Settore: | Normativa europea |
Materia: | 2. politica della concorrenza |
Capitolo: | 2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali |
Data: | 22/12/1986 |
Numero: | 4056 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e campo d'applicazione del regolamento. |
Art. 2. Accordi tecnici. |
Art. 3. Esenzione delle intese tra vettori riguardanti l'esercizio di servizi regolari di trasporto marittimo. |
Art. 4. Condizioni alle quali è subordinata l'esenzione. |
Art. 5. Obblighi ai quali è subordinata l'esenzione. |
Art. 6. Esenzione degli accordi tra utenti e conferenze riguardanti l'utilizzazione di servizi di trasporto marittimo di linea. |
Art. 7. Controllo degli accordi che beneficiano dell'esenzione. |
Art. 8. Effetti incompatibili con l'articolo 86 del trattato. |
Art. 9. Conflitti di diritto internazionale. |
Art. 10. - 12. |
Art. 13. Durata della validità e revoca delle decisioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3. |
Art. 14. - 25. |
Art. 26. Disposizioni di esecuzione. |
Art. 26 bis. |
Art. 27. Entrata in vigore. |
§ 2.2.21 - Regolamento 22 dicembre 1986, n. 4056. [1]
Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi.
(G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L 378).
SEZIONE I
Art. 1. Oggetto e campo d'applicazione del regolamento.
1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi.
2. Esso concerne unicamente i trasporti marittimi internazionali - esclusi i servizi di trasporto con navi da carico non regolari - da o verso uno o più porti comunitari.
3. Ai sensi del presente regolamento:
a) per "servizi di trasporto con navi da carico non regolari" (tramps) si intendono i servizi di trasporto di merci alla rinfusa o di "break- bulk", mediante una nave totalmente o parzialmente noleggiata ad uno o più caricatori sulla base di un noleggio a viaggio o a tempo o di qualsiasi altro tipo di contratto, su linee non regolari o non pubblicate allorché le tariffe di nolo siano liberamente negoziate caso per caso conformemente alle condizioni dell'offerta e della domanda;
b) per "conferenza marittima" si intende un gruppo di due o più trasportatori armatori che assicura servizi internazionali di linea per il trasporto di merci su una o più linee entro limiti geografici determinati e in base ad accordi o intese di qualunque natura, nell'ambito dei quali essi gestiscono in comune applicando tassi di nolo uniformi o comuni e ogni altra condizione concordata nei riguardi della fornitura di detti servizi di linea;
c) per "utente" si intende un'impresa (per esempio, caricatori, consegnatari, spedizionieri, ecc.) che abbia concluso o manifesti l'intenzione di concludere un accordo contrattuale o di altra natura con una conferenza o con una compagnia di navigazione per il trasporto di merci, o un'associazione di caricatori.
Art. 2. Accordi tecnici.
1. Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate aventi per oggetto e per effetto solamente l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica mediante:
a) la fissazione o l'applicazione uniforme di norme o di tipi per le navi e altri mezzi di trasporto, il materiale, gli approvvigionamenti e gli impianti fissi;
b) lo scambio o l'utilizzazione in comune, per l'esercizio dell'attività di trasporto, di navi, spazi di navi o posti/containers e altri mezzi di trasporto, di personale, di materiale o di impianti fissi;
c) l'organizzazione e l'esecuzione di operazioni successive o supplementari di trasporto marittimo, nonché la fissazione o l'applicazione di prezzi e condizioni globali per detti trasporti;
d) il coordinamento degli orari del trasporto su itinerari successivi;
e) il raggruppamento di spedizioni isolate;
f) l'adozione o l'applicazione di regole uniformi relative alla struttura e alle condizioni di applicazione delle tariffe di trasporto.
2. Se necessario, la Commissione presenterà al Consiglio proposte intese a modificare l'elenco di cui al paragrafo 1.
Art. 3. Esenzione delle intese tra vettori riguardanti l'esercizio di servizi regolari di trasporto marittimo.
