§ 2.2.394 – Decisione 1 ottobre 2003, n. 493/2005.
Decisione n. 2005/493/CE della Commissione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:01/10/2003
Numero:493

§ 2.2.394 – Decisione 1 ottobre 2003, n. 493/2005.

Decisione n. 2005/493/CE della Commissione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE a carico di Chisso Corporation, Daicel Chemical Industries Ltd, Hoechst AG, The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd e Ueno Fine Chemicals Industry Ltd (Caso n. C 37.370 — Sorbati). (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 13 luglio 2005, n. L 182).

 

(I testi in lingua inglese e tedesca sono i soli facenti fede)

 

     A norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, il 1° ottobre 2003 la Commissione ha adottato la decisione relativa a un procedimento. Ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, con la presente comunicazione la Commissione rende pubblici i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione e indica le sanzioni inflitte, tenendo conto dell’interesse legittimo delle imprese perché siano tutelati i loro segreti aziendali. La versione non riservata del testo integrale della decisione è disponibile nelle lingue facenti fede e nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

 

I. BREVE DESCRIZIONE DELL’INFRAZIONE

 

Destinatari — natura dell’infrazione

 

     (1) I destinatari della decisione sono: Chisso Corporation (di seguito «Chisso»), Daicel Chemical Industries Ltd (di seguito «Daicel»), Hoechst AG (di seguito «Hoechst»), The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd (di seguito «Nippon») e Ueno Fine Chemicals Industry Ltd (di seguito «Ueno»).

     (2) I destinatari hanno commesso congiuntamente un’infrazione unica e continuata dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito «trattato CE») e, dal 1° gennaio 1994, dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «accordo SEE»), che si applica all’intero territorio SEE. Infatti, essi hanno:

     — concordato gli obiettivi di prezzo,

     — ripartito tra loro le quote volumetriche di sorbati,

     — deciso di non rendere disponibile la tecnologia a potenziali nuovi operatori di mercato,

     — monitorato i propri accordi anticoncorrenziali.

 

Durata dell’infrazione

 

     (3) Le imprese hanno commesso congiuntamente l'infrazione da almeno il 31 dicembre 1978 fino ad almeno il 30 novembre 1995, nel caso di Nippon, e fino ad almeno il 31 ottobre 1996 le altre parti.

 

Il mercato dei sorbati

 

     (4) I sorbati sono conservanti chimici (agenti antimicrobici) in grado di ritardare o prevenire lo sviluppo di microrganismi, quali fermenti, batteri, muffe o funghi. Sono utilizzati soprattutto in alimenti e bevande. Si tratta di additivi che riducono il tenore idrico ed aumentano l’acidità e che, in certi casi, preservano anche altre importanti caratteristiche alimentari, quali il sapore, il colore, la consistenza e il valore nutritivo. Oltre ad essere impiegati come conservanti in alimenti e bevande, i sorbati svolgono un’importante funzione di stabilizzatori di altri tipi di prodotti, quali i farmaci, i cosmetici, il cibo per animali domestici e i mangimi.

     (5) Vi sono tre tipi principali di sorbati: l’acido sorbico, il sorbato di potassio e il sorbato di calcio.

     (6) L’acido sorbico è il prodotto di base. È un acido grasso, che viene decomposto e utilizzato nell’organismo ed è fisiologicamente inerte. Non ha alcun effetto sull’odore e sul sapore dei prodotti per i quali viene usato come conservante. Se ne fa ampio uso nella margarina, nella maionese, nelle insalate, nel formaggio, nei prodotti ittici, in carni e insaccati, nei prodotti a base di frutta, nelle bevande, nei dolciumi e prodotti da forno, e anche per materiali d’imballaggio micostatici. La produzione di questa sostanza è tecnicamente complessa, mentre altri sorbati si ottengono con una conversione dell’acido sorbico di tecnica più semplice. Per ottenere l'acido sorbico sono necessarie due materie prime: il chetene — un gas che deve essere prodotto in loco — e l’aldeide crotonica. L’alto investimento necessario per gli impianti di produzione costituisce un grave ostacolo all’ingresso sul mercato di nuovi operatori.

     (7) Il sorbato di potassio viene utilizzato quando si vuole un’elevata solubilità in acqua. L’acido sorbico è di uso limitato perché è scarsamente idrosolubile: è dunque soprattutto il sorbato di potassio che viene utilizzato nella maggioranza dei prodotti ad alto tenore idrico.

     (8) Il sorbato di calcio viene prodotto in scarsi quantitativi, poiché è utilizzato per rivestire l’imballaggio cartaceo dei formaggi in Francia e in Italia.

