§ 2.2.152 – Regolamento 20 gennaio 2004, n. 139.
Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:20/01/2004
Numero:139


Sommario
Art.  1. Campo d'applicazione.
Art.  2. Valutazione delle concentrazioni.
Art.  3. Definizione di concentrazione.
Art.  4. Notificazione preventiva delle concentrazioni e rinvio prima della notificazione su richiesta delle parti notificanti.
Art.  5. Calcolo del fatturato.
Art.  6. Esame della notificazione e avvio del procedimento.
Art.  7. Sospensione della concentrazione.
Art.  8. Poteri di decisione della Commissione.
Art.  9. Rinvio alle autorità competenti degli Stati membri.
Art.  10. Termini per l'avvio del procedimento e per le decisioni.
Art.  11. Richiesta di informazioni.
Art.  12. Ispezioni effettuate dalle autorità degli Stati membri.
Art.  13. Poteri di ispezione della Commissione.
Art.  14. Ammende.
Art.  15. Penalità di mora.
Art.  16. Controllo della Corte di giustizia.
Art.  17. Segreto d'ufficio.
Art.  18. Audizione degli interessati e dei terzi.
Art.  19. Collegamento con le autorità degli Stati membri.
Art.  20. Pubblicazione delle decisioni.
Art.  21. Applicazione del presente regolamento e competenza.
Art.  22. Rinvio alla Commissione.
Art.  23. Disposizioni d'esecuzione.
Art.  24. Relazioni con i paesi terzi.
Art.  25. Abrogazioni.
Art.  26. Entrata in vigore e disposizioni transitorie.


§ 2.2.152 – Regolamento 20 gennaio 2004, n. 139.

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»). (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 29 gennaio 2004, n. L 24).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 83 e 308,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detto regolamento è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

     (2) Per la realizzazione delle finalità del trattato l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), assegna come obiettivo alla Comunità il compito di creare un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno. L'articolo 4, paragrafo 1, del trattato stabilisce che l'azione degli Stati membri e della Comunità è condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Tale principio risulta essenziale nella prospettiva dell'ulteriore sviluppo del mercato interno.

     (3) Il completamento del mercato interno e dell'Unione economica e monetaria, l'allargamento dell'Unione europea e la riduzione degli ostacoli internazionali al commercio e agli investimenti porteranno ad una serie di profonde ristrutturazioni delle imprese, specie sotto forma di concentrazioni.

     (4) Tali ristrutturazioni devono essere valutate positivamente nella misura in cui corrispondono alle esigenze di una concorrenza dinamica e possono aumentare la competitività dell'industria europea, migliorare le condizioni della crescita ed elevare il tenore di vita nella Comunità.

     (5) Si dovrebbe tuttavia garantire che il processo di ristrutturazione non comporti un pregiudizio durevole per la concorrenza. Il diritto comunitario deve pertanto contenere disposizioni applicabili alle concentrazioni che possono ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo.

     (6) Occorre quindi uno strumento giuridico specifico che consenta un controllo efficace di tutte le concentrazioni in funzione della loro incidenza sulla struttura della concorrenza nella Comunità e che sia il solo applicabile a tali concentrazioni. Il regolamento (CEE) n. 4064/89 ha consentito di sviluppare una politica comunitaria in questo campo. Oggi, tuttavia, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno rifondere detto regolamento in un atto concepito per far fronte alle sfide di un mercato più integrato e del futuro allargamento dell'Unione europea. In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

     (7) Gli articoli 81 e 82, pur potendo essere applicati, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, a talune concentrazioni, non sono sufficienti a controllare tutte le operazioni che rischiano di rivelarsi incompatibili con il regime di concorrenza non falsata contemplato dal trattato. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere basato non soltanto sull'articolo 83 ma principalmente sull'articolo 308 del trattato, ai sensi del quale la Comunità può dotarsi dei poteri d'azione aggiuntivi necessari a realizzare i suoi obiettivi, anche per quanto riguarda le concentrazioni sui mercati dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato.

     (8) Le disposizioni da adottare nel presente regolamento dovrebbero applicarsi alle modifiche strutturali importanti il cui effetto sul mercato si estende oltre le frontiere nazionali di uno Stato membro. Tali concentrazioni dovrebbero, di norma, essere riesaminate esclusivamente a livello comunitario, applicando un sistema di sportello unico e conformemente al principio di sussidiarietà. Le concentrazioni che non sono previste dal presente regolamento rientrano in linea di massima nella competenza degli Stati membri.

     (9) Occorre definire il campo d'applicazione del presente regolamento in funzione dell'estensione geografica dell'attività delle imprese interessate e limitarlo mediante soglie quantitative per coprire le concentrazioni che rivestono dimensione comunitaria. La Commissione dovrebbe riferire al Consiglio sull'applicazione delle soglie e dei criteri previsti, affinché il Consiglio, intervenendo a norma dell'articolo 202 del trattato, sia in grado di rivederli periodicamente, insieme alle disposizioni relative al rinvio prima della notificazione, alla luce dell'esperienza acquisita; occorre quindi che gli Stati membri comunichino alla Commissione dati statistici per la preparazione delle sue relazioni e di eventuali proposte di modifica. Le relazioni e le proposte della Commissione dovrebbero essere basate sulle pertinenti informazioni fornite regolarmente dagli Stati membri.

     (10) Si dovrebbe considerare che una concentrazione abbia dimensione comunitaria quando il fatturato totale delle imprese interessate supera determinate soglie, e ciò indipendentemente dal fatto che le imprese che attuano la concentrazione abbiano o no nella Comunità la loro sede o il loro campo principale di attività, qualora vi svolgano attività sostanziali.

     (11) Le regole che disciplinano il rinvio dell'esame delle concentrazioni dalla Commissione agli Stati membri e dagli Stati membri alla Commissione dovrebbero costituire un efficace meccanismo correttivo alla luce del principio di sussidiarietà; dette regole tutelano opportunamente gli interessi degli Stati membri in materia di concorrenza e tengono conto della necessità della certezza del diritto e del principio dello sportello unico.

     (12) Le concentrazioni che non raggiungono le soglie stabilite nel presente regolamento sono scrutinabili nell'ambito di più sistemi nazionali di controllo delle concentrazioni. La notifica multipla della medesima operazione accresce l'incertezza del diritto, gli adempimenti e i costi a carico delle imprese e può condurre a valutazioni divergenti. Occorre quindi sviluppare ulteriormente il sistema di rinvio delle concentrazioni dagli Stati membri interessati alla Commissione.

     (13) La Commissione dovrebbe agire in stretto e costante collegamento con le autorità competenti degli Stati membri raccogliendone le osservazioni e informazioni.

     (14) La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero formare insieme una rete di autorità pubbliche che esercitano le rispettive competenze in stretta cooperazione avvalendosi di meccanismi efficienti di scambio di informazioni e di consultazione al fine di assicurare che ogni caso sia trattato dall'autorità più appropriata, alla luce del principio di sussidiarietà, e al fine di evitare per quanto possibile notifiche multiple di una stessa concentrazione. Il rinvio di concentrazioni dalla Commissione agli Stati membri e viceversa dovrebbe essere effettuato in modo efficiente evitando, per quanto possibile, situazioni in cui una concentrazione formi oggetto di rinvio sia prima sia dopo la notificazione.

     (15) La Commissione dovrebbe poter rinviare ad uno Stato membro le concentrazioni notificate di dimensione comunitaria che rischiano di incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato, all'interno del suddetto Stato membro, che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto. Quando la concentrazione incide sulla concorrenza in un simile mercato, che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune, la Commissione dovrebbe essere tenuta a rinviare il caso, interamente o in parte, allo Stato membro interessato, su sua richiesta. Uno Stato membro dovrebbe poter rinviare alla Commissione una concentrazione che non ha dimensione comunitaria ma che incide sul commercio tra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza all'interno del suo territorio. Gli altri Stati membri altresì competenti per esaminare la concentrazione dovrebbero avere la facoltà di aderire alla richiesta. In tale ipotesi, al fine di assicurare l'efficienza e la prevedibilità del sistema, i termini nazionali dovrebbero essere sospesi fino a quando non sia stata presa una decisione in merito al rinvio del caso. La Commissione dovrebbe avere il potere di esaminare e trattare un caso di concentrazione per conto di uno o più Stati membri richiedenti.

