§ 2.3.286 – Regolamento 25 maggio 2005, n. 789.
Regolamento (CE) n. 789/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 1858/93 che stabilisce le modalità d’applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:25/05/2005
Numero:789


Sommario
Art. 1.      L’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1858/93 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 2.3.286 – Regolamento 25 maggio 2005, n. 789.

Regolamento (CE) n. 789/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 1858/93 che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane.

(G.U.U.E. 26 maggio 2005, n. L 132).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, in particolare l’articolo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 per quanto riguarda la presentazione delle domande di anticipi e della domanda di versamento del saldo dell’aiuto compensativo per le perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane di cui all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93. Ai fini di una corretta gestione e per disporre, quanto prima e comunque entro la fine dell’anno, di tutti i dati e di tutte le informazioni necessari, in particolare, per la fissazione dell’aiuto, è opportuno prevedere sanzioni in caso di ritardo nella presentazione delle domande di versamento del saldo dell’aiuto.

     (2) È opportuno altresì precisare i documenti giustificativi che devono accompagnare le domande di pagamento e specificare che tali documenti devono comprovare l’avvenuta vendita delle merci e, in particolare, la loro accettazione da parte dell’acquirente.

     (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1858/93.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1858/93 è modificato come segue:

     1) al paragrafo 2, lettera b), il terzo comma è sostituito dal seguente:

     «La presentazione della domanda di versamento del saldo dell’aiuto dopo la data di cui alla lettera b), primo comma, comporta una riduzione dell’1 % per giorno lavorativo dell’importo del saldo cui il produttore avrebbe avuto diritto se la domanda fosse stata presentata entro il termine previsto. Le domande presentate con un ritardo superiore ai 15 giorni non sono ricevibili.

     In casi eccezionali e debitamente giustificati, l’autorità competente può accettare le domande di versamento del saldo presentate dopo la data di cui alla lettera b), primo comma, sempreché tale ritardo non impedisca lo svolgimento delle verifiche previste all’articolo 10, paragrafo 1. In tal caso, non si applicano le disposizioni del precedente comma.»;

     2) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

     «4. Le domande sono accompagnate:

     — dai certificati di conformità oppure, se del caso, dal certificato di esenzione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione,

     — dalle fatture di vendita,

     — dai documenti di trasporto, per le banane commercializzate fuori della regione di produzione.

     I documenti presentati devono comprovare l’accettazione delle merci da parte dell’acquirente.»;

     3) è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

     «4 bis. Le domande in cui non figurano le indicazioni di cui al paragrafo 3 e che non sono accompagnate dai documenti giustificativi e dalle prove di cui al paragrafo 4 non sono ricevibili.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Tuttavia, l’articolo 1, punti 2) e 3), si applica per la prima volta alle domande di anticipi relative ai quantitativi commercializzati nei mesi di maggio e giugno 2005.