§ 3.3.137 - Decisione 13 dicembre 1995, n. 3052.
Decisione (CE) n. 3052/95 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:13/12/1995
Numero:3052


Sommario
Art. 1.      Quando uno Stato membro si oppone alla libera circolazione o all'immissione in commercio di un certo modello o di un certo tipo di prodotto fabbricato o commercializzato legalmente in un altro [...]
Art. 2.      Ai fini della presente decisione si intende per:
Art. 3.      1. L'obbligo di notifica di cui all'articolo 1 si applica alle misure adottate dalle autorità competenti degli Stati membri abilitate ad adottare tali atti, fatta eccezione per le decisioni [...]
Art. 4.      1. La notifica di cui all'articolo 1 è compiuta in modo sufficientemente dettagliato e in forma chiara e comprensibile. Essa consiste nell'invio:
Art. 5.      1. Se la misura che deve essere notificata ai sensi della presente decisione contiene uno o più allegati, soltanto una lista che ne indica brevemente il contenuto accompagna la copia principale.
Art. 6.      Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie affinché i loro funzionari ed agenti siano tenuti a non divulgare le informazioni raccolte ai sensi della presente decisione che [...]
Art. 7.      Ogni Stato membro indica alla Commissione la o le autorità nazionali competenti designate a trasmettere o a ricevere le informazioni di cui alla presente decisione. La Commissione trasmette tali [...]
Art. 8.      1. La Commissione rafforza il proprio coordinamento per quanto riguarda tutte le questioni derivanti dall'applicazione della presente decisione, ivi compreso il coordinamento delle procedure di [...]
Art. 9.      Pur rispettando, se del caso, la confidenzialità, e fatti salvi i casi non risolti, la Commissione diffonde su scala comunitaria informazioni in merito alle misure nazionali notificate a norma [...]
Art. 10.      Per l'applicazione della presente decisione, la Commissione è assistita dal comitato permanente istituito alla direttiva 83/189/CEE. Essa lo informa periodicamente in merito al funzionamento [...]
Art. 11.      Entro due anni dalla notifica della presente decisione, la Commissione riferisce al Parlamento e al Consiglio in merito al suo funzionamento e propone ogni modifica che le appaia opportuna. A [...]
Art. 12.      La presente decisione entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 13.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 3.3.137 - Decisione 13 dicembre 1995, n. 3052.

Decisione (CE) n. 3052/95 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità.

(G.U.C.E. 30 dicembre 1995, n. L 321).

 

Art. 1.

     Quando uno Stato membro si oppone alla libera circolazione o all'immissione in commercio di un certo modello o di un certo tipo di prodotto fabbricato o commercializzato legalmente in un altro Stato membro, esso notifica alla

Commissione tale misura, qualora questa abbia, quale effetto diretto o indiretto,

     - un divieto generale,

     - un diniego di autorizzazione di immissione in commercio,

     - la modifica del modello o del tipo di prodotto in causa ai fini dell'immissione o del mantenimento in commercio, o

     - un ritiro dal commercio.

 

     Art. 2.

     Ai fini della presente decisione si intende per:

     - «modifica del modello o del tipo di prodotto», qualsiasi modifica di una o più caratteristiche del prodotto, quali enumerate nella definizione di «specificazione tecnica» di cui all'articolo 1 della direttiva 83/189/CEE [1];

     - «decisione giudiziaria», qualsiasi decisione adottata da un organo giurisdizionale avente la funzione di amministrare la giustizia;

     - «misura», qualsiasi misura diversa da una decisione giudiziaria.

 

     Art. 3.

     1. L'obbligo di notifica di cui all'articolo 1 si applica alle misure adottate dalle autorità competenti degli Stati membri abilitate ad adottare tali atti, fatta eccezione per le decisioni giudiziarie.

Qualora un certo modello o un certo tipo di prodotto costituiscano oggetto di più misure adottate in condizioni di merito e di procedure identiche, solo la prima di tali misure è soggetta all'obbligo di notifica.

     2. L'articolo 1 non si applica:

     - alle misure adottate esclusivamente in applicazione di disposizioni comunitarie di armonizzazione,

     - alle misure che sono notificate alla Commissione in virtù di disposizioni specifiche,

     - alle misure che sono state notificate alla Commissione allo stadio di progetto, in virtù di disposizioni comunitarie specifiche,

     - alle misure che, come le misure conservative o istruttorie, sono intese unicamente a consentire l'adozione della misura principale di cui all'articolo 1,

     - alle misure che riguardano esclusivamente la tutela della moralità pubblica o dell'ordine pubblico,

     - alle misure riguardanti beni d'occasione che il tempo o l'uso hanno reso inidonei all'immissione o al mantenimento in commercio.

     3. La proposizione di un ricorso giurisdizionale contro la misura principale di cui al paragrafo 1 non comporta in alcun caso la sospensione dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1.

 

     Art. 4.

     1. La notifica di cui all'articolo 1 è compiuta in modo sufficientemente dettagliato e in forma chiara e comprensibile. Essa consiste nell'invio:

     - di una scheda contenente le informazioni enumerate nell'allegato, e

     - di una copia della misura adottata dalle autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, così come è stata pubblicata o comunicata, a seconda dei casi, alla persona interessata.

