§ 3.2.180 - Regolamento 26 novembre 2002, n. 2091.
Regolamento (CE) n. 2091/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2870/2000 che definisce i metodi d'analisi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.2 interventi settoriali
Data:26/11/2002
Numero:2091


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 3.2.180 - Regolamento 26 novembre 2002, n. 2091.

Regolamento (CE) n. 2091/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2870/2000 che definisce i metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose.

(G.U.C.E. 27 novembre 2002, n. L 322).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose, descrive tali metodi in allegato.

     (2) Quattro metodi d'analisi per la determinazione, rispettivamente, dell'anetolo nelle bevande spiritose all'anice, dell'acido glicirrizico e dei calconi nel pastis e del giallo d'uovo nei liquori all'uovo e a base d'uovo, sono stati convalidati secondo criteri riconosciuti a livello internazionale, nell'ambito di un'azione di ricerca sovvenzionata dalla Commissione.

     (3) Questi quattro metodi possono essere riconosciuti come metodi comunitari di riferimento e devono essere aggiunti all'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande spiritose,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000 è modificato come segue.

     1) Nell'indice dell'allegato, i termini «(p.m.)» sono soppressi ai punti V, VI, VII e IX.

     2) Dopo il capitolo III sono aggiunti i capitoli V, VI, VII e IX che figurano nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)