§ 2.2.76 - Regolamento 21 dicembre 1992, n. 3932.
Regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:21/12/1992
Numero:3932


Sommario
Art. 1.      In conformità all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e alle condizioni stabilite dal presente regolamento, l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato è dichiarato inapplicabile agli accordi, [...]
Art. 2.      L'esenzione ai sensi dell'articolo 1, lettera a) si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate riguardanti:
Art. 3.      L'esenzione si applica sempreché:
Art. 4.      Non beneficiano dell'esenzione le imprese o associazioni di imprese che concordino o assumono l'impegno, o impongano ad altre imprese di non usare tariffe o tavole diverse da quelle predisposte [...]
Art. 5.      1. L'esenzione ai sensi dell'articolo 1 lettera b) si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche aventi ad oggetto la redazione e la comunicazione di condizioni tipo di assicurazione [...]
Art. 6.      1. L'esenzione si applica sempreché le condizioni tipo di assicurazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1:
Art. 7.      1. L'esenzione non si applica quando le condizioni tipo di assicurazione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1 contengono clausole che:
Art. 8.      Fatte salve le condizioni di assicurazione specifiche per determinate categorie sociali o professionali della popolazione, l'esenzione non si applica ad accordi, decisioni o pratiche concordate [...]
Art. 9.      1. L'esenzione non si applica quando, salvi gli obblighi legali, i prospetti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, presentino solamente tassi d'interessi determinati o contengano un'indicazione [...]
Art. 10.      1. L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera c), si applica agli accordi relativi alla costituzione e all'attività di consorzi di imprese di assicurazione o di imprese di assicurazione e di [...]
Art. 11.      1. L'esenzione si applica sempreché:
Art. 12.      Oltre agli obblighi di cui all'articolo 10, alle imprese partecipanti al consorzio di coassicurazione non possono essere imposte altre restrizioni di concorrenza al di fuori delle seguenti:
Art. 13.      Oltre agli obblighi enunciati all'articolo 10, alle imprese partecipanti al consorzio di coriassicurazione non possono essere imposte altre restrizioni di concorrenza all'infuori delle seguenti:
Art. 14.      L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera d) si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate aventi oggetto la determinazione, il riconoscimento e la comunicazione:
Art. 15.      L'esenzione si applica sempreché:
Art. 16.      1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche quando le imprese partecipanti stabiliscono diritti ed obblighi per imprese ad esse collegate. Le quote di mercato, gli atti [...]
Art. 17.      La Commissione può revocare a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1534/91, il beneficio dell'applicazione del presente regolamento se constata che in un caso determinato un accordo, [...]
Art. 18.      1. Per quanto riguarda gli accordi esistenti al 13 marzo 1962 che sono stati notificati anteriormente al 1° febbraio 1963, nonché gli accordi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1 del [...]
Art. 19.      Se gli accordi esistenti al 13 marzo 1962, notificati anteriormente al 1° febbraio 1963 o gli accordi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1 del regolamento n. 17 notificati prima del 1° [...]
Art. 20.      1. Gli articoli 18 e 19 si applicano agli accordi che sono soggetti all'articolo 85 del Trattato in seguito all'adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca; a tal fine la data del [...]
Art. 21.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993. Esso si applica fino al 31 marzo 2003.


§ 2.2.76 - Regolamento 21 dicembre 1992, n. 3932.

Regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni.

(G.U.C.E. 31 dicembre 1992, n. L 398).

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1.

     In conformità all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e alle condizioni stabilite dal presente regolamento, l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato è dichiarato inapplicabile agli accordi, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate nel settore delle assicurazioni che abbiano ad oggetto la cooperazione per:

     a) la fissazione in comune di tariffe di premi di rischio basate su statistiche collettive o sul numero di sinistri;

     b) la fissazione di condizioni tipo di assicurazione;

     c) la copertura in comune di certi tipi di rischi;

     d) la fissazione in comune di norme relative alla valutazione ed al riconoscimento di apparecchiature di sicurezza.