     (16) Alle imprese interessate dovrebbe essere garantita la possibilità di chiedere il rinvio alla Commissione o agli Stati membri prima della notifica della concentrazione così da migliorare ulteriormente l'efficienza del sistema di controllo delle concentrazioni nella Comunità. In tale ipotesi, la Commissione e le autorità nazionali di concorrenza dovrebbero decidere entro termini brevi e certi se debba essere effettuato un rinvio alla Commissione o agli Stati membri, assicurando così l'efficienza del sistema. La Commissione, su richiesta delle imprese interessate, dovrebbe poter rinviare ad uno Stato membro una concentrazione di dimensione comunitaria che può incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno di tale Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto; le imprese interessate non dovrebbero tuttavia essere tenute a dimostrare che gli effetti della concentrazione sarebbero pregiudizievoli per la concorrenza. Una concentrazione non dovrebbe essere rinviata dalla Commissione ad uno Stato membro che abbia espresso il proprio dissenso a tale rinvio. Prima della notificazione alle autorità nazionali, le imprese interessate dovrebbero altresì avere la facoltà di chiedere il rinvio alla Commissione di una concentrazione che non ha dimensione comunitaria e può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri. Tali richieste di rinvio alla Commissione prima della notificazione sarebbero particolarmente pertinenti nei casi in cui la concentrazione inciderebbe sulla concorrenza oltre i confini di un solo Stato membro. Quando una concentrazione che può essere esaminata a norma delle legislazioni sulla concorrenza di tre o più Stati membri viene rinviata alla Commissione prima di una notificazione nazionale e nessuno Stato membro competente per esaminare il caso esprime il proprio dissenso, la Commissione dovrebbe acquisire la competenza esclusiva per l'esame della concentrazione e si dovrebbe ritenere che quest'ultima abbia dimensione comunitaria. Tale rinvio dagli Stati membri alla Commissione prima della notificazione non dovrebbe tuttavia essere effettuato qualora almeno uno Stato membro competente per esaminare il caso abbia espresso il proprio dissenso al rinvio.

     (17) È opportuno conferire alla Commissione, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, una competenza esclusiva per l'applicazione del presente regolamento.

     (18) Gli Stati membri non dovrebbero avere la facoltà di applicare la legislazione nazionale sulla concorrenza alle concentrazioni di dimensione comunitaria, a meno che ciò non sia previsto dal presente regolamento. Occorre limitare i relativi poteri delle autorità nazionali ai casi in cui, in mancanza dell'intervento della Commissione, una concorrenza effettiva rischi di essere ostacolata in modo significativo nel territorio di uno Stato membro, e in cui gli interessi di concorrenza di questo Stato membro non potrebbero altrimenti essere sufficientemente tutelati dal presente regolamento. Gli Stati membri interessati devono intervenire rapidamente in tali circostanze; a causa della diversità delle legislazioni nazionali, il presente regolamento non può fissare un termine unico per l'adozione delle decisioni definitive a norma della legge nazionale.

     (19) Inoltre, l'applicazione esclusiva del presente regolamento alle concentrazioni di dimensione comunitaria lascia impregiudicato l'articolo 296 del trattato e non osta a che gli Stati membri prendano misure appropriate per assicurare la protezione di interessi legittimi diversi da quelli che sono presi in considerazione nel presente regolamento, purché queste misure siano compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario.

     (20) Conviene definire la nozione di concentrazione in modo da coprire le operazioni che producono una modifica duratura del controllo delle imprese interessate e pertanto nella struttura del mercato. È pertanto opportuno includere nel campo d'applicazione del presente regolamento tutte le imprese comuni che esercitano stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma. È inoltre opportuno trattare come un'unica concentrazione le operazioni che sono strettamente collegate tra loro con vincolo condizionale o assumono la forma di una serie di operazioni su valori mobiliari concluse in un periodo di tempo ragionevolmente breve.

     (21) Il presente regolamento dovrebbe anche applicarsi quando le imprese interessate accettano restrizioni che sono direttamente legate e necessarie alla realizzazione della concentrazione. Le decisioni della Commissione che dichiarano le concentrazioni compatibili con il mercato comune in applicazione del presente regolamento dovrebbero riguardare automaticamente anche tali restrizioni, senza che la Commissione debba valutare queste ultime nei singoli casi. Tuttavia, su richiesta delle imprese interessate, la Commissione dovrebbe, nei casi che danno adito a reale incertezza perché presentano quesiti nuovi o non risolti, valutare espressamente se qualche restrizione sia o no direttamente connessa alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessaria. Un caso dà adito a tale incertezza allorché presenta un quesito nuovo o non risolto, se il quesito non è trattato dalla pertinente comunicazione della Commissione in vigore o da una decisione della Commissione pubblicata.

     (22) Nel regime da instaurare per un controllo delle concentrazioni e fatto salvo l'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, occorre rispettare il principio di non discriminazione tra settori pubblico e privato; ne risulta, nel settore pubblico, che per il calcolo del fatturato di un'impresa che partecipa alla concentrazione si deve tener conto delle imprese che costituiscono un insieme economico dotato di un potere decisionale autonomo, indipendentemente dalla detenzione del capitale o dalle norme di controllo amministrativo che sono loro applicabili.

     (23) Occorre stabilire se le concentrazioni di dimensione comunitaria siano compatibili o meno con il mercato comune in funzione della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune. Ciò facendo, la Commissione deve inquadrare la propria valutazione nell'ambito generale della realizzazione degli obiettivi fondamentali di cui all'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.

     (24) Per garantire che nel mercato comune viga un regime di concorrenza non falsata, in applicazione di una politica condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, il presente regolamento deve consentire un controllo efficace di tutte le concentrazioni sotto il profilo dei loro effetti sulla concorrenza nella Comunità. A tal fine, il regolamento (CEE) n. 4064/89 ha sancito il principio secondo cui le concentrazioni di dimensione comunitaria, che creano o rafforzano una posizione dominante a causa della quale risulti ostacolata in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune.

     (25) Date le conseguenze che le concentrazioni possono avere nelle strutture di mercato oligopolistiche, è ancor più necessario mantenere una concorrenza effettiva in tali mercati. Molti mercati oligopolistici presentano una concorrenza vivace. Tuttavia, in determinate circostanze, le concentrazioni che comportano l'eliminazione di importanti vincoli concorrenziali reciprocamente esercitati dalle imprese partecipanti alla concentrazione, così come una riduzione della pressione concorrenziale sui restanti concorrenti possono, anche in assenza di una probabilità di coordinamento tra i membri dell'oligopolio, dar luogo ad ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva. Tuttavia, a tutt'oggi gli organi giurisdizionali comunitari non hanno espressamente interpretato il regolamento (CEE) n. 4064/89 nel senso che imponga l'obbligo di dichiarare incompatibili con il mercato comune le concentrazioni che danno luogo a tali effetti non coordinati. Pertanto, nell'interesse della certezza del diritto occorre precisare che il presente regolamento consente un controllo efficace di tutte le concentrazioni di questo tipo, prevedendo che qualsiasi concentrazione che ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una sua parte sostanziale debba essere dichiarata incompatibile con il mercato comune. La nozione di «ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva», di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, dovrebbe essere interpretata come riguardante, al di là del concetto di posizione dominante, solo gli effetti anticoncorrenziali di una concentrazione risultante da un comportamento non coordinato di imprese che non avrebbero una posizione dominante sul mercato in questione.

     (26) Un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva, risulta, in linea generale, dalla creazione o dal rafforzamento di una posizione dominante. Al fine di preservare gli orientamenti desumibili da precedenti sentenze degli organi giurisdizionali europei e da decisioni della Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89, mantenendo nel contempo la coerenza con i criteri di determinazione del pregiudizio concorrenziale applicati dalla Commissione e dagli organi giurisdizionali comunitari con riguardo alla compatibilità delle concentrazioni con il mercato comune, il presente regolamento dovrebbe pertanto sancire il principio secondo cui le concentrazioni di dimensione comunitaria che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, in particolare qualora ciò risulti dalla creazione o dal rafforzamento di una posizione dominante, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune.

     (27) Inoltre, occorre applicare i criteri di cui all'articolo 81, paragrafi 1 e 3, del trattato alle imprese comuni che esercitano stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma, se ed in quanto la loro costituzione ha come conseguenza una sensibile restrizione della concorrenza tra imprese che restano indipendenti.

     (28) Per chiarire e spiegare il modo in cui la Commissione valuta le concentrazioni a norma del presente regolamento, è opportuno che la Commissione pubblichi orientamenti che stabiliscano un solido quadro economico di riferimento per la valutazione delle concentrazioni allo scopo di determinare se queste possano o meno essere dichiarate compatibili con il mercato comune.

     (29) Per determinare l'impatto di una concentrazione sulla concorrenza nel mercato comune, è opportuno tener conto di qualsiasi documentato e probabile guadagno di efficienza addotto dalle imprese interessate. È possibile che l'incremento di efficienza prodotto dalla concentrazione compensi gli effetti sulla concorrenza, e in particolare il pregiudizio potenziale per i consumatori, che questa avrebbe potuto altrimenti produrre, e che di conseguenza la concentrazione stessa non ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante. La Commissione dovrebbe pubblicare degli orientamenti in merito alle condizioni alle quali è disposta a tener conto di considerazioni di efficienza nel valutare una concentrazione.

     (30) Quando le imprese interessate modificano un progetto di concentrazione notificato, in particolare offrendo di assumere impegni per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune, la Commissione dovrebbe poter dichiarare la concentrazione, così modificata, compatibile con il mercato comune. Gli impegni dovrebbero essere proporzionati al problema sotto il profilo della concorrenza e risolverlo interamente. È parimenti opportuno accettare impegni prima di iniziare un procedimento nei casi in cui il problema che sorge sotto il profilo della concorrenza è ben identificabile e può essere risolto facilmente. Si dovrebbe espressamente stabilire che la Commissione può subordinare la sua decisione a condizioni e obblighi destinati a garantire che le imprese interessate adempiano in modo tempestivo ed efficace agli impegni assunti per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune. Occorre garantire, in tutto il corso del procedimento, la trasparenza e l'effettiva consultazione degli Stati membri e dei terzi interessati.