     (9) L’acido sorbico ed i suoi sali (tra cui il sorbato di potassio) si annoverano tra i principali conservanti utilizzati nell’Europa occidentale. L’acido sorbico costituisce il 30 % dei sali dei sorbati, mentre il restante 70 % è costituito dal sorbato di potassio.

     (10) I conservanti sono prodotti maturi, che non richiedono ampio dispiego di ricerca e sviluppo. Le prospettive d’introduzione di nuovi conservanti nel mercato sono minime.

     (11) I sorbati costituiscono il maggior segmento di prodotti nel settore dei conservanti. I principali prodotti succedanei dei sorbati sono il benzoato di sodio e di potassio ed i parabeni, ma per motivi di qualità molti produttori preferiscono i sorbati, nonostante il loro prezzo più elevato. Nessuno dei suddetti prodotti rappresenta il succedaneo ideale: i parabeni, in particolare, occupano soltanto una nicchia di mercato nell’industria dei conservanti alimentari. La domanda di sorbati non varia in funzione del prezzo, poiché le alternative al loro impiego sono pochissime, se non inesistenti.

     (12) Il mercato geografico in questione è di dimensioni mondiali: superiore, quindi, all’area geografica — il SEE — nella quale si applica la sanzione.

 

Il funzionamento del cartello

 

     (13) La struttura, l’organizzazione e il funzionamento del cartello erano basati su una valutazione comune del mercato, con Hoechst come rappresentante del mercato europeo e Daicel, Chisso, Nippon e Ueno, in gruppo, come rappresentanti del mercato giapponese.

     (14) Le riunioni del cartello si svolgevano a più livelli: le riunioni semestrali tra Hoechst e i quattro produttori giapponesi («riunioni congiunte»), le riunioni preparatorie dei produttori giapponesi («riunioni preparatorie» o «riunioni preliminari»), gli incontri bilaterali e i contatti telefonici («contatti bilaterali»).

     (15) Prima di ogni riunione congiunta, i produttori giapponesi tenevano di solito una serie di riunioni preparatorie, per accordarsi sui prezzi e sulle quote volumetriche da discutere con Hoechst.

     (16) Oltre alle riunioni del gruppo, tra Hoechst e i produttori giapponesi vi sono stati vari incontri bilaterali e contatti telefonici.

 

II. LE AMMENDE

 

Importo di base

 

     (17) Tenuto conto della natura dell’infrazione nel caso in oggetto, della sua incidenza effettiva sul mercato dei sorbati e del fatto che essa ha interessato l’intero mercato comune e, dopo la sua formazione, l’intero mercato del SEE, la Commissione ritiene che le imprese destinatarie della presente decisione abbiano commesso un’infrazione molto grave dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

 

     Trattamento differenziato

 

     (18) Nella categoria delle infrazioni molto gravi, la diversa entità delle ammende previste permette di differenziare il trattamento delle diverse imprese, così da tener conto della capacità economica effettiva di danneggiare gravemente la concorrenza di cui dispongono i diversi autori dell'infrazione. Tale procedura è particolarmente necessaria quando, come nel caso in oggetto, vi è una considerevole disparità nelle dimensioni di mercato delle imprese che hanno commesso congiuntamente l’infrazione.

     (19) Nelle circostanze del caso in oggetto, che coinvolge varie imprese, per stabilire l’importo di base delle ammende occorre tener conto del peso specifico di ciascuna impresa e quindi dell’incidenza effettiva che il suo comportamento ha esercitato a danno della concorrenza. A tale scopo, si possono suddividere le imprese interessate in gruppi distinti, secondo la loro importanza relativa nel mercato in questione.

     (20) Come base per comparare l’importanza relativa di ciascuna impresa nel mercato in questione, la Commissione ritiene opportuno, nel caso in oggetto, prendere in considerazione l’entità della produzione mondiale nell’ultimo anno civile dell’infrazione (1995).

     (21) Secondo le indicazioni al riguardo fornite dalle imprese stesse in risposta alla richiesta d’informazioni loro rivolta dalla Commissione, nel 1995 Hoechst era di gran lunga il maggior produttore di sorbati sul mercato mondiale, con una quota del […]* (*) % (del […]* %) nel SEE). Hoechst rientra quindi nel primo gruppo. Le altre imprese — Daicel, Chisso Nippon e Ueno — detenevano ciascuna una quota di mercato compresa tra il […]* % e il […]* % (tra il […]* % e il […]* % nel SEE) e rientrano dunque nel secondo gruppo.

 

(*) Parti del testo sono state omesse per non svelare informazioni riservate; le parti in questione sono indicate mediante parentesi quadre e un asterisco.