TITOLO II

Calcolo del premio

 

     Art. 2.

     L'esenzione ai sensi dell'articolo 1, lettera a) si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate riguardanti:

     a) il calcolo e la comunicazione del costo medio della copertura dei rischi (premio puro) o la redazione e comunicazione di tavole di mortalità e di tavole di frequenza delle malattie, dei sinistri e delle invalidità per le assicurazioni recanti un elemento di capitalizzazione, in base al raggruppamento, su un numero di anni rischio scelti come periodo di riferimento, dei dati relativi a rischi identici o analoghi e raccolti in numero sufficiente per costituire una popolazione avente rilevanza statistica e tali da consentire in particolare la determinazione:

     - del numero di sinistri durante detto periodo,

     - del numero di rischi individuali assicurati in ogni anno rischio durante il periodo di riferimento prescelto,

     - del totale degli indennizzi corrisposti o dovuti per i sinistri sopravvenuti nel medesimo periodo,

     - dell'importo dei capitali assicurati in ciascun anno rischio nel periodo di riferimento prescelto;

     b) la realizzazione di studi relativi all'incidenza probabile circostanze d'ordine generale, estranee alle imprese interessate, sulla frequenza o entità dei sinistri o sulla redditività di diversi tipi di investimento, nonché la comunicazione delle risultanze di tali studi.

 

     Art. 3.

     L'esenzione si applica sempreché:

     a) le tariffe, le tavole o le risultanze degli studi, di cui all'articolo 2, siano redatte e comunicate con la menzione esplicita della loro natura indicativa.

     b) le tariffe o tavole di cui all'articolo 2 lettera a) non includano in alcun modo i caricamenti di sicurezza, i redditi derivanti dalle riserve, le spese amministrative o commerciali, ivi comprese le commissioni spettanti agli intermediari, i tributi fiscali o parafiscali e l'utile previsto delle imprese partecipanti.

     c) le tariffe, le tavole o le risultanze di studi redatte a norma dell'articolo 2 non individuino le imprese di assicurazione interessate.

 

     Art. 4.

     Non beneficiano dell'esenzione le imprese o associazioni di imprese che concordino o assumono l'impegno, o impongano ad altre imprese di non usare tariffe o tavole diverse da quelle predisposte a norma dell'articolo 2, lettera a), o di non discostarsi dalle risultanze degli studi di cui all'articolo 2, lettera b).

TITOLO III

Condizioni tipo di assicurazione diretta

 

     Art. 5.

     1. L'esenzione ai sensi dell'articolo 1 lettera b) si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche aventi ad oggetto la redazione e la comunicazione di condizioni tipo di assicurazione diretta.

     2. L'esenzione di cui all'articolo 1 si applica altresì agli accordi, alle decisioni e alle pratiche aventi ad oggetto la redazione di prospetti comuni sui vantaggi di contratti di assicurativi recanti un elemento di capitalizzazione.

 

     Art. 6.

     1. L'esenzione si applica sempreché le condizioni tipo di assicurazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1:

     a) siano redatte e comunicate con la menzione esplicita della loro natura indicativa,

     b) menzionino esplicitamente la possibilità di stipulare clausole diverse,

     c) siano accessibili a chiunque sia interessato e comunicate su semplice domanda.

     2. L'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 si applica sempreché i prospetti siano redatti e comunicati esclusivamente a titolo indicativo.

 

     Art. 7.