     (31) La Commissione dovrebbe avere a sua disposizione strumenti adeguati per far rispettare gli impegni assunti e per affrontare le situazioni in cui non vi viene dato adempimento. In caso di mancato rispetto di una condizione imposta in una decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune, non si verifica la situazione che rende la concentrazione compatibile con il mercato comune e la concentrazione, quale realizzata, non è pertanto autorizzata dalla Commissione. Di conseguenza, se realizzata, la concentrazione dovrebbe essere trattata come una concentrazione non notificata realizzata senza autorizzazione. Inoltre, qualora la Commissione abbia già constatato che in mancanza della condizione la concentrazione sarebbe incompatibile con il mercato comune, essa dovrebbe avere il potere di ordinare direttamente lo smembramento della concentrazione, in modo tale da ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione. In caso di inadempimento di un obbligo imposto dalla decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di revocare la propria decisione. La Commissione dovrebbe inoltre avere la facoltà di imporre adeguate sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto di condizioni o obblighi.

     (32) Le concentrazioni possono essere presunte compatibili con il mercato comune qualora, data la modesta quota di mercato delle imprese interessate, non siano tali da ostacolare la concorrenza effettiva. Fatti salvi gli articoli 81 e 82 del trattato, un'indicazione in tal senso sussiste qualora la quota di mercato delle imprese interessate non sia superiore al 25 % né nel mercato comune né in una sua parte sostanziale.

     (33) La Commissione dovrebbe essere incaricata di prendere tutte le decisioni intese a stabilire se le concentrazioni di dimensione comunitaria siano compatibili o meno con il mercato comune, nonché le decisioni intese a ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione di una concentrazione che sia stata dichiarata incompatibile con il mercato comune.

     (34) Per garantire una sorveglianza efficace occorre obbligare le imprese a notificare preventivamente le concentrazioni di dimensione comunitaria dopo la conclusione dell'accordo, la comunicazione dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo. Dovrebbe essere possibile procedere alla notificazione anche quando le imprese interessate convincono la Commissione della loro intenzione di concludere un accordo per una concentrazione proposta e le dimostrano che il loro piano per la concentrazione proposta è sufficientemente concreto, per esempio, presentando un accordo di principio, un memorandum di intesa o una lettera di intenti firmati da tutte le imprese interessate o, in caso di offerta pubblica, quando hanno pubblicamente annunciato che intendono procedere a tale offerta, qualora l'accordo o l'offerta previsti dovessero dar luogo ad una concentrazione di dimensione comunitaria. La realizzazione della concentrazione dovrebbe essere sospesa fino all'adozione di una decisione definitiva della Commissione. Tuttavia dovrebbe essere possibile concedere una deroga dall'obbligo di sospensione, su domanda delle imprese interessate, se del caso. Nel decidere se concedere o meno una deroga la Commissione dovrebbe tener conto di tutti i fattori pertinenti, quali la natura e la gravità dei danni che ne possono derivare per le imprese interessate dalla concentrazione o per terzi e la portata del pregiudizio che l'operazione potrebbe arrecare alla concorrenza. Nell'interesse della certezza del diritto, la validità delle transazioni deve nondimeno essere tutelata per quanto necessario.

     (35) Si dovrebbero prevedere i termini entro i quali la Commissione è tenuta ad avviare il procedimento nei confronti di una concentrazione notificata, nonché i termini entro i quali la Commissione deve pronunciarsi in via definitiva sulla compatibilità o incompatibilità col mercato comune della concentrazione stessa. Questi termini dovrebbero essere prorogati quando le imprese interessate offrono di assumere impegni per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune, affinché vi sia tempo sufficiente per l'analisi e la verifica di mercato degli impegni proposti e per la consultazione degli Stati membri e dei terzi interessati. Dovrebbe anche essere possibile una proroga limitata dei termini entro i quali la Commissione deve pronunciarsi in via definitiva, affinché vi sia tempo sufficiente per l'esame del caso e la verifica dei fatti e degli argomenti presentati alla Commissione.

     (36) La Comunità rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe quindi essere interpretato ed applicato facendo riferimento a tali diritti e principi.

     (37) Alle imprese interessate va dato il diritto ad essere sentite dalla Commissione una volta avviato il procedimento; i membri degli organi di direzione o di vigilanza e i rappresentanti riconosciuti dai lavoratori delle imprese interessate, nonché i terzi interessati, devono anch'essi avere l'occasione di essere ascoltati.

     (38) Per poter valutare adeguatamente le concentrazioni, la Commissione deve disporre del potere di esigere tutte le informazioni e di svolgere tutte le ispezioni necessarie in tutta la Comunità. A tal fine, allo scopo di tutelare efficacemente la concorrenza, occorre ampliare i poteri d'indagine della Commissione. La Commissione dovrebbe in particolare avere la facoltà di sentire chiunque possa disporre di informazioni utili e di verbalizzarne le dichiarazioni.

     (39) Nel corso delle ispezioni, gli agenti incaricati dalla Commissione dovrebbero poter chiedere qualsiasi informazione in relazione all'oggetto e allo scopo dell'ispezione stessa; essi dovrebbero anche poter apporre sigilli durante le ispezioni, in particolare qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che sia stata realizzata una concentrazione senza notificazione della medesima, che siano state fornite informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti alla Commissione o che le imprese o persone interessate non abbiano rispettato una delle condizioni o degli obblighi imposti con decisione della Commissione. In ogni caso, i sigilli dovrebbero essere apposti solo in circostanze eccezionali e per il tempo strettamente necessario per l'ispezione, di norma non più di 48 ore.

     (40) Fatta salva la giurisprudenza della Corte di giustizia, è inoltre utile definire la portata del controllo che l'autorità giudiziaria nazionale può esercitare quando autorizza, come previsto dalla legislazione nazionale a titolo cautelativo, il ricorso alla forza pubblica allo scopo di superare l'eventuale opposizione di un'impresa a un'ispezione, compresa l'apposizione di sigilli, ordinata mediante decisione della Commissione. Dalla giurisprudenza si evince che l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione ulteriori informazioni che le sono necessarie per esercitare il suo controllo e senza le quali potrebbe rifiutare la sua autorizzazione. La giurisprudenza conferma inoltre la competenza dei giudici nazionali a vigilare sull'applicazione delle disposizioni nazionali che disciplinano il ricorso a misure coercitive. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero prestare la loro attiva collaborazione all'esercizio dei poteri d'indagine della Commissione.

     (41) Nell'ottemperare alle decisioni della Commissione, le imprese e persone interessate non possono essere costrette ad ammettere di aver commesso delle infrazioni, ma sono in ogni caso tenute a rispondere a quesiti concreti e a fornire documenti, anche se tali informazioni possono essere utilizzate per accertare, a loro carico o a carico di altri, l'esistenza di un'infrazione.

     (42) Nell'interesse della trasparenza, a tutte le decisioni della Commissione che non siano di natura puramente procedurale andrebbe assicurata un'ampia pubblicità. Pur garantendo l'esercizio dei diritti di difesa delle imprese interessate, e in particolare il diritto di accesso al fascicolo, è al tempo stesso indispensabile tutelare il segreto aziendale. Si dovrebbe inoltre garantire la riservatezza delle informazioni scambiate in seno alla rete e con le autorità competenti di paesi terzi.

     (43) L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento dovrebbe poter essere assicurata, se del caso, mediante ammende e penalità di mora periodiche. Al riguardo si dovrebbe attribuire alla Corte di giustizia, in conformità dell'articolo 229 del trattato, una competenza giurisdizionale anche di merito.

     (44) Si dovrebbe prestare attenzione alle condizioni in cui si realizzano nei paesi terzi le concentrazioni alle quali partecipano imprese che hanno la loro sede o il loro campo principale di attività nella Comunità. Si dovrebbe altresì prevedere la possibilità per la Commissione di ricevere dal Consiglio un mandato di negoziazione appropriato allo scopo di ottenere un trattamento non discriminatorio per dette imprese.

     (45) Il presente regolamento non pregiudica assolutamente i diritti collettivi dei lavoratori quali sono riconosciuti nelle imprese interessate, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di informare o consultare i loro rappresentanti riconosciuti a norma del diritto comunitario e nazionale.

     (46) La Commissione dovrebbe avere la facoltà di stabilire le disposizioni di esecuzione del presente regolamento conformemente alle modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Per l'adozione di tali disposizioni di esecuzione, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri, secondo quanto specificato all'articolo 23,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Campo d'applicazione.

     1. Il presente regolamento si applica a tutte le concentrazioni di dimensione comunitaria come definite dal presente articolo, fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 22.

     2. Una concentrazione è di dimensione comunitaria quando:

     a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di EUR e

     b) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR;

     salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro.

     3. Una concentrazione che non supera le soglie stabilite al paragrafo 2 è tuttavia di dimensione comunitaria quando:

     a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di EUR;

     b) in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR;

     c) in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui alla lettera b), il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di EUR e

     d) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR;

     salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro.