Sono esonerati dal divieto sancito all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, alle condizioni previste dall'articolo 4 del presente regolamento, gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra tutti o parte dei membri di una o più conferenze marittime intesi a perseguire la fissazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto e, a seconda dei casi, uno o più dei seguenti obiettivi:
a) il coordinamento degli orari delle navi o delle loro date di partenza o di scalo;
b) la determinazione della frequenza dei viaggi o degli scali;
c) il coordinamento o la ripartizione dei viaggi o degli scali fra membri della conferenza;
d) la regolazione della capacità di trasporto offerta da ciascuno dei membri;
e) la ripartizione fra i membri del tonnellaggio trasportato o delle entrate.
Art. 4. Condizioni alle quali è subordinata l'esenzione.
L'esenzione prevista dagli articoli 3 e 6 è subordinata alla condizione che l'accordo, la decisione e la pratica concertata non rechino, all'interno della Comunità, pregiudizio a determinati porti, utenti o vettori applicando, per una stessa merce e nella zona contemplata dall'accordo, dalla decisione o dalla pratica concertata prezzi e condizioni di trasporto che differiscono in base al paese d'origine o di destinazione o secondo il porto di imbarco o di sbarco, a meno che tali prezzi e condizioni possano giustificarsi sul piano economico.
Qualsiasi accordo o decisione, oppure, qualora sia separabile, qualsiasi parte di tale accordo o decisione, non conforme al primo comma è nullo di pieno diritto in virtù dell'articolo 85, paragrafo 2, del trattato.
Art. 5. Obblighi ai quali è subordinata l'esenzione.
L'esenzione prevista dall'articolo 3 è subordinata ai seguenti obblighi:
1. Consultazioni.
Si svolgono consultazioni per cercare di risolvere le questioni di principio generali tra gli utenti da un lato e le conferenze dall'altro, relativamente ai tassi di nolo, alle condizioni e alla qualità dei servizi regolari di trasporto marittimo.
Le consultazioni avvengono ogni volta che ciò sia richiesto da una delle suddette parti.
2. Accordi di fedeltà.
Le compagnie marittime membri di una conferenza hanno il diritto di stipulare con gli utenti e di applicare accordi di fedeltà il cui tipo e tenore è deciso mediante consultazioni tra la conferenza e le associazioni di utenti. Tali accordi devono prevedere garanzie che rendano espliciti i diritti degli utenti e quelli dei membri della conferenza. Essi si fondano sul sistema del contratto o su un qualsiasi altro sistema altrettanto lecito.
Gli accordi di fedeltà debbono rispettare le seguenti condizioni:
a) ciascuna conferenza deve offrire agli utenti un sistema di ristorno immediato, oppure la scelta tra tale sistema ed un sistema di ristorno differito:
- nel caso del sistema di ristorno immediato, ciascuna delle parti deve in ogni momento poter recedere dall'accordo di fedeltà senza penalità e con preavviso non superiore ai sei mesi; tale periodo viene portato a tre mesi quando la tariffa della conferenza è oggetto di controversia;
- nel caso di un sistema di ristorno differito, il periodo di fedeltà sul quale è calcolato il ristorno e il successivo periodo di fedeltà richiesto prima del pagamento del ristorno stesso, non possono superare sei mesi ciascuno; tale periodo viene portato a tre mesi quando la tariffa della conferenza è oggetto di controversia:
b) la conferenza, previa consultazione con gli utenti interessati, deve stabilire:
i) l'elenco del carico e delle parti di carico convenute con gli utenti, che sono espressamente escluse dal campo d'applicazione dell'accordo di fedeltà; accordi di fedeltà al 100% possono venire offerti, ma non possono essere imposti unilateralmente;
ii) un elenco dei casi in cui gli utenti sono esentati dall'obbligo di fedeltà; tra questi casi, devono figurare in particolare:
- quelli in cui le spedizioni sono effettuate in partenza da o a destinazione di un porto nella zona servita dalla conferenza, se tale servizio non è pubblicato, per cui si giustifica una richiesta di deroga,
- e quelli in cui il periodo di attesa in un porto supera una durata che dev'essere definita, per ciascun porto e per ciascun prodotto o categoria di prodotti, previa consultazione degli utenti direttamente interessati al buon funzionamento del porto.