     1. L'esenzione non si applica quando le condizioni tipo di assicurazione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1 contengono clausole che:

     a) escludono della copertura taluni danni rientranti nel ramo rischi di cui trattasi senza indicare esplicitamente che ogni assicuratore è libero di estendere la garanzia a tali eventi;

     b) subordinano la copertura di certi rischi a condizioni determinate senza indicare esplicitamente che ogni assicuratore è libero di rinunciarvi;

     c) impongono una copertura globale che includa rischi cui non sia simultaneamente esposto un numero significativo di contraenti senza indicare esplicitamente che ogni assicuratore è libero di proporre coperture separate;

     d) indicano importi di garanzia o di franchigia;

     e) consentono all'assicuratore di proseguire il rapporto contrattuale anche quando receda in parte dalla garanzia, aumenti il premio senza che vi sia mutamento del rischio o dell'estensione della garanzia, salve le clausole di indicizzazione, o modifichi le condizioni del contratto senza che il contraente abbia manifestato espressamente il proprio consenso;

     f) consentono all'assicuratore di modificare la durata del contratto senza che l'assicurato abbia manifestato espressamente il proprio consenso;

     g) impongono all'assicurato, nell'assicurazione non-vita, un periodo di assicurazione superiore a tre anni;

     h) impongono, nei casi in cui il contratto sia prorogabile automaticamente salvo disdetta, una durata contrattuale superiore all'anno;

     i) impongono al contraente di accettare il ripristino della vigenza del contratto, sospesa per effetto della scomparsa del rischio assicurato, non appena egli sia nuovamente esposto ad un rischio della medesima natura;

     j) impongono al contraente di assicurare presso il medesimo assicuratore rischi differenti;

     k) obbligano il contraente, in caso di cessione dell'oggetto assicurato, a cedere all'acquirente altresì il contratto di assicurazione.

     2. Dell'esenzione non beneficiano le imprese o associazioni di imprese che concordino, assumano l'impegno o impongano ad altre imprese di non applicare condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

 

     Art. 8.

     Fatte salve le condizioni di assicurazione specifiche per determinate categorie sociali o professionali della popolazione, l'esenzione non si applica ad accordi, decisioni o pratiche concordate tesi ad escludere la copertura di determinate categorie di rischi a causa di caratteristiche peculiari del contraente dell'assicurazione.

 

     Art. 9.

     1. L'esenzione non si applica quando, salvi gli obblighi legali, i prospetti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, presentino solamente tassi d'interessi determinati o contengano un'indicazione concreta delle spese di gestione;

     2. Dell'esenzione non beneficiano le imprese o associazioni di imprese che concordino o assumano l'impegno o impongano ad altre imprese di non usare prospetti relativi ai vantaggi futuri di contratti d'assicurazione recanti un elemento di capitalizzazione, diversi da quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

TITOLO IV

Copertura in comune di certi tipi di rischi

 

     Art. 10.

     1. L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera c), si applica agli accordi relativi alla costituzione e all'attività di consorzi di imprese di assicurazione o di imprese di assicurazione e di riassicurazione per la copertura in comune di una certa categoria di rischi in forma di coassicurazione o di coriassicurazione.

     2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento

     a) i consorzi di coassicurazione sono costituiti da imprese di assicurazione che:

     - si impegnano a sottoscrivere in nome e per conto di tutti i partecipanti l'assicurazione di una certa categoria di rischi, ovvero

     - incaricano una di loro, un intermediario comune o un organismo comune costituito a tale scopo di sottoscrivere e gestire l'assicurazione di una certa categoria di rischi a loro nome e per loro conto;

     b) i consorzi di coriassicurazione sono costituiti da imprese di assicurazione, eventualmente col concorso di una o più imprese di riassicurazione:

     - per riassicurare mutualmente tutti i loro impegni o una parte dei medesimi per una certa categoria di rischi;

     - in via accessoria, per assumere in nome e per conto di tutti i partecipanti la riassicurazione della medesima categoria di rischi.

     3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 possono determinare:

     a) la natura e le caratteristiche dei rischi oggetto della coassicurazione o della coriassicurazione;

     b) le condizioni di ammissione al consorzio;

     c) le quote individuali assunte dai partecipanti sui rischi coassicurati o coriassicurati;

     d) le condizioni di recesso individuale dei partecipanti;

     e) le regole che disciplinano l'attività e la gestione del consorzio.