     4. Sulla base di dati statistici che possono essere comunicati regolarmente dagli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione delle soglie e dei criteri di cui ai paragrafi 2 e 3 entro il 1° luglio 2009 e può presentare proposte a norma del paragrafo 5.

     5. In seguito alla relazione di cui al paragrafo 4 e su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può riesaminare le soglie e i criteri di cui al paragrafo 3.

 

     Art. 2. Valutazione delle concentrazioni.

     1. Le concentrazioni di cui al presente regolamento sono valutate conformemente agli obiettivi del presente regolamento e alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.

     In tale valutazione la Commissione tiene conto:

     a) della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce, segnatamente, della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza effettiva o potenziale di imprese situate all'interno o esterno della Comunità;

     b) della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali nonché dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza.

     2. Le concentrazioni che non ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate compatibili con il mercato comune.

     3. Le concentrazioni che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate incompatibili con il mercato comune.

     4. Se e in quanto la costituzione di un'impresa comune che costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 ha per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti, detto coordinamento viene valutato sulla base dei criteri di cui all'articolo 81, paragrafi 1 e 3, del trattato, al fine di stabilire se l'operazione sia compatibile o meno con il mercato comune.

     5. In tale valutazione, la Commissione tiene conto segnatamente:

     — della presenza significativa e simultanea di due o più imprese fondatrici sullo stesso mercato dell'impresa comune, o su un mercato situato a monte o a valle di tale mercato, ovvero su un mercato contiguo strettamente legato a detto mercato,

     — della possibilità offerta alle imprese interessate, attraverso il loro coordinamento risultante direttamente dalla costituzione dell'impresa comune, di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti e servizi di cui trattasi.

 

     Art. 3. Definizione di concentrazione.

     1. Si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo a seguito:

     a) della fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti o parti di imprese; oppure

     b) dell'acquisizione, da parte di una o più persone che già detengono il controllo di almeno un'altra impresa, o da parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell'insieme o di parti di una o più altre imprese.

     2. Si ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa; trattasi in particolare di:

     a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

     b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

     3. Il controllo è acquisito dalla persona o dall'impresa o dal gruppo di persone o di imprese:

     a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti suddetti; o

     b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

     4. La costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma, è considerata come una concentrazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

     5. Non si ha concentrazione quando:

     a) un istituto di credito, un altro istituto finanziario o una società d'assicurazioni, la cui normale attività comprende la compravendita o la mediazione di titoli per conto proprio o per conto terzi, detiene temporaneamente partecipazioni nel capitale di un'impresa acquisite onde rivenderle, purché non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse al fine di determinare il comportamento concorrenziale di tale impresa, ovvero purché eserciti detti diritti soltanto per preparare la vendita dell'impresa o di elementi del patrimonio della stessa o la vendita di tali partecipazioni e la vendita avvenga entro un anno a decorrere dal momento dell'acquisizione; previa richiesta, la Commissione può prorogare detto termine, ove l'istituto o le società giustifichino l'impossibilità ragionevole di effettuare la vendita nei termini stabiliti;

     b) il controllo sia acquisito da una persona che abbia ricevuto mandato dalla pubblica autorità in virtù della legislazione di uno Stato membro relativa alla liquidazione, al fallimento, all'insolvenza, alla cessazione dei pagamenti, al concordato o ad altre procedure analoghe;

     c) le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono realizzate da società di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società purché tuttavia i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati, in particolare tramite la nomina dei membri degli organi direttivi e di vigilanza delle imprese di cui esse detengono partecipazioni, unicamente per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti e non per determinare direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale di tali imprese.

 

     Art. 4. Notificazione preventiva delle concentrazioni e rinvio prima della notificazione su richiesta delle parti notificanti.

     1. Le concentrazioni di dimensione comunitaria di cui al presente regolamento sono notificate alla Commissione prima della loro realizzazione e dopo la conclusione dell'accordo, la comunicazione dell'offerta d'acquisto o di scambio o l'acquisizione di una partecipazione di controllo.

     La notificazione è ammessa anche quando le imprese interessate dimostrano alla Commissione che hanno in buona fede intenzione di concludere un accordo o, in caso di offerta pubblica, quando hanno pubblicamente annunciato che intendono procedere a tale offerta, qualora l'accordo o l'offerta previsti dovessero dar luogo ad una concentrazione di dimensione comunitaria.

     Ai fini del presente regolamento il termine «concentrazione notificata» comprende anche i progetti di concentrazione notificati ai sensi del secondo comma. Ai fini dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, il termine «concentrazione» comprende anche i progetti di concentrazione ai sensi del secondo comma.

     2. Le concentrazioni consistenti in una fusione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), o nell'assunzione di un controllo comune ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sono notificate congiuntamente dalle parti che intervengono nell'operazione di fusione o nell'instaurazione di un controllo comune. Negli altri casi la notificazione incombe alla persona o all'impresa che acquisisce il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese.

     3. La Commissione, quando constata che una concentrazione notificata rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, pubblica l'avvenuta notificazione, precisando i nomi delle imprese interessate, il loro paese d'origine, il tipo di concentrazione, nonché i settori economici interessati. La Commissione tiene conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

     4. Prima di notificare una concentrazione ai sensi del paragrafo 1, le persone o le imprese di cui al paragrafo 2 possono informare la Commissione, presentando una richiesta motivata, che la concentrazione può incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno di uno Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e che dovrebbe quindi essere esaminata, interamente o in parte, dallo Stato membro in questione.

     La Commissione trasmette senza ritardo la richiesta a tutti gli Stati membri. Lo Stato membro di cui alla richiesta motivata, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, esprime il suo consenso o il suo dissenso in merito al rinvio del caso. Se tale Stato membro non prende posizione entro questo termine, si considera che abbia espresso il suo consenso.

     A meno che detto Stato membro non esprima il suo dissenso, la Commissione, se ritiene che un simile mercato distinto esista effettivamente e che la concentrazione possa incidere in misura significativa sulla concorrenza in tale mercato può decidere di rinviare il caso, interamente o in parte, alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato.

     La decisione di rinviare o meno il caso a norma del terzo comma è adottata entro 25 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della richiesta motivata da parte della Commissione. La Commissione informa della sua decisione gli altri Stati membri e le persone o le imprese interessate. Se la Commissione non prende una decisione entro tale termine, si considera che abbia adottato una decisione di rinvio del caso come chiesto dalle persone o imprese interessate.

     Se la Commissione decide o si considera che abbia deciso, conformemente ai commi terzo e quarto, di rinviare interamente il caso non si procede alla notificazione di cui al paragrafo 1 e si applica la legislazione nazionale sulla concorrenza. Si applicano mutatis mutandis i paragrafi da 6 a 9 dell'articolo 9.

     5. Con riferimento ad una concentrazione, quale definita all'articolo 3, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri, le persone o imprese di cui al paragrafo 2 possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione, presentando una richiesta motivata, che la concentrazione dovrebbe essere esaminata dalla Commissione.

     La Commissione trasmette senza ritardo la richiesta a tutti gli Stati membri.

     Qualsiasi Stato membro competente ad esaminare la concentrazione a norma della propria legislazione nazionale sulla concorrenza può, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta motivata, esprimere il suo dissenso in merito alla richiesta di rinvio del caso.

     Qualora almeno uno di tali Stati membri abbia espresso il proprio dissenso a norma del terzo comma entro il termine di 15 giorni lavorativi, il caso non viene rinviato. La Commissione informa senza ritardo tutti gli Stati membri e le persone o imprese interessate dei casi in cui sia stato espresso un dissenso.

     Qualora nessuno Stato membro abbia espresso il proprio dissenso a norma del terzo comma entro 15 giorni lavorativi, si considera che la concentrazione abbia dimensione comunitaria e si procede alla sua notificazione alla Commissione conformemente ai paragrafi 1 e 2. In questi casi, nessuno Stato membro applica alla concentrazione la propria legislazione nazionale sulla concorrenza.

     6. Entro il 1° luglio 2009, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione dei paragrafi 4 e 5. In seguito a tale relazione e su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può rivedere i paragrafi 4 e 5.

 

     Art. 5. Calcolo del fatturato.

     1. Il fatturato totale ai sensi del presente regolamento comprende gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate nell'ultimo esercizio e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato. Il fatturato totale di una impresa interessata non tiene conto delle transazioni avvenute tra le imprese di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

     Il fatturato realizzato, nella Comunità o in uno Stato membro, comprende i prodotti venduti ed i servizi forniti ad imprese o a consumatori nella Comunità o nello Stato membro in questione.

     2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quando la concentrazione ha luogo con l'acquisizione di parti, indipendentemente dal fatto che tali parti abbiano o meno personalità giuridica, di una o più imprese, è computato per il cedente o i cedenti il solo fatturato che riguarda le parti oggetto della concentrazione.

     Tuttavia, due o più transazioni del tipo di quelle contemplate dal primo comma, concluse tra le stesse persone o imprese in un periodo di due anni, sono da considerarsi un'unica concentrazione realizzata il giorno dell'ultima transazione.