 

     (22) Di conseguenza, l’importo di base opportuno per calcolare le ammende da infliggere nel caso in oggetto, secondo il criterio dell’importanza relativa dell’impresa nel mercato in questione, è, per ognuno dei due gruppi, il seguente:

     — primo gruppo: 20 milioni di EUR,

     — secondo gruppo: 6,66 milioni di EUR.

 

     Sufficiente effetto deterrente

 

     (23) Per assicurare che l’ammenda abbia un sufficiente effetto deterrente e per tener conto del fatto che le grandi imprese dispongono delle conoscenze e infrastrutture legali ed economiche che consentono loro di riconoscere con maggiore facilità se il loro comportamento si configuri come un’infrazione e di essere consapevoli delle conseguenze derivanti da tale comportamento in applicazione della normativa in materia di concorrenza, all’importo di base dell’ammenda da infliggere a Hoechst si deve apportare un adeguamento.

     (24) Nel caso di Hoechst, poiché questa è di gran lunga la maggiore impresa interessata dalla decisione, la Commissione ritiene che si debba maggiorare l’opportuno importo di base di un’ammenda corrispondente al criterio dell’importanza relativa nel mercato in questione, così da tener conto delle dimensioni e delle risorse complessive dell’impresa. Quindi, l’importo di base dell’ammenda determinato al considerando 22 va aumentato del 100 %, ossia a 40 milioni di EUR.

 

     Durata dell’infrazione

 

     (25) La Commissione ritiene che Chisso, Daicel, Hoechst e Ueno abbiano violato l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE dal 31 dicembre 1978 sino al 31 ottobre 1996. Queste imprese hanno commesso un’infrazione di lunga durata, che si è protratta per 17 anni e 10 mesi. L’importo di base dell’ammenda, determinato in funzione della gravità, deve quindi essere aumentato del 175 % per Chisso, Daicel, Ueno ed Hoechst.

     (26) Nippon ha violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE dal 31 dicembre 1978 sino al 30 novembre 1995. Quest’impresa ha commesso un’infrazione di lunga durata, che si è protratta per 16 anni e 11 mesi. L’importo di base dell’ammenda indicato al considerando 22, determinato in funzione della gravità, deve quindi essere aumentato del 165 %.

     (27) Di conseguenza, la Commissione fissa gli importi di base delle ammende a 18,315 milioni di EUR per Chisso, a 18,315 milioni di EUR per Daicel, a 110 milioni di EUR per Hoechst, a 17,649 milioni di EUR per Nippon ed a 18,315 milioni di EUR per Ueno.

 

Circostanze aggravanti

 

     (28) Il ruolo principale di Hoechst nel cartello e il suo comportamento recidivante devono essere considerati circostanze aggravanti, tali da giustificare aumenti del 30 % e del 50 %, rispettivamente, dell’importo di base dell’ammenda da infliggere.

     (29) Daicel, assieme a Hoechst, ha svolto un ruolo trainante nell’ambito del cartello. Le due imprese sono state sicuramente le parti più potenti del cartello, quelle che detenevano la massima quota di mercato e condividevano i medesimi interessi. Il fatto che Hoechst svolgesse il ruolo principale nell’infrazione non significa che Daicel non si sia comportata in modo analogo. Nondimeno, la Commissione riconosce che le altre parti del cartello hanno preso iniziative finalizzate a conseguire i loro obiettivi anticoncorrenziali comuni. Tenuto conto di quanto precede, l’importo di base dell’ammenda deve essere aumentato, nel caso di Daicel, del 30 %.

     (30) Non vi sono circostanze aggravanti relative all’infrazione di Chisso.

     (31) Non vi sono circostanze aggravanti relative all’infrazione di Nippon.

     (32) Non vi sono circostanze aggravanti relative all’infrazione di Ueno.

 

Circostanze attenuanti

 

     (33) Non vi sono circostanze attenuanti relative all’infrazione di Hoechst.

     (34) Non vi sono circostanze attenuanti relative all’infrazione di Daicel.

     (35) Non vi sono circostanze attenuanti relative all’infrazione di Chisso.

     (36) Non vi sono circostanze attenuanti relative all’infrazione di Nippon.

     (37) Per quanto riguarda Ueno, la Commissione intende considerare circostanza attenuante il fatto che tale impresa non ha dato attuazione concreta alle ripartizioni concordate per le quote volumetriche.

 

Applicazione della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole

 

     (38) È evidente che nel caso in oggetto non si può applicare la comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole. La suddivisione ratione temporis per l’applicazione delle comunicazioni del 1996 e del 2002 è indicata al punto 28 della comunicazione del 2002:

     «Dal 14 febbraio 2002 la presente comunicazione sostituisce la comunicazione del 1996 per tutti i casi in cui nessuna impresa abbia contattato la Commissione al fine di beneficiare del trattamento favorevole previsto da tale comunicazione.»