     4. Inoltre gli accordi di cui al paragrafo 2, lettera b) possono fissare:

     a) la quota individuale dei rischi garantiti non ceduta in coriassicurazione dal singolo partecipante (trattenute individuali);

     b) il costo della coriassicurazione comprendente sia le spese d'esercizio del consorzio, sia la remunerazione dei partecipanti in quanto coriassicuratori.

 

     Art. 11.

     1. L'esenzione si applica sempreché:

     a) i prodotti assicurativi sottoscritti dalle imprese partecipanti o per loro conto non rappresentino su nessuno dei mercati interessati:

     - per i consorzi di coassicurazione, più del 10% dell'insieme dei prodotti assicurativi identici, o considerati analoghi sotto il profilo dei rischi coperti o delle garanzie offerte;

     - per i consorzi di coriassicurazione, più del 15% dell'insieme dei prodotti assicurativi identici, o considerati analoghi sotto il profilo dei rischi coperti o delle garanzie offerte;

     b) ciascuna impresa partecipante abbia il diritto di recedere dal consorzio con preavviso non superiore a sei mesi e senza subire sanzioni.

     2. In deroga al paragrafo 1, le percentuali del 10 o del 15% possono essere applicate sui soli prodotti assicurativi conferiti al consorzio, con esclusione dei prodotti identici o analoghi sottoscritti dalle imprese partecipanti o per loro conto e non conferiti al consorzio, qualora quest'ultimo copra:

     - i rischi catastrofici caratterizzati da sinistri nel contempo poco frequenti e molto gravi, oppure

     - i rischi aggravati che presentano un tasso di sinistralità più alto a causa delle caratteristiche del rischio assicurato.

Questa deroga è subordinata alle seguenti condizioni:

     - che nessuna delle imprese interessate faccia parte di un altro consorzio che copra rischi sullo stesso mercato;

     - che nei consorzi i quali coprono rischi aggravati, i prodotti assicurati conferiti al consorzio non rappresentino più del 15% dell'insieme dei prodotti identici o analoghi sottoscritti dalle imprese o per loro conto sul mercato di cui trattasi.

 

     Art. 12.

     Oltre agli obblighi di cui all'articolo 10, alle imprese partecipanti al consorzio di coassicurazione non possono essere imposte altre restrizioni di concorrenza al di fuori delle seguenti:

     a) l'obbligo, per beneficiare della coassicurazione in seno al consorzio di:

     - prendere in considerazione misure di prevenzione,

     - usare condizioni generali o particolari di assicurazioni riconosciute dal consorzio,

     - usare i premi commerciali fissati dal consorzio;

     b) l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consorzio ogni regolamento di sinistri relativi a rischi coassicurati;

     c) l'obbligo di affidare al consorzio la negoziazione di accordi di riassicurazione per conto comune;

     d) il divieto di riassicurare la quota individuale sul rischio coassicurato.

 

     Art. 13.

     Oltre agli obblighi enunciati all'articolo 10, alle imprese partecipanti al consorzio di coriassicurazione non possono essere imposte altre restrizioni di concorrenza all'infuori delle seguenti:

     a) l'obbligo, per beneficiare della garanzia di coriassicurazione, di:

     - prendere in considerazione misure di prevenzione;

     - usare condizioni generali o particolari di assicurazione riconosciute dal consorzio;

     - usare una tariffa comune di assicurazione diretta con premi di rischio calcolati dal consorzio in base al costo probabile della copertura del rischio, o, qualora non sussista una prassi sufficiente per la redazione di tale tariffa, un premio di rischio riconosciuto dal consorzio;

     - partecipare alle spese della coriassicurazione;

     b) l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consorzio il regolamento dei sinistri relativi ai rischi coriassicurati e superiori a un importo determinato, o di affidare al consorzio il regolamento di tali rischi;

     c) l'obbligo di affidare al consorzio le negoziazioni riguardanti accordi di retrocessione per conto comune;

     d) il divieto di riassicurare la trattenuta individuale o di retrocedere la quota individuale.

TITOLO V

Apparecchiature di sicurezza

 

     Art. 14.