     3. Il fatturato è sostituito:

     a) per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari, dalla somma delle seguenti voci di provento così come definite nella direttiva 86/635/CEE del Consiglio, al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi:

     i) interessi e proventi assimilati;

     ii) proventi su titoli:

     — proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile,

     — proventi di partecipazioni,

     — proventi di partecipazioni in imprese collegate;

     iii) proventi per commissioni;

     iv) profitti da operazioni finanziarie;

     v) altri proventi di gestione.

     Il fatturato di un ente creditizio o istituto finanziario nella Comunità o in uno Stato membro comprende gli elementi dei proventi, così come definiti sopra, che sono imputati ad una succursale o ad una unità operativa dell'istituto interessato avente sede nella Comunità o nello Stato membro in questione, a seconda del caso;

     b) per le imprese di assicurazioni, dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo; per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 1, paragrafo 3, lettere b), c) e d), e la frase conclusiva di tali due paragrafi, vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nella Comunità e da persone residenti in uno Stato membro.

     4. Salvo restando il paragrafo 2, il fatturato di un'impresa interessata ai sensi del presente regolamento risulta dalla somma dei fatturati delle imprese seguenti:

     a) l'impresa interessata;

     b) quelle nelle quali l'impresa interessata dispone, direttamente o indirettamente;

     i) o di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio; o

     ii) del potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; o

     iii) del potere di designare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o d'amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; o

     iv) del diritto di gestire gli affari dell'impresa;

     c) quelle che dispongono, in un'impresa interessata, dei diritti o poteri menzionati alla lettera b);

     d) quelle nelle quali o sulle quali un'impresa di cui alla lettera c) dispone dei diritti o poteri menzionati alla lettera b);

     e) quelle imprese nelle quali una o più imprese ai sensi delle lettere da a) a d) dispongono congiuntamente dei diritti o poteri di cui alla lettera b).

     5. Se talune imprese partecipanti alla concentrazione dispongono congiuntamente dei diritti o poteri di cui al paragrafo 4, lettera b), occorre, ai fini del calcolo del fatturato delle imprese interessate ai fini del presente regolamento:

     a) non tener conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati tra l'impresa comune e ciascuna delle imprese interessate o qualsiasi altra impresa legata a una di esse ai sensi del paragrafo 4, lettere da b) ad e);

     b) tener conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati tra l'impresa comune e qualsiasi impresa terza. Questo fatturato viene imputato in parti uguali alle imprese interessate.

 

     Art. 6. Esame della notificazione e avvio del procedimento.

     1. La Commissione procede all'esame della notificazione non appena questa le è pervenuta:

     a) se essa conclude che la concentrazione notificata non rientra nel presente regolamento, lo constata mediante decisione;

     b) se essa constata che la concentrazione notificata, pur rientrando nel presente regolamento, non suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi e la dichiara compatibile con il mercato comune.

     Si considera che la decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie;

     c) fatto salvo il paragrafo 2, se la Commissione constata che la concentrazione notificata rientra nel presente regolamento e suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di avviare il procedimento. Fatto salvo l'articolo 9, ciascun procedimento si conclude mediante una decisione conformemente all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, a meno che le imprese interessate non abbiano dimostrato, in maniera soddisfacente per la Commissione, di aver abbandonato la concentrazione.

     2. Se la Commissione constata che, a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate, una concentrazione notificata non suscita più seri dubbi ai sensi del paragrafo 1, lettera c), dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune a norma del paragrafo 1, lettera b).

     La decisione adottata a norma del paragrafo 1, lettera b), può essere subordinata dalla Commissione a condizioni ed oneri destinati a garantire che le imprese interessate adempiano agli impegni assunti nei confronti della Commissione per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.

     3. La Commissione ha facoltà di revocare le decisioni adottate a norma del paragrafo 1, lettera a) o b):

     a) quando la decisione sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate, o sia stata ottenuta con frode;

     o

     b) qualora le imprese partecipanti non osservino uno degli oneri di cui è corredata la decisione.

     4. Nei casi di cui al paragrafo 3, la Commissione può adottare una decisione a norma del paragrafo 1, senza essere vincolata al termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

     5. La Commissione informa senza indugio della sua decisione le imprese interessate, nonché le autorità competenti degli Stati membri.

 

     Art. 7. Sospensione della concentrazione.

     1. Una concentrazione di dimensione comunitaria, quale è definita all'articolo 1, o che è destinata ad essere esaminata dalla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune da una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 8, paragrafo 1 o paragrafo 2, ovvero sulla base della presunzione di cui all'articolo 10, paragrafo 6.

     2. Il paragrafo 1 non osta alla esecuzione di un'offerta pubblica o di una serie di transazioni su valori mobiliari, compresi quelli convertibili in altri valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato, quale una borsa valori, per effetto delle quali si acquisisce il controllo, ai sensi dell'articolo 3, rilevandolo da più venditori, a condizione che:

     a) la concentrazione sia notificata senza ritardo alla Commissione a norma dell'articolo 4; e

     b) l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti in base a una deroga accordata dalla Commissione conformemente al paragrafo 3.

     3. La Commissione può accordare, su domanda, una deroga agli obblighi di cui ai paragrafi 1 o 2. La domanda di deroga deve essere debitamente motivata. Nel decidere se accogliere tale domanda, la Commissione tiene conto tra l'altro degli effetti che la sospensione può produrre su una o più delle imprese interessate dalla concentrazione e sui terzi e del pregiudizio che la concentrazione può arrecare alla concorrenza. La deroga può essere subordinata a condizioni ed oneri destinati a garantire condizioni di effettiva concorrenza. Essa può essere chiesta e accordata in qualsiasi momento, sia prima della notifica che dopo la transazione.

     4. La validità di ogni transazione realizzata non rispettando il paragrafo 1 dipende dalla decisione presa in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 o 3, o dalla presunzione di cui all'articolo 10, paragrafo 6.

     Tuttavia il presente articolo non ha alcun effetto sulla validità delle operazioni su valori mobiliari, compresi quelli convertibili in altri valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato, ad esempio una borsa valori, salvo che gli acquirenti e i venditori sappiano o siano in grado di sapere che la transazione è realizzata non rispettando il paragrafo 1.

 

     Art. 8. Poteri di decisione della Commissione.

     1. Se la Commissione accerta che una concentrazione notificata soddisfa il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e, nei casi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 4, i criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune.

     Si considera che la decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie.

     2. Se la Commissione accerta che, a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate una concentrazione notificata soddisfa il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e, nei casi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 4, i criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune.

     La Commissione può subordinare la decisione a condizioni e obblighi destinati a garantire che le imprese interessate adempiano gli impegni assunti nei confronti della Commissione per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.

     Si considera che la decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie.

     3. Se la Commissione accerta che una concentrazione soddisfa il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, o, nei casi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 4, non risponde ai criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune.

     4. Se la Commissione accerta che una concentrazione

     a) è già stata realizzata e che tale concentrazione è stata dichiarata incompatibile con il mercato comune; o

     b) è stata realizzata contravvenendo ad una condizione imposta in una decisione adottata a norma del paragrafo 2 secondo la quale, in mancanza della condizione, la concentrazione soddisfarebbe il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, o, nei casi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 4, non soddisfarebbe i criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3 del trattato.

     La Commissione può:

     — ordinare alle imprese interessate di dissolvere la concentrazione, in particolare mediante lo scioglimento dell'entità nata dalla fusione o la cessione di tutte le azioni o le parti del patrimonio acquisite, in modo da ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione. Qualora la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione non possa essere ripristinata dissolvendo la concentrazione, la Commissione può prendere qualsiasi altra misura atta a ripristinare per quanto possibile tale situazione,

     — ordinare qualsiasi altra misura opportuna per assicurare che le imprese smembrino la concentrazione o prendano altri provvedimenti di ripristino della situazione anteriore come ordinato nella sua decisione.

     Nei casi rientranti nel primo comma, lettera a), le misure di cui al primo comma possono essere imposte in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta.

     5. La Commissione può adottare misure provvisorie idonee a ripristinare o mantenere una concorrenza effettiva se una concentrazione:

     a) è stata realizzata contravvenendo all'articolo 7 e non è stata ancora presa una decisione in merito alla sua compatibilità con il mercato interno;

     b) è stata realizzata contravvenendo ad una condizione imposta in una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2, del presente articolo;

     c) è già stata realizzata ed è dichiarata incompatibile con il mercato comune.

     6. La Commissione ha facoltà di revocare le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 o 2:

     a) quando la dichiarazione di compatibilità sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate, o sia stata ottenuta con frode; o

     b) qualora le imprese partecipanti non osservino uno degli oneri di cui è corredata la decisione.

     7. La Commissione può adottare una decisione a norma dei paragrafi da 1 a 3 senza essere vincolata ai termini di cui all'articolo 10, paragrafo 3, nei casi in cui:

     a) accerta che una concentrazione è stata realizzata:

     i) contravvenendo ad una condizione imposta in una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); o

     ii) contravvenendo ad una condizione imposta in una decisione adottata a norma del paragrafo 2 e conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, secondo la quale, in mancanza della condizione, la concentrazione susciterebbe seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune; o

     b) è stata revocata una decisione a norma del paragrafo 6.

     8. La Commissione informa senza ritardo della sua decisione le imprese interessate, nonché le autorità competenti degli Stati membri.