Nella copia possono essere soppressi gli elementi di informazione che non riguardano rubriche della scheda.

     2. La comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, ha luogo entro un termine di 45 giorni a decorrere dalla data in cui è stata adottata la misura di cui all'articolo 1.

     3. La Commissione trasmette una copia delle informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri.

 

     Art. 5.

     1. Se la misura che deve essere notificata ai sensi della presente decisione contiene uno o più allegati, soltanto una lista che ne indica brevemente il contenuto accompagna la copia principale.

     2. La Commissione e qualsiasi Stato membro possono richiedere allo Stato membro che ha adottato la misura l'invio, nel termine di un mese a decorrere dalla data della richiesta, della copia integrale degli allegati indicati nella lista di cui al paragrafo 1 o qualsiasi altra informazione utile sulla misura stessa.

     3. Qualora le disposizioni nazionali prevedano il segreto istruttorio, la comunicazione di elementi informativi che non rientrano nelle informazioni della scheda di cui all'articolo 4, paragrafo 1, può essere subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie affinché i loro funzionari ed agenti siano tenuti a non divulgare le informazioni raccolte ai sensi della presente decisione che sono, per loro natura, coperte dal segreto professionale, salvo le informazioni relative alle caratteristiche di sicurezza di un determinato prodotto la divulgazione delle quali è indispensabile, se le circostanze lo richiedono, per tutelare la salute e la sicurezza delle persone.

 

     Art. 7.

     Ogni Stato membro indica alla Commissione la o le autorità nazionali competenti designate a trasmettere o a ricevere le informazioni di cui alla presente decisione. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri non appena le riceve.

Gli Stati membri fanno il possibile per assicurare che sia creato un punto di contatto, che può essere costituito dalla o dalle autorità nazionali competenti di cui al primo comma, o da una rete di punti di contatto, quale punto iniziale di riferimento per tutte le inchieste sui motivi per cui delle normative di altri Stati membri non sono riconosciute e sull'attuazione in generale della presente decisione.

 

     Art. 8.

     1. La Commissione rafforza il proprio coordinamento per quanto riguarda tutte le questioni derivanti dall'applicazione della presente decisione, ivi compreso il coordinamento delle procedure di notifica e di informazione in questione, le denunce riguardanti gli ostacoli individuali alla libera circolazione delle merci e i problemi generali in materia di riconoscimento reciproco.

     2. La Commissione si adopera per assicurare che le imprese, i consumatori e le altre parti interessate sappiano a chi rivolgersi qualora sorgono problemi.

 

     Art. 9.

     Pur rispettando, se del caso, la confidenzialità, e fatti salvi i casi non risolti, la Commissione diffonde su scala comunitaria informazioni in merito alle misure nazionali notificate a norma della presente decisione che hanno implicazioni sul principio della libera circolazione delle merci nei settori non armonizzati. Essa diffonde altresì informazioni sul seguito dato alle azioni decise.

Le misure nazionali sono repertoriate nell'allegato della relazione annuale sul mercato interno.

 

     Art. 10.

     Per l'applicazione della presente decisione, la Commissione è assistita dal comitato permanente istituito alla direttiva 83/189/CEE. Essa lo informa periodicamente in merito al funzionamento della procedura prevista dalla presente decisione e alle misure notificate dagli Stati membri.

Se del caso, la Commissione informa anche i comitati settoriali previsti dalle specifiche disposizioni comunitarie.

 

     Art. 11.

     Entro due anni dalla notifica della presente decisione, la Commissione riferisce al Parlamento e al Consiglio in merito al suo funzionamento e propone ogni modifica che le appaia opportuna. A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione utile sulle modalità con le quali essi applicano la presente decisione.

La relazione della Commissione esamina altresì il problema se le notifiche compiute in applicazione della presente decisione sono adeguatamente coordinate con le notifiche a norma di altri strumenti comunitari.

 

     Art. 12.

     La presente decisione entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni che esso ha adottato in applicazione della presente decisione.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

 

     Art. 13.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

[1] Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una

procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni

tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8). Direttiva modificata da

ultimo dalla direttiva 94/10/CE (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30).

 

 

ALLEGATO

PROCEDURA D'INFORMAZIONE RECIPROCA

sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione

delle merci all'interno della Comunità

(Decisione 95/3052/95/CE)

 

1. Stato membro notificante

Nome e indirizzo della persona a cui rivolgersi per informazioni

complementari.

2. Data di notifica

3. Modello o tipo di prodotto

Descrizione dettagliata del tipo o del modello del prodotto.

4. Misure adottate

5. Motivi principali

     - Motivi di interesse generale a giustificazione delle misure adottate;

     - precisare i riferimenti delle disposizioni nazionali alle quali si ritiene non conforme il prodotto in causa;

     - indicare su quali punti le norme nazionali o le condizioni conformemente alle quali è fabbricato o commercializzato il prodotto in questione non garantiscono una protezione equivalente dell'interesse generale.