     L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera d) si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate aventi oggetto la determinazione, il riconoscimento e la comunicazione:

     - di prescrizioni tecniche, in particolare di quelle destinate a diventare norme europee, nonché di procedure relative alla valutazione e alla certificazione delle apparecchiature di sicurezza e alla loro installazione e manutenzione;

     - di regole per la valutazione ed il riconoscimento di imprese di installazione e di manutenzione.

 

     Art. 15.

     L'esenzione si applica sempreché:

     a) le prescrizioni e le procedure relative alla valutazione siano precise, tecnicamente giustificate e proporzionate al risultato cui è preordinata l'apparecchiatura di sicurezza;

     b) le regole per il riconoscimento di imprese di installazione o di manutenzione siano obiettive, attinenti alla qualificazione tecnica e applicate in modo non discriminatorio;

     c) dette prescrizioni e regole siano redatte e comunicate con la menzione esplicita che le imprese di assicurazione sono libere di accettare apparecchiature di sicurezza o imprese di installazione e manutenzione non conformi alle stesse;

     d) dette prescrizioni e regole siano comunicate, su semplice richiesta, a chiunque sia interessato;

     e) dette prescrizioni comprendano una classificazione basata sul livello d'efficienza conseguito;

     f) la domanda di valutazione possa essere presentata in qualsiasi momento da qualsiasi interessato;

     g) la valutazione della conformità non comporti per il richiedente spese sproporzionate rispetto ai costi della procedura di riconoscimento;

     h) le apparecchiature e le imprese di installazione o di manutenzione che soddisfano i criteri di valutazione ottengano il certificato in maniera non discriminatoria entro sei mesi dalla data della presentazione della domanda, a meno che non sussistano motivi tecnici che giustifichino un ragionevole periodo supplementare;

     i) la conformità o il riconoscimento siano certificati per iscritto;

     j) il diniego del certificato di conformità sia motivato per iscritto ed accompagnato da un esemplare dei protocolli delle prove e dei controlli effettuati;

     k) il rifiuto di considerare una domanda di valutazione sia motivato per iscritto;

     l) le prescrizioni e regole siano applicate da organismi che rispettano le disposizioni pertinenti delle norme EN 45000.

TITOLO VI

Disposizioni varie

 

     Art. 16.

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche quando le imprese partecipanti stabiliscono diritti ed obblighi per imprese ad esse collegate. Le quote di mercato, gli atti giuridici o i comportamenti delle imprese collegate vanno considerati alla stregua di quelli delle imprese partecipanti.

     2. Sono considerate imprese collegate ai sensi del presente regolamento:

     a) le imprese nelle quali un'impresa partecipante dispone direttamente o indirettamente:

     - di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio, o

     - di oltre la metà dei diritti di voto, o

     - del potere di designare oltre la metà dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano l'impresa, o

     - del diritto di gestire gli affari dell'impresa;

     b) le imprese che dispongono in un'impresa partecipante, direttamente o indirettamente, dei diritti o poteri menzionati alla lettera a);

     c) le imprese nelle quali un'impresa ai sensi della lettera b) dispone direttamente o indirettamente dei diritti o poteri menzionati alla lettera a).

     3. Le imprese nelle quali più imprese partecipanti, o le imprese ad esse collegate, dispongano insieme, direttamente o indirettamente, dei diritti o poteri menzionati al paragrafo 2, lettera a) sono considerate collegate ad ognuna delle imprese partecipanti stesse.

 

     Art. 17.