 

     Art. 9. Rinvio alle autorità competenti degli Stati membri.

     1. La Commissione può, mediante decisione che essa notifica senza indugio alle imprese interessate e che porta a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri, rinviare alle autorità competenti dello Stato membro interessato un caso di concentrazione notificata, alle seguenti condizioni.

     2. Entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della copia della notifica uno Stato membro, di sua iniziativa o su invito della Commissione, può comunicare alla Commissione, che a sua volta ne informa le imprese interessate, che una concentrazione.

     a) rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto; o

     b) incide sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e non costituisce una parte sostanziale del mercato comune.

     3. Se la Commissione ritiene che, tenuto conto del mercato dei prodotti o servizi in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 7, tale mercato distinto e tale minaccia esistano:

     a) tratta essa stessa il caso conformemente al presente regolamento; o

     b) rinvia il caso, interamente o in parte, alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato.

     Se al contrario ritiene che tale mercato distinto o tale minaccia non esista, la Commissione prende una decisione al riguardo indirizzandola allo Stato membro interessato e provvede a trattare essa stessa il caso conformemente al presente regolamento.

     Se uno Stato membro informa la Commissione, a norma del paragrafo 2, lettera b), che una concentrazione incide sulla concorrenza in un mercato distinto all'interno del suo territorio, che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune, la Commissione rinvia tutto il caso o la parte di esso riguardante detto mercato distinto, se essa ritiene che un tale mercato distinto è interessato.

     4. La decisione relativa al rinvio o al rifiuto del rinvio a norma del paragrafo 3 interviene:

     a) di norma entro il termine previsto all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, se la Commissione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), non ha avviato un procedimento;

     o

     b) entro il termine di 65 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica dell'operazione in questione, se la Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), senza intraprendere i passi preliminari per predisporre l'adozione delle misure necessarie ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 2, 3 o 4, per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione.

     5. Se, entro il termine di 65 giorni lavorativi di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione, nonostante un sollecito da parte dello Stato membro interessato, non ha preso la decisione relativa al rinvio o al rifiuto di rinvio ai sensi del paragrafo 3, né ha intrapreso i passi preliminari di cui al paragrafo 4, lettera b), si considera che essa abbia deciso di rinviare il caso allo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 3, lettera b).

     6. L'autorità competente dello Stato membro interessato decide sul caso senza indebito ritardo.

     Entro 45 giorni lavorativi a decorrere dal rinvio da parte della Commissione, l'autorità competente dello Stato membro interessato informa le imprese interessate dell'esito di una valutazione preliminare sotto il profilo della concorrenza e delle eventuali ulteriori misure che propone di adottare. Lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, sospendere tale termine qualora le imprese interessate non gli abbiano fornito le informazioni necessarie, come previsto dalla legislazione nazionale sulla concorrenza.

     Se la legislazione nazionale richiede una notifica, il termine di 45 giorni lavorativi decorre dal giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento di una notifica completa da parte dell'autorità competente di detto Stato membro.

     7. Il mercato geografico di riferimento è costituito da un territorio in cui le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di beni e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo delle condizioni di concorrenza notevolmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. In questa valutazione occorre tener conto segnatamente della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata, di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli di parti di mercato delle imprese o di sostanziali differenze di prezzi.

     8. Per l'applicazione del presente articolo, lo Stato membro interessato può prendere soltanto le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva nel mercato interessato.

     9. Conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato, ogni Stato membro può proporre ricorso alla Corte di giustizia e chiedere in particolare l'applicazione dell'articolo 243 del trattato, ai fini dell'applicazione della propria legislazione nazionale in materia di concorrenza.

 

     Art. 10. Termini per l'avvio del procedimento e per le decisioni.

     1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, le decisioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, intervengono entro 25 giorni lavorativi. Tale termine inizia a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello della ricezione della notifica o, qualora le informazioni che devono essere fornite all'atto della notifica siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo a quello della ricezione delle informazioni complete.

     Il suddetto termine è portato a 35 giorni lavorativi se la Commissione riceve una richiesta da parte di uno Stato membro conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, o se le imprese interessate offrono di assumere impegni a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.

     2. Le decisioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 o 2, relative alle concentrazioni notificate devono intervenire non appena risultino eliminati i seri dubbi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), segnatamente a seguito delle modifiche apportate dalle imprese interessate ed al più tardi entro il termine di cui al paragrafo 3.

     3. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 7, le decisioni a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 3, relative alle concentrazioni notificate, intervengono entro il termine massimo di 90 giorni lavorativi a decorrere dalla data dell'avvio del procedimento. Il suddetto termine è portato a 105 giorni lavorativi se le imprese interessate offrono di assumere impegni, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune, a meno che tali impegni siano stati proposti entro 55 giorni lavorativi dall'avvio del procedimento.

     I termini di cui al primo comma sono inoltre prorogati se le parti notificanti presentano una richiesta in tal senso entro 15 giorni lavorativi dall'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c). Le parti notificanti possono presentare una sola richiesta in tal senso. Parimenti, in qualsiasi momento dopo l'avvio del procedimento, i termini di cui al primo comma possono essere prorogati dalla Commissione con l'accordo delle parti notificanti. La durata totale di qualsiasi proroga o insieme di proroghe concesse a norma del presente comma non può superare i 20 giorni lavorativi.

     4. I termini di cui ai paragrafi 1 e 3 sono eccezionalmente sospesi qualora la Commissione, per circostanze delle quali è responsabile una delle imprese che partecipa alla concentrazione, abbia dovuto chiedere un'informazione mediante decisione in applicazione dell'articolo 11 o ad ordinare un'ispezione mediante decisione in virtù dell'articolo 13.

     Il primo comma si applica anche al termine di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b).

     5. Se la Corte di giustizia emette una sentenza che annulla totalmente o parzialmente una decisione della Commissione assoggettata al termine fissato dal presente articolo, la Commissione riesamina l'operazione di concentrazione al fine di adottare una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

     La concentrazione è riesaminata alla luce delle condizioni attuali del mercato.

     Le parti notificanti procedono ad una nuova notificazione o integrano la notifica originaria, senza ritardo, se la notifica originaria è diventata incompleta perché si sono verificati cambiamenti nelle condizioni di mercato o riguardo alle informazioni fornite. Se non si sono verificati cambiamenti del genere, le parti lo dichiarano formalmente senza ritardo.

     I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dal giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle informazioni complete mediante una nuova notificazione, una notificazione integrativa o una dichiarazione ai sensi del terzo comma.

     I commi secondo e terzo si applicano anche nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 8, paragrafo 7.

     6. Se la Commissione non ha preso una decisione in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o c), o in virtù dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 o 3, entro i termini rispettivamente stabiliti ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, si considera che la concentrazione sia stata dichiarata compatibile con il mercato comune, fatto salvo l'articolo 9.

 

     Art. 11. Richiesta di informazioni.

     1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può, mediante semplice domanda o mediante decisione, chiedere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché alle imprese e associazioni di imprese di fornire le informazioni necessarie.

     2. Nell'inviare una semplice domanda di informazioni ad una persona, ad un'impresa o ad un'associazione di imprese, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere trasmesse, nonché le sanzioni previste dall'articolo 14 del presente regolamento nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte o fuorvianti.

     3. Quando la Commissione chiede mediante decisione ad una persona, ad un'impresa o ad un'associazione di imprese di comunicare informazioni, essa indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere trasmesse. Essa indica inoltre le sanzioni previste dall'articolo 14 e indica o commina le sanzioni di cui all'articolo 15. Essa indica infine che contro la decisione può essere proposto ricorso alla Corte di giustizia.

     4. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, a nome delle imprese interessate, ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società, di imprese o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge, o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza. Le persone debitamente autorizzate possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

     5. La Commissione trasmette senza ritardo copia di ogni decisione adottata a norma del paragrafo 3 alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o ha sede l'impresa o l'associazione di imprese e all'autorità competente dello Stato membro il cui territorio è interessato. Su specifica richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione trasmette altresì a tale autorità le copie delle semplici domande di informazioni riguardanti una concentrazione notificata.

     6. Su richiesta della Commissione i governi e le autorità competenti degli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento.

     7. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta per raccogliere informazioni relative all'oggetto di un'indagine. All'inizio dell'audizione, che può avvenire per telefono o mediante altri mezzi elettronici, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo del colloquio. Se l'audizione non si svolge nei locali della Commissione o per telefono o mediante altri mezzi elettronici, la Commissione ne informa in anticipo l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'audizione. Se l'autorità competente dello Stato membro interessato lo richiede, i funzionari di tale autorità possono assistere gli agenti della Commissione e le altre persone da essa autorizzate a svolgere l'audizione.

 

     Art. 12. Ispezioni effettuate dalle autorità degli Stati membri.

     1. Su richiesta della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri procedono alle ispezioni che la Commissione ritiene opportune a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, o che essa ha ordinato mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4. I funzionari delle autorità competenti degli Stati membri incaricati di procedere alle ispezioni o le persone da esse autorizzate o nominate esercitano i loro poteri conformemente alla loro legislazione nazionale.

     2. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione possono, su richiesta di questa o dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuta l'ispezione, assistere i funzionari dell'autorità interessata.

