§ 4.1.37 - L.R. 26 luglio 1994, n. 20.
Istituzione del Comitato consultivo regionale per il territorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:26/07/1994
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Comitato consultivo regionale per il territorio).
Art. 2.  (Competenze ed attribuzioni del C.C.R.T.).
Art. 3.  (Composizione del C.C.R.T. e nomina dei componenti).
Art. 4.  (Durata in carica e decadenza dei componenti).
Art. 5.  (Funzionamento e procedure).
Art. 6.  (Validità delle sedute).
Art. 7.  (Incompatibilità).
Art. 8.  (Indennità di presenza e rimborso spese).
Art. 9.  (Abrogazione).
Art. 10.  (Norme transitorie).
Art. 11.  (Norma finanziaria).


§ 4.1.37 - L.R. 26 luglio 1994, n. 20. [1]

Istituzione del Comitato consultivo regionale per il territorio.

(B.U. n. 33 del 3 agosto 1994).

 

Art. 1. (Comitato consultivo regionale per il territorio).

     1. La Commissione regionale tecnico-amministrativa di cui al titolo III della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 e le sottocommissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, sono sostituite dal Comitato consultivo regionale per il territorio (C.C.R.T.), come disciplinato dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Competenze ed attribuzioni del C.C.R.T.).

     1. Il C.C.R.T. esprime pareri in via esclusiva al Consiglio ed alla Giunta regionale, ai sensi della legge urbanistica vigente, in materia di pianificazione territoriale e paesistica, urbanistica, beni ambientali e parchi, edilizia ed opere pubbliche di interesse regionale.

     1 bis. I pareri di cui al comma 1 devono essere resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si procede ai sensi del comma 2, dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni [2].

     2. Il C.C.R.T. esercita le funzioni di tutela dei beni ambientali, di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

     3. Il Consiglio e la Giunta regionale possono avvalersi del parere del C.C.R.T. anche per materie non espressamente previste ai commi 1 e 2.

     4. Il C.C.R.T. esprime pareri agli enti locali che lo richiedano e ad altri soggetti eventualmente indicati dalla legge.

 

     Art. 3. (Composizione del C.C.R.T. e nomina dei componenti).

     1. Il C.C.R.T. è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e si compone dei seguenti 11 membri:

     a) cinque docenti universitari esperti in: pianificazione territoriale ed urbanistica, economia, storia dell'arte, ecologia e scienze ambientali, diritto urbanistico. Ciascuno è scelto nell'ambito di una terna di nominativi indicati dall'Università di Perugia. Qualora tali esperti non siano ivi presenti possono essere richiesti ad altre Università;

     b) due architetti, scelti nell'ambito di due terne, indicate dagli ordini professionali provinciali di appartenenza;

     c) due ingegneri, scelti nell'ambito di due terne, indicate dagli ordini professionali provinciali di appartenenza;

     d) un geologo, scelto nell'ambito di una terna, indicata dall'ordine professionale regionale di appartenenza;

     e) un agronomo, esperto anche in forestazione, scelto nell'ambito di una terna, indicata dagli ordini professionali provinciali di appartenenza.

     2. Il C.C.R.T. elegge nel proprio seno il presidente.

     3. I membri di cui al comma 1, esperti nelle materie proprie del C.C.R.T. di cui all'art. 2, sono designati dalla Giunta regionale in modo da garantire la pluralità delle specializzazioni scientifiche sulla base dei curricula proposti. E' garantita altresì, all'interno del C.C.R.T., la presenza di esperti nelle discipline geotecniche ed impiantistiche.

     4. Le terne dei nominativi di cui al comma 1 sono richieste dalla Giunta regionale entro 20 giorni dal suo insediamento e devono pervenire entro i successivi 20 giorni. Decorso inutilmente tale termine, alle designazioni provvede il Presidente della Giunta regionale.

     5. Per quanto non disposto espressamente dalla presente legge, si fa rinvio alla normativa in materia di designazione e nomine di competenza regionale.

     6. Nei casi in cui il C.C.R.T. esercita le funzioni di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, esso è integrato, con diritto di voto, dal sindaco e dal presidente della Provincia, nelle cui competenze territoriali ricade la proposta di vincolo, nonché dal Soprintendente regionale per i beni ambientali, architettonici e storico artistici e dal Soprintendente regionale per i beni archeologici, o da un loro delegato.

     7. Nei casi in cui il C.C.R.T. esercita le funzioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, esso è integrato da due docenti universitari esperti in antropologia culturale, flora e fauna. Ciascuno di essi è scelto con i criteri e le modalità di cui al comma 1, punto a).

     8. Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 50.

     9. Sono invitati alle sedute del C.C.R.T. per l'esame degli strumenti urbanistici, senza diritto di voto, i componenti della competente commissione consiliare permanente della Regione.

     10. Le funzioni di segretario del C.C.R.T. sono svolte da un dipendente regionale di livello non inferiore all'ottavo, individuato dalla Giunta regionale fra i dipendenti in servizio presso l'ufficio competente.