     La Commissione può revocare a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1534/91, il beneficio dell'applicazione del presente regolamento se constata che in un caso determinato un accordo, una decisione o una pratica concordata esente in virtù del presente regolamento ha tuttavia effetti incompatibili con le condizioni stabilite dall'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato, in particolare;

     - quando, nei casi considerati al titolo II, gli studi si basano su ipotesi non giustificabili;

     - quando, nei casi considerati al titolo III, le condizioni tipo di assicurazione contengono clausole che non sono comprese nell'elenco dell'articolo 7 paragrafo 1 e che creano a danno dei contraenti uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto;

     - quando nei casi considerati al titolo IV:

     a) le imprese partecipanti al consorzio, tenuto conto della natura, delle caratteristiche e dell'entità dei rischi in questione, non incontrano rilevanti difficoltà ad operare individualmente sul mercato di cui trattasi;

     b) una o più imprese partecipanti esercitino un'influenza determinante sulla politica commerciale di più consorzi sullo stesso mercato;

     c) la costituzione o l'attività del consorzio, per effetto delle condizioni di ammissione, della definizione dei rischi da coprire, degli accordi di retrocessione o in qualsiasi altro modo, è in grado di determinare una ripartizione dei mercati per i prodotti assicurativi di cui trattasi o per prodotti affini;

     d) il consorzio di assicurazione che beneficia della disposizione dell'articolo 11 paragrafo 2 dispone di una posizione tale, per quanto riguarda i rischi aggravati, che i contraenti hanno forti difficoltà ad ottenere altrove la relativa copertura assicurativa.

 

     Art. 18.

     1. Per quanto riguarda gli accordi esistenti al 13 marzo 1962 che sono stati notificati anteriormente al 1° febbraio 1963, nonché gli accordi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1 del regolamento n. 17, anche non notificati, l'inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato prevista nel presente regolamento ha effetto retroattivamente dalla data in cui risultano soddisfatte le condizioni per l'applicazione del regolamento stesso.

     2. Per quanto riguarda tutti gli altri accordi notificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato prevista nel presente regolamento ha effetto retroattivamente dalla data in cui, a notificazione avvenuta, risultano soddisfatte le condizioni per l'applicazione del regolamento stesso.

 

     Art. 19.

     Se gli accordi esistenti al 13 marzo 1962, notificati anteriormente al 1° febbraio 1963 o gli accordi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1 del regolamento n. 17 notificati prima del 1° gennaio 1967 sono modificati entro il 31 dicembre 1993 in modo da soddisfare alle condizioni per l'applicazione del presente regolamento, il divieto enunciato dall'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato non si applica al periodo precedente la modifica, sempreché questa sia stata comunicata alla Commissione entro il 1° aprile 1994. La comunicazione ha effetto dalla data della ricezione da parte della Commissione. Qualora sia effettuata mediante lettera raccomandata, ha effetto dalla data del timbro postale del luogo di inoltro.

 

     Art. 20.

     1. Gli articoli 18 e 19 si applicano agli accordi che sono soggetti all'articolo 85 del Trattato in seguito all'adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca; a tal fine la data del 13 marzo 1962 è sostituita con quella del 1 gennaio 1973 e le date del 1° febbraio 1963 e del 1° gennaio 1967 con la data del 1° luglio 1973.

     2. Gli articoli 18 e 19 si applicano agli accordi che sono soggetti all'articolo 85 del trattato in seguito all'adesione della Grecia; a tal fine la data del 13 marzo 1962 è sostituita con quella del 1° gennaio 1981 e le date del 1° febbraio 1963 e del 1° gennaio 1967 con la data del 1° luglio 1981.

     3. Gli articoli 18 e 19 si applicano agli accordi che sono soggetti all'articolo 85 del Trattato in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo; a tal fine la data del 13 marzo 1962 è sostituita con quella del 1° gennaio 1986 e le date del 1 febbraio 1963 e del 1° gennaio 1967 con la data del 1 luglio 1986.

     4. Gli articoli 18 e 19 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita dalla data di adesione e le date del 1° febbraio 1963, del 1° gennaio 1967, 31 dicembre 1993 e 1° aprile 1993 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. Le modifiche apportate agli accordi ai sensi dell'articolo 19 non devono essere notificate alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE [1].

 

     Art. 21.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993. Esso si applica fino al 31 marzo 2003.

 

 


[1] Paragrafo aggiunto dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea.