§ 2.3.254 – Decisione 17 agosto 2004, n. 607.
Decisione n. 2004/607/CE della Commissione che modifica le decisioni 2001/648/CE, 2001/649/CE, 2001/650/CE, 2001/658/CE e 2001/670/CE [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:17/08/2004
Numero:607


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.


§ 2.3.254 – Decisione 17 agosto 2004, n. 607.

Decisione n. 2004/607/CE della Commissione che modifica le decisioni 2001/648/CE, 2001/649/CE, 2001/650/CE, 2001/658/CE e 2001/670/CE concernenti la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola.

(G.U.U.E. 24 agosto 2004, n. L 274).

 

(I testi in lingua spagnola, francese, greca, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) Le decisioni 2001/649/CE, 2001/650/CE, 2001/648/CE, 2001/658/CE  e 2001/670/CE  della Commissione, concernenti la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola rispettivamente in Grecia, in Spagna, in Francia, in Italia e in Portogallo, autorizzano gli Stati membri menzionati a concedere un aiuto alla produzione di olive da tavola per le campagne di commercializzazione dell’olio d’oliva 2001/02- 2003/04.

     (2) Gli Stati membri menzionati hanno chiesto che dette decisioni siano applicabili anche alla campagna di commercializzazione 2004/2005, dal momento che il regolamento (CE) n. 865/2004 modifica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE, allo scopo di mantenere per la campagna 2004/2005 l’attuale regime di aiuto alla produzione.

     (3) Occorre modificare di conseguenza le decisioni in oggetto.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     All’articolo 1 della decisione 2001/648/CE, i termini «2003/2004» sono sostituiti dai termini «2004/2005».

 

     Art. 2.

     All’articolo 1 della decisione 2001/649/CE, i termini «2003/2004» sono sostituiti dai termini «2004/2005».

 

     Art. 3.

     All’articolo 1 della decisione 2001/650/CE, i termini «2003/2004» sono sostituiti dai termini «2004/2005».

 

     Art. 4.

     All’articolo 1 della decisione 2001/658/CE, i termini «2003/2004» sono sostituiti dai termini «2004/2005».

 

     Art. 5.

     All’articolo 1 della decisione 2001/670/CE, i termini «2003/2004» sono sostituiti dai termini «2004/2005».

 

     Art. 6.

     La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Repubblica di Portogallo sono destinatari della presente decisione.