 

     Art. 4. (Durata in carica e decadenza dei componenti).

     1. I componenti del C.C.R.T. durano in carica per la durata della legislatura regionale.

     2. I componenti del C.C.R.T. decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive. In tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dall'art. 3.

     3. I componenti, di cui al comma 1 dell'art. 3, possono ricoprire l'incarico una sola volta.

     4. Si applicano al C.C.R.T. le norme in materia di proroga degli organi amministrativi.

 

     Art. 5. (Funzionamento e procedure).

     1. Il presidente del C.C.R.T. redige l'ordine del giorno, e designa, tra i componenti del C.C.R.T., uno o più relatori per ogni argomento.

     2. Partecipano alle sedute del C.C.R.T., senza diritto di voto, il dirigente dell'ufficio responsabile del procedimento istruttorio ed i dirigenti facenti parte dell'Area o delle Aree operative o funzionali, alla cui competenza sono affidati gli argomenti posti all'ordine del giorno. I suddetti dirigenti forniscono tutti gli elementi conoscitivi utili all'esame del Comitato, anche al fine valutare la compatibilità degli argomenti in discussione con gli strumenti vigenti di programmazione e pianificazione urbanistica e territoriale della Regione.

     3. Il C.C.R.T., in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, invita i rappresentanti delle amministrazioni interessate, i quali partecipano alla discussione senza diritto di voto, con le modalità stabilite dal regolamento. I pareri sono validamente espressi anche in assenza dei predetti soggetti,

     4. Il C.C.R.T. può invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti negli specifici argomenti da trattare.

     5. Il C.C.R.T. con proprio regolamento disciplina le specifiche modalità di funzionamento. Il regolamento è adottato dal C.C.R.T. nella prima seduta successiva all'insediamento ed è approvato dalla Giunta regionale.

     6. Il regolamento disciplina altresì le modalità di presa visione ed estrazione di copie degli atti del C.C.R.T.

 

     Art. 6. (Validità delle sedute).

     1. Le sedute del C.C.R.T. sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. I pareri sono validamente espressi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     2. Delle riunioni del C.C.R.T. è redatto apposito verbale, approvato dai componenti, riportante altresì il testo delle proposte di parere, degli eventuali emendamenti e del parere finale, con l'indicazione delle votazioni effettuate e delle motivazioni dei voti contrari.

 

     Art. 7. (Incompatibilità).

     1. I componenti del C.C.R.T. hanno l'obbligo di non presenziare alla discussione e votazione delle questioni poste all'ordine del giorno, per le quali abbiano un interesse personale o professionale, dichiarando tempestivamente tale circostanza.

     2. Nell'ipotesi di non ottemperanza all'obbligo di cui al comma 1, la Giunta regionale dichiara la decadenza dall'incarico e la non validità della votazione.

     3. Per le altre eventuali cause di incompatibilità si rinvia alla normativa di disciplina delle designazioni e delle nomine di competenza regionale.

 

     Art. 8. (Indennità di presenza e rimborso spese).

     1. Ai componenti del C.C.R.T. è corrisposta una indennità di presenza di lire 250.000, al netto delle ritenute di legge, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato.

     2. Ai componenti del C.C.R.T., residenti fuori del territorio comunale sede del C.C.R.T., compete, altresì, il rimborso delle spese, documentate mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo e per il vitto. Compete, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità stabilite per il trattamento di missione dei dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

     3. Di norma le sedute del C.C.R.T. sono settimanali.

 

     Art. 9. (Abrogazione).

     1. Sono abrogati la legge regionale 9 maggio 1977, n. 20, nonché l'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14.

     2. Nelle vigenti leggi della Regione dell'Umbria, alla dizione «Commissione regionale tecnico-amministrativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20», ovvero «Commissioni provinciali di cui alla legge regionale 4 marzo 1980, n. 14», è sostituita quella di «Comitato consultivo regionale per il territorio», di cui alla presente legge.

 

     Art. 10. (Norme transitorie).

     1. Il Presidente della Giunta regionale provvede a costituire il C.C.R.T. entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Fino all'insediamento del C.C.R.T., le funzioni previste dalla presente legge sono svolte dalle attuali commissioni già previste dalla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 e dalla legge regionale 4 marzo 1980, n. 14.

     3. I componenti del C.C.R.T., nominati in sede di prima applicazione della presente legge, possono essere rinominati anche nella successiva legislatura, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3.

 

     Art. 11. (Norma finanziaria).

     1. Al finanziamento dell'onere relativo al funzionamento del Comitato consultivo regionale per il territorio, di cui alla presente legge, si farà fronte con quota dello stanziamento dell'esistente capitolo 560 dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale 1994, bilancio pluriennale 1061081.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 49 della L.R. 3 novembre 2004, n. 21.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 giugno 1999, n. 14.