§ 4.1.64 - D.G.R. 12 aprile 2005, n. 657.
L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 e L.R. 22 febbraio 2005, n. 11. Adempimenti in materia di deposito, pubblic. e comunicazione degli atti inerenti gli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:12/04/2005
Numero:657

§ 4.1.64 - D.G.R. 12 aprile 2005, n. 657.

L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 e L.R. 22 febbraio 2005, n. 11. Adempimenti in materia di deposito, pubblic. e comunicazione degli atti inerenti gli strumenti urbanistici e le norme regolamentari.

(B.U. 22 giugno 2005, n. 27 – S.O. n. 1).

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11;

Preso atto, ai sensi dell’art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 21, c. 3 e 4, del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

 

delibera:

 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all’art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di stabilire, in via transitoria fino alla definizione di apposite procedure informatizzate con carattere interattivo, quanto segue relativamente agli adempimenti in materia di deposito, pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e di comunicazione degli atti inerenti gli strumenti urbanistici e le norme regolamentari:

a) ai fini di rendere noto il deposito degli atti di adozione degli strumenti urbanistici, di cui all’allegato A), i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione, l’avviso contenente tutti gli elementi necessari, debitamente sottoscritto dal responsabile del procedimento, oltre alla deliberazione di adozione o, nei casi previsti, al verbale della conferenza di servizi;

b) ai fini della pubblicazione degli atti inerenti l’approvazione degli strumenti urbanistici di cui all’allegato A) e delle norme regolamentari di cui all’allegato B, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione la deliberazione consiliare di approvazione;

c) ai fini della pubblicazione dell’accordo di programma adottato ai sensi del combinato disposto dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 36, c. 1, lett. a) della L.R. 11/2005, la Provincia è tenuta a trasmettere alla Regione il relativo provvedimento;

d) per gli strumenti urbanistici di cui agli articoli 67, commi 1, 2 e 3, 68, comma 3, della L.R. 11/2005, nonché per le varianti di cui all’articolo 30 della L.R. 31/1997 già adottate alla data di entrata in vigore della L.R. 11/2005 medesima, la pubblicazione della deliberazione comunale di definitiva approvazione deve essere trasmessa alla Regione, secondo quanto previsto nell’allegato A);

e) la pubblicazione degli atti di cui all’allegato D) è riferita alle varianti dallo strumento di pianificazione provinciale, essendo le Province di Perugia e Terni già dotate dei rispettivi P.T.C.P.;

f) l’avviso di deposito, le deliberazioni di adozione e di approvazione ed il provvedimento della Provincia di cui ai precedenti punti, ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, debbono essere trasmessi in forma cartacea in copia conforme all’Ufficio dirigenziale urbanistica e informatizzata al Servizio informativo territoriale (S.I.TER.), a mezzo posta elettronica, all’indirizzo siter-urbanistica@regione.umbria.it, con allegati i relativi elaborati tecnici redatti in formato numerico georeferenziato così come previsto dall’art. 63, comma 1, della legge regionale n. 11/2005;

g) la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli atti di cui all’allegato C), è effettuata direttamente dal Comune con le modalità e procedure già in essere;

h) ai fini della pubblicazione dell’avviso e degli atti di approvazione di cui sopra nel Bollettino Ufficiale della Regione, la responsabilità dei relativi contenuti è a carico degli enti locali proponenti.

3) di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni ed alle Province e di pubblicarla nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 

Oggetto: L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 e L.R. 22 febbraio 2005, n. 11. Adempimenti in materia di deposito, pubblicazione e comunicazione degli atti inerenti gli strumenti urbanistici e le norme regolamentari.

 

La legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 «Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale», contenente anche modificazioni della L.R. n. 1/2004, prevede, tra l’altro, nuove procedure e termini per il deposito e la pubblicazione degli atti riguardanti gli strumenti di pianificazione comunale e provinciale e le norme regolamentari comunali, nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

In particolare, tali nuove disposizioni riguardano l’adozione degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali per l’attività edilizia, la pubblicazione degli atti di approvazione degli stessi anche ai fini della efficacia delle relative previsioni, le comunicazioni, ai fini del monitoraggio delle scelte effettuate dalla pianificazione comunale e provinciale.

Le nuove disposizioni prevedono altresì che il Servizio informativo territoriale (S.I.TER), implementando il proprio sistema informativo, renda possibile la consultazione degli atti ed elaborati relativi agli strumenti di pianificazione e delle norme regolamentari.

Per l’attuazione delle disposizioni della L.R. 11/2005, circa la possibilità che attraverso il SITER sia possibile consultare gli atti relativi agli strumenti urbanistici sin dalla fase di pubblicazione, sarà predisposta un’apposita procedura informatizzata con carattere interattivo che consentirà ai soggetti interessati l’immissione dei dati e conseguentemente sarà possibile la consultazione.

Fino alla definizione di tale procedura il ricevimento degli atti, ai fini della pubblicazione è effettuato sia in forma cartacea che attraverso invio tramite posta elettronica, anche ai fini di quanto previsto all’art. 3 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Al fine di uniformare le procedure di pubblicazione si ritiene che le modalità previste siano applicate anche agli strumenti urbanistici fin dalla fase transitoria di cui agli articoli 67, commi 1, 2 e 3 e 68, comma 3, della L.R. 11/2005, nonché alle varianti di cui all’articolo 30 della L.R. 31/1997 già adottate, in quanto non diversamente disposto dalla L.R. 31/97.

In particolare le relative disposizioni, con riferimento alle competenze della Regione e degli altri enti interessati, sono riportate in sintesi nelle allegate tabelle A, B, C e D.

Vista la L.R. 1/2004;

Vista la L.R. 11/2005;

Allo scopo di definire le procedure per l’effettuazione della pubblicazione e consentire il raccordo tra le funzioni delle amministrazioni coinvolte,

si propone alla Giunta regionale:

 

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)