§ 2.3.348 - Regolamento 18 ottobre 2006, n. 1558.
Regolamento (CE) n. 1558/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d’applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:18/10/2006
Numero:1558


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 2.3.348 - Regolamento 18 ottobre 2006, n. 1558.

Regolamento (CE) n. 1558/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

(G.U.U.E. 19 ottobre 2006, n. L 288)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione stabilisce l’importo dell’aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali tenendo conto degli elementi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In considerazione dell’aumento del prezzo di mercato del latte scremato in polvere sul mercato interno, dell’aumento dei prezzi di mercato delle proteine concorrenti, della riduzione dell’offerta di latte scremato in polvere e della buona situazione dei prezzi dei vitelli, occorre fissare a zero l’importo di tale aiuto per tutto il periodo in cui permarrà l’attuale situazione.

     (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2799/1999.

     (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2799/1999, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’importo dell’aiuto è fissato a:

a) 0,00 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %;

b) 0,00 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %;

c) 0,00 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %;

d) 0,00 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.