 

     Art. 13. Poteri di ispezione della Commissione.

     1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutte le ispezioni necessarie presso le imprese e associazioni di imprese.

     2. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione di procedere a un'ispezione dispongono dei seguenti poteri:

     a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto di imprese e associazioni di imprese;

     b) esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo all'attività dell'azienda, su qualsiasi forma di supporto;

     c) prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

     d) apporre sigilli su tutti i locali, libri e documenti aziendali per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento;

     e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese spiegazioni su fatti o documenti relativi all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte.

     3. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione di procedere a un'ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione stessa, nonché le sanzioni previste dall'articolo 14 per il caso in cui i libri e gli altri documenti relativi all'attività dell'azienda richiesti siano presentati in modo incompleto e per il caso in cui le risposte fornite alle domande poste in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo siano inesatte o fuorvianti. La Commissione, in tempo utile prima dell'ispezione, ne dà annuncio all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio essa deve essere compiuta.

     4. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi alle ispezioni ordinate dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dall'articolo 14 e 15, nonché che contro la decisione può essere proposto ricorso alla Corte di giustizia. La Commissione adotta tali decisioni dopo aver sentito l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

     5. Gli agenti dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate devono, su domanda di tale autorità o della Commissione, prestare attivamente assistenza agli agenti e alle altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione. Essi dispongono a tal fine dei poteri definiti al paragrafo 2.

     6. Qualora gli agenti e le altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione constatino che un'impresa si oppone a un'ispezione, compresa l'apposizione di sigilli su locali, libri o documenti aziendali, ordinata a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta loro l'assistenza necessaria per l'esecuzione dell'ispezione, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

     7. Se la legislazione nazionale richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per consentire l'assistenza prevista dal paragrafo 6, si provvede a chiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

     8. Quando viene chiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 7, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione della Commissione e verifica che gli atti coercitivi previsti non siano né arbitrari né sproporzionati rispetto allo scopo dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o tramite l'autorità competente dello Stato membro interessato, spiegazioni dettagliate riguardanti l'oggetto dell'ispezione. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può né mettere in discussione la necessità dell'ispezione né chiedere che le siano fornite informazioni contenute nel fascicolo della Commissione. Il controllo della legittimità della decisione della Commissione è riservato alla Corte di giustizia.

 

     Art. 14. Ammende.

     1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), alle imprese o alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all'1 % del fatturato totale dell'impresa o associazione di imprese interessata ai sensi dell'articolo 5 quando, intenzionalmente o per negligenza:

     a) forniscano indicazioni inesatte o fuorvianti in una richiesta, dichiarazione, notificazione o integrazione ad una notificazione presentata in conformità dell'articolo 4, dell'articolo 10, paragrafo 5, o dell'articolo 22, paragrafo 3;

     b) forniscano indicazioni inesatte o fuorvianti in risposta ad una domanda rivolta a norma dell'articolo 11, paragrafo 2;

     c) forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata mediante decisione adottata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o non forniscano le informazioni entro il termine stabilito;

     d) presentino in maniera incompleta, nel corso delle ispezioni effettuate a norma dell'articolo 13, i libri o altri documenti relativi all'attività dell'azienda richiesti o rifiutino di sottoporsi ad un'ispezione ordinata mediante decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 4;

     e) in risposta ad una domanda rivolta a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e):

     — forniscano una risposta inesatta o fuorviante,

     — omettano di correggere entro il termine fissato dalla Commissione una risposta inesatta, incompleta o fuorviante data da un loro dipendente, o

     — non forniscano o si rifiutino di fornire una risposta completa su fatti inerenti all'oggetto e allo scopo di un'ispezione ordinata mediante decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 4;

     f) siano stati infranti i sigilli apposti dagli agenti o dalle persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d).

     2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), o alle imprese interessate ammende fino a concorrenza del 10 % del fatturato totale realizzato dall'impresa interessata, quale definita all'articolo 5, quando intenzionalmente o per negligenza:

     a) omettano di notificare una concentrazione conformemente all'articolo 4 e all'articolo 22, paragrafo 3, prima della sua realizzazione, a meno che vi siano espressamente autorizzate dall'articolo 7, paragrafo 2, o mediante decisione adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 3,

     b) realizzino una concentrazione violando l'articolo 7,

     c) realizzino una concentrazione dichiarata incompatibile con il mercato comune mediante una decisione adottata in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, o non si conformino alle misure ordinate con decisione presa in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 o 5,

     d) non osservino una condizione o un onere imposti mediante decisione in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 7, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma.

     3. Nel determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto del tipo, della gravità e della durata dell'infrazione.

     4. Le decisioni adottate in forza dei paragrafi 1, 2 e 3 non hanno carattere penale.

 

     Art. 15. Penalità di mora.

     1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), alle imprese e alle associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al 5 % del fatturato medio giornaliero realizzato dall'impresa o associazione di imprese interessata, ai sensi dell'articolo 5, per ogni giorno lavorativo di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle a:

     a) fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3;

     b) sottoporsi ad un'ispezione che essa ha ordinato mediante decisione adottata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4;

     c) osservare un onere imposto mediante decisione in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 7, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma; o

     d) conformarsi alle misure imposte da una decisione adottata in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 o 5.

     2. Quando le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), hanno adempiuto all'obbligo per l'osservanza del quale era stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare totale definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.

 

     Art. 16. Controllo della Corte di giustizia.

     La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 229 del trattato per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione stabilisce un'ammenda o una penalità di mora; essa può sopprimere, ridurre o maggiorare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

 

     Art. 17. Segreto d'ufficio.

     1. Le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo, per l'indagine o per l'audizione per il quale sono state richieste.

     2. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 18 e 20, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti e le altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, così come i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte a norma del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.

     3. I paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi nei quali non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

 

     Art. 18. Audizione degli interessati e dei terzi.

     1. Prima di adottare le decisioni contemplate dall'articolo 6, paragrafo 3, dall'articolo 7, paragrafo 3, dall'articolo 8, paragrafi da 2 a 6, nonché dagli articoli 14 o 15, la Commissione dà modo alle persone, alle imprese e associazioni di imprese interessate di manifestare in ogni fase del procedimento sino alla consultazione del comitato consultivo il proprio punto di vista relativamente alle obiezioni a loro carico.

     2. In deroga al paragrafo 1 le decisioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 5, possono essere prese a titolo provvisorio, senza fornire alle persone, imprese e associazioni di imprese interessate l'occasione di far conoscere preliminarmente il loro punto di vista, a condizione che la Commissione ne dia loro l'occasione al più presto possibile una volta presa la sua decisione.

     3. La Commissione fonda le proprie decisioni soltanto sulle obiezioni in merito alle quali gli interessati hanno potuto fare osservazioni. Nello svolgimento del procedimento i diritti della difesa sono pienamente garantiti. Almeno le parti direttamente interessate possono prendere conoscenza del fascicolo, rispettando l'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

     4. Ove lo ritengano necessario, la Commissione o le autorità competenti degli Stati membri possono sentire anche altre persone fisiche o giuridiche. Qualora persone fisiche o giuridiche che dimostrino di avervi interesse, e segnatamente membri di organi di amministrazione o di direzione delle imprese interessate nonché rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle medesime, chiedano di essere sentiti, la loro domanda viene accolta.

 

     Art. 19. Collegamento con le autorità degli Stati membri.

     1. La Commissione trasmette entro 3 giorni lavorativi alle autorità competenti degli Stati membri copia delle notifiche e, quanto prima, i documenti più importanti che le sono presentati o che essa ha emesso a norma del presente regolamento. Questi documenti comprendono gli impegni che le imprese hanno offerto di assumere nei confronti della Commissione per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune a norma sull'articolo 6, paragrafo 2, o sull'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma.

     2. La Commissione conduce i procedimenti previsti dal presente regolamento in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, le quali sono autorizzate a formulare osservazioni su tali procedimenti. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, essa raccoglie le comunicazioni delle autorità competenti degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del succitato articolo e fornisce loro l'occasione di rendere nota la loro opinione in tutte le fasi del procedimento fino all'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 3 del suddetto articolo, consentendo loro a questo scopo di avere accesso al fascicolo.

     3. Un comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese deve essere sentito prima di ogni decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 6, e degli articoli 14 o 15 ad eccezione delle decisioni provvisorie prese conformemente all'articolo 18, paragrafo 2.

     4. Il comitato consultivo è composto di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri. Ciascuno Stato membro designa uno o due rappresentanti che, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da un altro rappresentante. Almeno uno dei rappresentanti di ciascuno Stato membro deve essere competente in materia di intese e posizioni dominanti.

     5. La consultazione viene effettuata nel corso di una riunione comune, convocata su invito della Commissione, che la presiede. A tale invito devono essere allegati un'esposizione della questione con l'indicazione dei documenti più importanti e un progetto preliminare della decisione per ciascun caso da esaminare. La riunione ha luogo non prima di 10 giorni lavorativi dall'invio della convocazione. In via eccezionale la Commissione può abbreviare tale termine in maniera adeguata per evitare un danno grave ad una o più imprese interessate alla concentrazione.

