per il concorso di idee sono quelle individuate dalla normativa statale.

 

     Art. 8. (Concorso a tema di iniziativa della Regione)

1. Il concorso a tema consiste nell’individuazione da parte della Giunta regionale, mediante bando pubblico, di alcune problematiche territoriali ritenute rilevanti per l’intera realtà regionale e nell’invito ai progettisti a formulare, nelle aree ove si riscontrano tali problematiche, idonee e qualificate soluzioni progettuali.

 

2. [Abrogato].

 

3. [Abrogato].

 

4. I Comuni interessati, entro tre mesi dall’approvazione del bando di cui al comma 1, possono aderire alla procedura regionale, delimitando nel proprio territorio una o più aree che presentano le caratteristiche di problematicità descritte nel medesimo bando regionale.

 

5. [Abrogato].

 

6. Con riferimento ad una o più località indicate dai Comuni i progettisti possono presentare alla Regione le proprie proposte, in forma di idee progetto o di progetto preliminare, secondo le modalità descritte nel bando regionale.

 

7. Modalità e procedure per lo svolgimento del concorso a tema, promosso dalla Regione, sono descritte nel regolamento di cui all’articolo 5, comma 5.

7 bis. La Regione non può finanziare, sotto qualsiasi forma, interventi o la realizzazione degli stessi, in difformità dai progetti vincitori del concorso a tema di cui al presente articolo.

7 ter. La Regione riconosce una priorità nell'assegnazione delle risorse ai Programmi Urbani Complessi di cui all'articolo 68 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, che ricomprendono anche progetti vincitori di concorsi a tema di cui al presente articolo.

 

     Art. 9. (Concorso di progettazione: riduzione degli oneri)

1. Le imprese e i soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 4, ai fini dei benefici di cui al comma 2, possono indire un concorso di progettazione con le modalità e le procedure indicate dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, comma 5.

2. I comuni, per gli interventi ricompresi nei concorsi di progettazione di cui al comma 1, possono ridurre gli oneri per le urbanizzazioni secondarie ed il costo di costruzione.

 

TITOLO III

PROMOZIONE DELL’ARCHITETTURA DI QUALITA’

 

     Art. 10. (Premio regionale di progettazione per l’architettura e il disegno urbano)

1. La Regione istituisce il premio regionale di progettazione per l’architettura e il disegno urbano finalizzato a diffondere la conoscenza dell’architettura costruita e dei piani realizzati coerenti con i caratteri storico culturali, artistici, ambientali e sociali regionali, valutando oltre al singolo progetto anche il percorso formativo e professionale del progettista.

 

2. Il premio è attribuito per architetture ultimate sul territorio regionale e dichiarate agibili dalle autorità competenti per territorio, preferibilmente dopo un adeguato periodo di utilizzo, comunque non superiore a dieci anni.

 

3. La Regione promuove in merito alle opere premiate e realizzate, eventi espositivi e occasioni di dibattito e confronto con esperti e fruitori.

 

     Art. 11. (Borse di studio)

1. La Regione istituisce borse di studio regionali per la qualità architettonica al fine di valorizzare le capacità tecniche e intellettuali di giovani laureati in fase di completamento della loro formazione, presso le facoltà e i dipartimenti universitari, nel campo dell’Architettura, dell’Urbanistica e dell’Ingegneria edile applicate alle tematiche territoriali di interesse della Regione Umbria.

 

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate ai giovani laureati delle Università con sede in Umbria che presentano, in accordo con i propri dipartimenti, programmi di ricerca e progettazione ritenuti di elevato interesse per la qualificazione e lo sviluppo del territorio regionale, relativamente ai temi generali enunciati nel rapporto annuale regionale di cui all’articolo 12.

 

3. La Regione favorisce intese con le Università al fine di concordare un programma di ricerca per l’assegnazione delle borse di studio di cui al presente articolo.

 

4. La Commissione di cui all’articolo 13 seleziona gli studenti e i ricercatori e i loro programmi di ricerca, sulla base del loro curriculum professionale e di studio e del contenuto della ricerca stessa, tenendo conto dei criteri espressi nel rapporto di cui all’articolo 12.

 

     Art. 12. (Rapporto per la promozione della qualità nella progettazione architettonica)

1. La Giunta regionale, almeno ogni tre anni, in collaborazione con gli enti locali adotta il rapporto per la promozione della qualità nella progettazione architettonica che contiene il monitoraggio delle attività svolte e i risultati conseguiti finalizzati alla promozione della qualità nella progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio.

 

     Art. 13. (Commissione regionale per la progettazione di qualità)

1. Per la selezione dei progetti presentati nell’ambito del concorso a tema, per le attività inerenti la promozione della progettazione di qualità di cui all’articolo 5, comma 2 e per la redazione del rapporto annuale di cui all’articolo 12, è istituita, presso la struttura competente della Regione, la Commissione per la progettazione di qualità la cui composizione e modalità operative sono descritte nel regolamento attuativo di cui all’articolo 5, comma 5.

 

     Art. 14. (Tutela del diritto d’autore dei progetti pubblicati negli eventi e attraverso i media)

1. La Regione e le altre Amministrazioni pubbliche evidenziano, in ciascun tipo di pubblicazione riferita all’opera o al progetto oggetto di premiazione, a seguito di un concorso, il titolo dell’opera, la località, la data eventuale di consegna del progetto e il nominativo del professionista che ha redatto il progetto.

 

2. Gli elaborati dei progetti non premiati sono restituiti ai professionisti partecipanti, salvo diversa indicazione o accordo definito con gli stessi.

 

     Art. 15. (Dichiarazione di bene culturale delle architetture contemporanee di qualità)

1. La Regione, su propria iniziativa o di concerto con le Province ed i Comuni, richiede al Ministero competente in materia di beni e attività culturali la dichiarazione di particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea, agli effetti previsti dall’articolo 20, secondo comma della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

 

     Art. 16. (Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2010 la spesa complessiva di euro 30.000,00, a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2010 ripartita nel modo seguente:

a) per gli interventi di cui agli articoli 4 e 8 è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 03.2.011 (n.i.) denominata “Sviluppo della qualità architettonica e dell’ambiente urbano” (cap. 7036 n.i. e cap. 7037 n.i.);

b) per gli interventi di cui agli articoli 10, 11 e 13 è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 03.1.006 denominata “Politiche integrate per i centri storici” (cap. 5827 n.i.).

 

1 bis. A partire dall'anno 2015 le spese per la Commissione di cui all'articolo 13, precedentemente imputate al capitolo 5827 e stimabili annualmente in euro 500,00, sono imputate alla unità previsionale di base 02.1.005, denominata "Amministrazione del Personale" (cap. 560 del bilancio regionale - "Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza e i compensi ai componenti e le indennità di missioni ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla amministrazione regionale di consigli, comitati e commissioni - spese obbligatorie").

 

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo delle disponibilità dell’unità previsionale di base 03.1.002 denominata “Studi e ricerche nel settore dell’edilizia residenziale” (cap. 1492).

 

3. Per gli anni 2011 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria).

 

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

 

 

Allegato A

Elenco macro categorie di opere assoggettate al concorso di progettazione

[Abrogato]


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 9 aprile 2015, n. 13.