La conferenza dev'essere tuttavia informata dall'utente, in anticipo ed entro un termine stabilito, della sua intenzione sia di effettuare la spedizione da un porto non pubblicato dalla conferenza, sia di avvalersi, in un porto servito dalla conferenza, di una nave non conferenziata, non appena constatato, in base alla tabella pubblicata delle date di partenza, che il termine massimo di attesa sarà superato.
3. Servizi non compresi nel nolo.
Per i trasporti a terra e i servizi in banchina non compresi nel nolo o nei compensi pattuiti e sul cui pagamento la compagnia marittima e l'utente hanno raggiunto un accordo, gli utenti devono avere la facoltà di rivolgersi ad imprese di loro scelta.
4. Disponibilità delle tariffe.
Le tariffe, le condizioni ad esse relative, i regolamenti e gli emendamenti in materia devono essere messi a disposizione degli utenti, su loro richiesta, a prezzo ragionevole, o poter essere esaminati negli uffici delle compagnie di navigazione o dei loro agenti. I medesimi devono contenere informazioni esplicite su tutte le condizioni relative al carico e allo scarico, sull'esatta estensione dei servizi compresi nel nolo in proporzione al trasporto marittimo e al trasporto terrestre e dei servizi compresi nei canoni riscossi dalla compagnia marittima nonché sulla pratica abituale in materia.
5. Notifica alla Commissione delle sentenze arbitrali e delle raccomandazioni.
Le sentenze arbitrali e le raccomandazioni di conciliatori accettate dalle parti devono essere immediatamente notificate alla Commissione quando compongono controversie vertenti su pratiche delle conferenze oggetto delle disposizioni dell'articolo 4 e dei punti 2 e 3.
Art. 6. Esenzione degli accordi tra utenti e conferenze riguardanti l'utilizzazione di servizi di trasporto marittimo di linea.
Sono esonerati dal divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra utenti e conferenze nonché, se del caso, gli accordi tra utenti a tal fine necessari, relativi ai prezzi, alle condizioni e alla qualità dei servizi di linea, purché siano previsti all'articolo 5, punti 1 e 2.
Art. 7. Controllo degli accordi che beneficiano dell'esenzione.
1. Violazione di un obbligo
Quando gli interessati contravvengono ad un obbligo imposto ai sensi dell'articolo 5, in relazione all'esenzione di cui all'articolo 3, la Commissione, per porre fine a tali violazioni, può alle condizioni previste dal
2. Effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3.
a) Quando, a causa delle circostanze particolari sottoindicate, determinati accordi, decisioni e pratiche concordate che beneficiano dell'esenzione prevista dagli articoli 3 e 6 producono nondimeno effetti che sono incompatibili con le condizioni stabilite dall'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, la Commissione adotta, su denuncia o d'ufficio, alle condizioni previste dal
b) Le circostanze particolari derivano, tra l'altro, da:
i) atti di una conferenza o modifiche delle condizioni del mercato in un dato traffico che determinano l'assenza o l'eliminazione di una concorrenza effettiva o potenziale quali le pratiche restrittive che precludono il traffico alla concorrenza, oppure
ii) atti di una conferenza che possono impedire il progresso tecnico o economico ovvero la partecipazione degli utenti ai benefici che ne risultano,
iii) atti di paesi terzi che:
- intralciano l'attività delle compagnie non conferenziate (outsiders) su un dato traffico,
- impongono alle compagnie conferenziate tariffe abusive, o
- impongono modalità che impediscono in qualsiasi altro modo il progresso tecnico o economico (ripartizione del carico, restrizioni quanto ai tipi di navi).
c) i) Se la concorrenza effettiva o potenziale manca o rischia di essere eliminata a seguito dell'azione di un paese terzo, la Commissione, al fine di rimediare alla situazione, procede a consultazioni con le competenti autorità del paese terzo interessato, facendole seguire se necessario da negoziati in base a direttive fissate dal Consiglio.
