§ 3.3.1000 - Direttiva 9 marzo 2011, n. 17.
Direttiva n. 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:09/03/2011
Numero:17


Sommario
Art. 1. Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 1, la direttiva n. 71/349/CEE è abrogata a decorrere dal 1 luglio 2011
Art. 2. Ai sensi dell’articolo 4 e fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, le direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE sono abrogate a decorrere dal 1 dicembre 2015
Art. 3. Ai sensi dell’articolo 4 e fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 3, le direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE sono abrogate a decorrere dal 1 dicembre 2015
Art. 4. Entro il 30 aprile 2011, la Commissione valuta, sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri, se gli strumenti di misura disciplinati dalle direttive di cui agli articoli 2 e 3 debbano [...]
Art. 5. 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1. Essi comunicano immediatamente [...]
Art. 6. 1. Le verifiche prime CE effettuate e i certificati di stazzatura CE rilasciati fino al 30 giugno 2011 a norma della direttiva 71/349/CEE rimangono validi
Art. 7. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 8. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.3.1000 - Direttiva 9 marzo 2011, n. 17.

Direttiva n. 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia

(G.U.U.E. 18 marzo 2011, n. L 71)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare l’articolo 114,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La politica dell’Unione per una migliore regolamentazione sottolinea l’importanza della semplificazione delle norme nazionali e dell’Unione in quanto elemento di base per migliorare la competitività delle imprese e per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda di Lisbona.

 

(2) Diversi strumenti di misura rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive specifiche adottate sulla base della direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico [3], che è stata oggetto di rifusione da parte della direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico [4].

 

(3) Le direttive 71/317/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi [5]; 71/347/CEE, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali [6]; 71/349/CEE, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle cisterne dei natanti [7]; 74/148/CEE, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media [8]; 75/33/CEE, del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d’acqua fredda [9]; 76/765/CEE, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole [10] e 86/217/CEE, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici degli autoveicoli [11], adottata sulla base della direttiva 71/316/CEE, risultano tecnicamente superate, non in grado di rispecchiare la situazione attuale per quanto riguarda la tecnologia delle misurazioni, ovvero riguardano strumenti che non sono soggetti all’evoluzione tecnologica e sempre meno utilizzati. Peraltro, le disposizioni nazionali coesistono con le disposizioni dell’Unione.

 

(4) Se la direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche [12] dispone l’armonizzazione totale, quasi tutto il suo contenuto è ripreso nei regolamenti dell’Unione sulla misurazione del tasso alcolico nel vino e nelle bevande alcoliche, vale a dire il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino [13] e il regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi di analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose [14]. Le norme internazionali relative alle tavole alcolometriche sono identiche a quelle che figurano nella direttiva 76/766/CEE e possono continuare a servire da base per la regolamentazione nazionale.

 

(5) Il progresso tecnico e l’innovazione relativa agli strumenti di misura cui si riferiscono le direttive che devono essere abrogate saranno garantiti all’atto pratico sia dall’applicazione volontaria delle norme europee e internazionali che sono state messe a punto, sia dall’applicazione di disposizioni nazionali che stabiliscono specifiche tecniche basate su tali norme o, in linea con i principi dell’accordo "Legiferare meglio", inserendo ulteriori disposizioni nella direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura [15]. La libera circolazione nel mercato interno di tutti i prodotti interessati dalle direttive che devono essere abrogate è inoltre garantita dall’applicazione adeguata degli articoli 34, 35 e 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del principio del riconoscimento reciproco.

 

(6) Tuttavia, in vista della prossima revisione della direttiva 2004/22/CE, è opportuno fissare la data di abrogazione per sette delle direttive con sufficiente in anticipo per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare una posizione diversa nel contesto di una qualsiasi revisione della direttiva 2004/22/CE.

 

(7) Occorre pertanto abrogare la direttiva 71/349/CEE.

 

(8) Anche le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE dovrebbero essere abrogate il più presto possibile, ma è opportuno che siano abrogate solo previa valutazione che gli strumenti di misura disciplinati da tali direttive debbano essere inclusi nell’ambito d’applicazione della direttiva 2004/22/CE. È opportuno che la Commissione proceda a tale valutazione parallelamente all’elaborazione della sua relazione sull’attuazione della direttiva 2004/22/CE. Nel contesto di tale valutazione, la data fissata per l’abrogazione delle direttive potrebbe essere anticipata al fine di garantire la coerenza dell’azione legislativa dell’Unione in materia di strumenti di misura. In ogni caso, l’abrogazione di tali direttive dovrebbe prendere effetto entro il 1 dicembre 2015.

 

(9) L’abrogazione delle direttive non dovrebbe comportare la creazione di nuovi ostacoli alla libera circolazione dei beni o ulteriori oneri amministrativi.

 

(10) L’abrogazione delle direttive non dovrebbe avere conseguenze sulle approvazioni CE dei modelli e sui certificati CE esistenti fino alla fine del periodo di validità.

 

(11) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [16], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 1, la direttiva n. 71/349/CEE è abrogata a decorrere dal 1 luglio 2011.

 

     Art. 2.

Ai sensi dell’articolo 4 e fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, le direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE sono abrogate a decorrere dal 1 dicembre 2015.

 

     Art. 3.

Ai sensi dell’articolo 4 e fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 3, le direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE sono abrogate a decorrere dal 1 dicembre 2015.

 

     Art. 4.

Entro il 30 aprile 2011, la Commissione valuta, sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri, se gli strumenti di misura disciplinati dalle direttive di cui agli articoli 2 e 3 debbano essere inclusi nell’ambito d’applicazione della direttiva 2004/22/CE e se le disposizioni transitorie e la data fissata per l’abrogazione di tali direttive debbano essere adeguate di conseguenza. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa in merito.

 

     Art. 5.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di dette disposizioni.

 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 luglio 2011.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 novembre 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di dette disposizioni.

 

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 dicembre 2015.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

     Art. 6.

1. Le verifiche prime CE effettuate e i certificati di stazzatura CE rilasciati fino al 30 giugno 2011 a norma della direttiva 71/349/CEE rimangono validi.

 

2. Le approvazioni CE del modello e i certificati di approvazione CE del modello rilasciati fino al 30 novembre 2015 a norma delle direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE e 86/217/CEE, rimangono validi.

 

3. I pesi conformi alla direttiva 71/317/CEE e i pesi conformi alla direttiva 74/148/CEE possono essere soggetti a una verifica prima CE, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della direttiva 2009/34/CE fino al 30 novembre 2025.

 

     Art. 7.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 8.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] GU C 277 del 17.11.2009, pag. 49.

 

[2] Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 febbraio 2011.

 

[3] GU L 202 del 6.9.1971, pag. 1.

 

[4] GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7.

 

[5] GU L 202 del 6.9.1971, pag. 14.

 

[6] GU L 239 del 25.10.1971, pag. 1.

 

[7] GU L 239 del 25.10.1971, pag. 15.

 

[8] GU L 84 del 28.3.1974, pag. 3.

 

[9] GU L 14 del 20.1.1975, pag. 1.

 

[10] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 143.

 

[11] GU L 152 del 6.6.1986, pag. 48.

 

[12] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 149.

 

[13] GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1.

 

[14] GU L 333 del 29.12.2000, pag. 20.

 

[15] GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.

 

[16] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.