     (39) Nel caso in oggetto, diverse imprese — tra cui Hoechst — avevano già «contattato» la Commissione prima di tale data. Resta applicabile, quindi, la comunicazione sul trattamento favorevole del 1996.

     (40) Secondo quanto previsto nel titolo B della comunicazione del 1996, la Commissione concede a Chisso la riduzione del 100 % dell’ammenda che sarebbe stata altrimenti inflitta a quest’impresa se essa non avesse cooperato con la Commissione stessa.

     (41) Di conseguenza, la Commissione non infligge a Chisso nessun’ammenda.

 

     Significativa riduzione dell’ammontare dell’ammenda (titolo D: riduzione del 10 %-50 %)

 

     (42) Tenuto debito conto della cooperazione di Hoechst ai sensi della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole, la Commissione le concede, secondo quanto previsto nel primo e secondo trattino del titolo D, paragrafo 2, di tale comunicazione, la riduzione del 50 % dell’ammenda che sarebbe stata altrimenti inflitta a quest’impresa se essa non avesse cooperato con la Commissione stessa.

     (43) Tenuto debito conto della cooperazione di Nippon ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996, la Commissione le concede, secondo quanto previsto nel primo e secondo trattino del titolo D, paragrafo 2, di tale comunicazione, la riduzione del 40 % dell’ammenda che sarebbe stata altrimenti inflitta a quest’impresa se essa non avesse cooperato con la Commissione stessa.

     (44) Tenuto debito conto della cooperazione di Daicel ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996, e considerata la fase del procedimento nella quale è intervenuta la cooperazione, la Commissione le concede, secondo quanto previsto nel primo e secondo trattino del titolo D, paragrafo 2, di tale comunicazione, la riduzione del 30 % dell’ammenda che sarebbe stata altrimenti inflitta a questa impresa se essa non avesse cooperato con la Commissione stessa.

     (45) Tenuto debito conto della cooperazione di Ueno ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996, e considerata la fase del procedimento nella quale è intervenuta la cooperazione, la Commissione le concede, secondo quanto previsto nel primo e secondo trattino del titolo D, paragrafo 2, di tale comunicazione, la riduzione del 25 % dell’ammenda che sarebbe stata altrimenti inflitta a questa impresa se essa non avesse cooperato con la Commissione stessa.

     (46) In conclusione, considerata la natura della loro cooperazione e in base alle condizioni previste dalla comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole, le ammende da infliggere ai destinatari della presente decisione vengono così ridotte:

     a) Chisso: riduzione del 100 %;

     b) Daicel: riduzione del 30 %;

     c) Hoechst: riduzione del 50 %;

     d) Nippon: riduzione del 40 %;

     e) Ueno: riduzione del 25 %.

 

Capacità di procedere al pagamento

 

     Argomentazioni addotte da Chisso e Ueno

 

     (47) Chisso sostiene che, negli ultimi anni, la sua situazione finanziaria è peggiorata a causa della grave e lunga crisi economica in Giappone, che perdura da oltre vent’anni, e della propria enorme esposizione finanziaria derivante dalle spese di risarcimento e di risanamento conseguenti al morbo di Minamata. Nelle sue osservazioni del 10 giugno 2003, Chisso ha fornito alla Commissione spiegazioni e descrizioni supplementari sulla propria precaria situazione finanziaria, trasmettendole dati finanziari.

     (48) La Commissione osserva che Ueno non ha fornito cifre consolidate. Dopo averne esaminato la situazione finanziaria in base a cifre non consolidate, la Commissione conclude che non è opportuno adeguare l’importo dell’ammenda nel caso di Ueno. Tenere conto della situazione finanziaria negativa di un’impresa equivarrebbe a procurare un ingiustificato vantaggio concorrenziale alle imprese meno adeguate alle condizioni del mercato. Dato che la Commissione non infligge alcuna ammenda a Chisso, la sua argomentazione non risulta pertinente.

 

Decisione

 

     (49) In conclusione, le ammende da infliggere in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:

     — Daicel Chemical Industries Ltd: 16,6 milioni di EUR,

     — Hoechst AG: 99,0 milioni di EUR,

     — The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd: 10,5 milioni di EUR,

     — Ueno Fine Chemicals Industry Ltd: 12,3 milioni di EUR.

     (50) Le imprese summenzionate pongono immediatamente fine all'infrazione, se non vi hanno ancora provveduto. Esse si astengono dal ripetere atti o comportamenti analoghi all’infrazione accertata nel presente caso o aventi il medesimo o un simile oggetto o effetto.