     6. Il comitato consultivo emette il suo parere sul progetto di decisione della Commissione, eventualmente procedendo a votazione. Il comitato consultivo può emettere il suo parere anche se alcuni membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare. Il parere è redatto in forma scritta ed è allegato al progetto di decisione. La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato ed informa quest'ultimo del seguito che vi ha dato.

     7. La Commissione comunica il parere del comitato consultivo, insieme alla decisione, ai destinatari della decisione. Essa rende pubblico il parere unitamente alla decisione, rispettando l'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

 

     Art. 20. Pubblicazione delle decisioni.

     1. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le decisioni che adotta a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 6, e degli articoli 14 e 15, ad eccezione delle decisioni provvisorie prese conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, unitamente al parere del comitato consultivo.

     2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione; essa deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

 

     Art. 21. Applicazione del presente regolamento e competenza.

     1. Il presente regolamento è il solo applicabile alle concentrazioni quali definite dall'articolo 3, e i regolamenti (CE) n. 1/ 2003, (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 del Consiglio non sono applicabili, fuorché per imprese comuni che non hanno dimensione comunitaria ed hanno per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti.

     2. Fatto salvo il controllo da parte della Corte di giustizia, la Commissione ha competenza esclusiva per adottare le decisioni previste dal presente regolamento.

     3. Gli Stati membri non applicano la loro normativa nazionale sulla concorrenza alle concentrazioni di dimensione comunitaria.

     Il primo comma lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di procedere alle indagini necessarie all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 9, paragrafo 2, e di prendere, dopo il rinvio, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), o paragrafo 5, le misure strettamente necessarie in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 8.

     4. Nonostante i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono adottare opportuni provvedimenti per tutelare interessi legittimi diversi da quelli presi in considerazione dal presente regolamento e compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario.

     Sono considerati interessi legittimi ai sensi del primo comma la sicurezza pubblica, la pluralità dei mezzi di informazione, le norme prudenziali.

     Qualsiasi altro interesse pubblico è comunicato dallo Stato membro interessato alla Commissione ed accettato dalla stessa, previo esame della sua compatibilità con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario, prima che i provvedimenti de cui sopra possano essere presi. La Commissione notifica la sua decisione allo Stato membro interessato entro 25 giorni lavorativi dalla data della suddetta comunicazione.

 

     Art. 22. Rinvio alla Commissione.

     1. Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare qualsiasi concentrazione, secondo la definizione dell'articolo 3, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 ma incide sul commercio fra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta.

     La richiesta va presentata al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la concentrazione è stata notificata o, se non è prescritta la notificazione, resa nota in altro modo allo Stato membro interessato.

     2. La Commissione informa senza ritardo le autorità competenti degli Stati membri e le imprese interessate di qualsiasi richiesta ricevuta ai sensi del paragrafo 1.

     Tutti gli altri Stati membri hanno facoltà di aderire alla richiesta iniziale entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione li ha informati della richiesta iniziale.

     Tutti i termini nazionali relativi alla concentrazione in questione sono sospesi fino a quando non sia stato deciso, secondo la procedura di cui al presente articolo, dove deve essere esaminata la concentrazione. Non appena uno Stato membro abbia informato la Commissione e le imprese interessate del fatto che non intende aderire alla richiesta, cessa la sospensione dei suoi termini nazionali.

     3. La Commissione può, al più tardi entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine stabilito al paragrafo 2, decidere di esaminare la concentrazione se ritiene che incida sul commercio fra Stati membri e rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta. Se la Commissione non prende una decisione entro tale termine, si considera che abbia deciso di esaminare la concentrazione conformemente alla richiesta.

     La Commissione informa della sua decisione tutti gli Stati membri e le imprese interessate e può chiedere che venga effettuata una notificazione in applicazione dell'articolo 4.

     Lo Stato o gli Stati membri che hanno presentato la richiesta alla Commissione si astengono dall'applicare ulteriormente alla concentrazione la loro legislazione nazionale sulla concorrenza.

     4. Quando la Commissione esamina una concentrazione in applicazione del paragrafo 3, si applicano l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 5, 6 e da 8 a 21. L'articolo 7 si applica nella misura in cui l'operazione di concentrazione non è stata realizzata alla data nella quale la Commissione informa le imprese interessate che la richiesta è stata presentata.

     Se non è prescritta una notificazione in applicazione dell'articolo 4, il termine stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, per l'avvio di un procedimento decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui la Commissione ha informato le imprese interessate della sua decisione di esaminare la concentrazione in applicazione del paragrafo 3.

     5. La Commissione può informare uno o più Stati membri che ritiene che una concentrazione soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1. In questi casi la Commissione può invitare lo Stato o gli Stati membri in questione a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1.

 

     Art. 23. Disposizioni d'esecuzione.

     1. La Commissione è autorizzata a stabilire, secondo la procedura di cui al paragrafo 2:

     a) disposizioni di esecuzione riguardanti la forma, il contenuto e le altre modalità di presentazione delle notificazioni e delle richieste di cui all'articolo 4;

     b) disposizioni di esecuzione riguardanti i termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, e degli articoli 7, 9, 10 e 22;

     c) la procedura e i termini per la presentazione e l'adempimento degli impegni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2;

     d) disposizioni di esecuzione riguardanti le audizioni a norma dell'articolo 18.

     2. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri.

     a) La Commissione sente il comitato consultivo prima di pubblicare progetti di disposizioni di esecuzione e prima di adottare tali disposizioni.

     b) La consultazione viene effettuata nel corso di una riunione convocata su invito della Commissione, che la presiede. A tale invito deve essere allegato un progetto delle disposizioni di esecuzione. La riunione ha luogo non prima di 10 giorni lavorativi dall'invio della convocazione.

     c) Il comitato consultivo emette un parere sul progetto di disposizioni di esecuzione, eventualmente procedendo a votazione. La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato.

 

     Art. 24. Relazioni con i paesi terzi.

     1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale che le rispettive imprese incontrano nelle concentrazioni, quali sono definite all'articolo 3, in un paese terzo.

     2. La Commissione elabora, per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e in seguito periodicamente, una relazione concernente il trattamento riservato alle imprese che hanno la loro sede o il loro campo principale di attività nella Comunità, ai sensi dei paragrafi 3 e 4, per quanto riguarda le concentrazioni nei paesi terzi. La Commissione trasmette al Consiglio tali relazioni, corredandole all'occorrenza di raccomandazioni.

     3. Se la Commissione constata, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o sulla base di altre informazioni, che un paese terzo non concede alle imprese che hanno la loro sede o il loro campo principale di attività nella Comunità un trattamento analogo a quello che la Comunità riserva alle imprese di tale paese terzo, essa può sottoporre al Consiglio proposte volte a ricevere un mandato di negoziato appropriato per ottenere possibilità di trattamento analoghe per le imprese che hanno la loro sede o il loro campo principale di attività nella Comunità.

     4. Fatto salvo l'articolo 307 del trattato, le misure adottate ai sensi del presente articolo saranno conformi agli obblighi che incombono alla Comunità o agli Stati membri in virtù di accordi internazionali sia bilaterali che multilaterali.

 

     Art. 25. Abrogazioni.

     1. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 2, il regolamento (CEE) n. 4064/89 e il regolamento (CE) n. 1310/97 sono abrogati con effetto dal 1° maggio 2004.

     2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza in allegato.

 

     Art. 26. Entrata in vigore e disposizioni transitorie.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Il presente regolamento è applicabile dal 1° maggio 2004.

     2. Il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio continua ad applicarsi alle concentrazioni che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate mediante acquisizione del controllo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento prima della data di applicazione del presente regolamento, fatte salve, in particolare, le disposizioni in materia di applicabilità di cui all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1310/97.

     3. Per le concentrazioni alle quali il presente regolamento si applica in virtù di un accordo di adesione, la data di adesione sostituisce la data di applicazione del presente regolamento.

 

 

ALLEGATO

 

Tabella di concordanza

 

Regolamento (CEE) n. 4064/89

Presente regolamento

 

Articolo 1, paragrafo 1, paragrafo 2 e paragrafo 3

 

Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3

 

Articolo 1, paragrafo 4

 

Articolo 1, paragrafo 4

 

Articolo 1, paragrafo 5

 

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Articolo 2, paragrafo 4

 

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Articolo 4, paragrafi 2 e 3

 

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Articolo 5 da paragrafo 1 a paragrafo 3

 

Articolo 5, paragrafo 4, parole introduttive

 

Articolo 5, paragrafo 4, parole introduttive

 

Articolo 5, paragrafo 4, lettera a)

 

Articolo 5, paragrafo 4, lettera a)

 

Articolo 5, paragrafo 4, lettera b), parole introduttive

 

Articolo 5, paragrafo 4, lettera b), parole introduttive

 

Articolo 5, paragrafo 4, lettera b), primo trattino

 

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Articolo 5, paragrafo 4, lettere c), d) ed e)

 

Articolo 5, paragrafo 4, lettere c), d) ed e)

 

Articolo 5, paragrafo 5

 

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Articolo 6, paragrafo 1, parole introduttive

 

Articolo 6, paragrafo 1, parole introduttive

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b)

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b)

 

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