Se, però, le circostanze particolari determinano la mancanza o l'eliminazione della concorrenza effettiva o potenziale contrariamente all'articolo 85, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la Commissione revoca il beneficio dell'esenzione di gruppo e contemporaneamente decide se accettare gli impegni proposti dalle imprese interessate, allo scopo, fra l'altro, di ottenere l'accesso al mercato per le compagnie non membri della conferenza, alle condizioni di cui all'articolo 9 del
ii) Se le circostanze particolari di cui alla lettera b) hanno effetti diversi da quelli previsti al punto i), la Commissione adotta una o più delle misure di cui al paragrafo 1.
Art. 8. Effetti incompatibili con l'articolo 86 del trattato.
1. [5].
2. Qualora la Commissione, sia per iniziativa propria, sia a richiesta di uno Stato membro o di persone fisiche o giuridiche che rivendichino un interesse legittimo, ritenga che in qualsiasi caso particolare il comportamento delle conferenze esonerate ai sensi dell'articolo 3 abbia nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 86 del trattato, può ritirare il beneficio dell'esenzione e adottare, conformemente al
3. [7].
Art. 9. Conflitti di diritto internazionale.
1. Qualora l'applicazione del presente regolamento a determinate intese o pratiche restrittive possa entrare in conflitto con le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di determinati paesi terzi con rischio di compromettere importanti interessi commerciali e marittimi della Comunità, la Commissione procede alla prima occasione con le autorità competenti dei paesi terzi in questione alle consultazioni intese a conciliare nei limiti del possibile detti interessi con il rispetto del diritto comunitario. La Commissione informa il comitato consultivo di cui all'articolo 14 del
2. Qualora si debbano negoziare accordi con paesi terzi, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari.
Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato consultivo di cui all'articolo 14 del
3. Nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti dal presente articolo il Consiglio delibera secondo la procedura di presa di decisione definita all'articolo 84, paragrafo 2, del trattato.
SEZIONE II
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Art. 13. Durata della validità e revoca delle decisioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3.
1. [11].
2. [12].
3. La Commissione può revocare o modificare la sua decisione o vietare agli interessati determinati comportamenti:
a) se cambia la situazione di fatto relativa ad un elemento essenziale della decisione,
b) se gli interessati non osservano un onere imposto dalla decisione,
c) se la decisione è stata rilasciata in base a indicazioni inesatte ovvero ottenuta con frode,
d) se gli interessati abusano dell'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, che è stata loro concessa con la decisione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) la decisione può essere revocata con effetto retroattivo.
Art. 26. Disposizioni di esecuzione. [14]
La Commissione è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione relative alla portata degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 5, paragrafo 5.
Il divieto previsto dall'articolo 81, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia o alla data dell'adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data dell'adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 6 del presente regolamento. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che alla data dell'adesione rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.
Art. 27. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra il vigore il 1° luglio 1987.
[1] Abrogato dall'art. 1 del
[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 38 del
[3] Lettera così modificata dall’art. 38 del
[4] Punto così modificato dall’art. 38 del
[5] Paragrafo abrogato dall’art. 38 del
[6] Paragrafo così modificato dall’art. 38 del
[7] Paragrafo abrogato dall’art. 38 del
[8] Paragrafo così modificato dall’art. 38 del
[9] Paragrafo così modificato dall’art. 38 del
[10] Articoli abrogati dall’art. 38 del
[11] Paragrafo abrogato dall’art. 38 del
[12] Paragrafo abrogato dall’art. 38 del
[13] Articoli abrogati dall’art. 38 del
[14] Articolo così modificato dall’art. 38 del
[15] Articolo inserito dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, e così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.