§ 21.2.2 - Decisione 27 febbraio 2002, n. 234.
Decisione n. 2002/234/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio in merito alle conseguenze finanziarie [...]


Settore:Normativa europea
Materia:21. trattati
Capitolo:21.2 trattati CECA
Data:27/02/2002
Numero:234


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 24 luglio 2002, tutte le attività e le passività della CECA esistenti al 23 luglio 2002 sono gestite dalla Commissione a nome degli Stati membri
Art. 2.      Le disposizioni degli allegati I, II e III costituiscono parte integrante della presente decisione
Art. 3.      Salvo diversa disposizione prevista nella presente decisione, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano mutatis mutandis alle attività svolte ai sensi della [...]
Art. 4.      La presente decisione si applica a decorrere dal 24 luglio 2002 e cessa di essere applicata alla data del trasferimento alla Comunità europea delle attività e delle passività della CECA


§ 21.2.2 - Decisione 27 febbraio 2002, n. 234.

Decisione n. 2002/234/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio.

(G.U.C.E. 22 marzo 2002, n. L 79).

 

     I rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee riuniti in sede di Consiglio,

considerando quanto segue:

     (1) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) giunge a scadenza il 23 luglio 2002 e la proprietà dei fondi CECA tornerà agli Stati membri.

     (2) Gli Stati membri hanno dichiarato che il loro obiettivo ultimo è il trasferimento dei fondi CECA alla Comunità europea (CE) e la creazione di un fondo comune di ricerca nei settori correlati alle industrie del carbone e dell’acciaio. Si fa riferimento alla risoluzione del Consiglio europeo riunito ad Amsterdam il 16 giugno 1997 e alle risoluzioni adottate dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri il 20 luglio 1998 e il 21 giugno 1999. Gli Stati membri continuano a perseguire questo obiettivo.

     (3) Per assicurare, a titolo temporaneo e in attesa del trasferimento, un’adeguata gestione delle attività e delle passività della CECA, a decorrere dal 24 luglio 2002 occorrerebbe affidare alla Commissione l’incarico di gestire tali fondi. Un’eventuale diminuzione dei fondi durante questa gestione temporanea non può dar luogo a ulteriori responsabilità per gli Stati membri.

     (4) Nell’ambito del trasferimento dei fondi alla CE la Commissione ha proposto di gestire i fondi CECA conformemente a norme specifiche. Tali norme dovrebbero essere sostanzialmente applicate anche in relazione alla presente decisione, in modo che sia garantita la necessaria coerenza lasciando impregiudicato il carattere intergovernativo della decisione stessa.

     (5) Il Parlamento europeo è stato consultato sulle norme specifiche da applicare.

     (6) La gestione efficace della situazione patrimoniale della CECA richiede la fiducia degli operatori economici risultante, tra l’altro, da una previsione a lungo termine per quanto riguarda la situazione giuridica.

     (7) E’ pertanto necessario prevedere la gestione temporanea dei fondi CECA ai sensi delle disposizioni della presente decisione,

     hanno deciso quanto segue:

 

Art. 1.

     1. A decorrere dal 24 luglio 2002, tutte le attività e le passività della CECA esistenti al 23 luglio 2002 sono gestite dalla Commissione a nome degli Stati membri.

     2. Il valore netto di dette attività e passività, quali iscritte nel bilancio della CECA al 23 luglio 2002, corretto in base alle eventuali maggiorazioni o decurtamenti conseguenti alle operazioni di liquidazione, è considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio e denominato “CECA in liquidazione”. A liquidazione conclusa il patrimonio assume la denominazione di “patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio”.

     3. Le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate “Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio”, sono utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio ai sensi delle disposizioni della presente decisione e degli atti in virtù di essa adottati.

 

     Art. 2.

     Le disposizioni degli allegati I, II e III costituiscono parte integrante della presente decisione.

 

     Art. 3.

     Salvo diversa disposizione prevista nella presente decisione, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano mutatis mutandis alle attività svolte ai sensi della presente decisione dalla Commissione.

 

     Art. 4.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 24 luglio 2002 e cessa di essere applicata alla data del trasferimento alla Comunità europea delle attività e delle passività della CECA.

 

 

ALLEGATO I

Misure necessarie per l’applicazione della presente decisione

 

     Punto 1

     1. La Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell’acciaio ancora in corso al momento della scadenza del trattato CECA. In caso di inadempienza di un debitore della CECA verificatasi durante il periodo di liquidazione, la perdita conseguente va imputata innanzitutto sul capitale esistente e, successivamente, sulle entrate dell’anno in corso. Prima di stralciare un credito nei confronti di un debitore della CECA inadempiente, la Commissione esaurisce tutti i mezzi di tutela, compresa l’escussione di eventuali garanzie (ipoteche, cauzioni, garanzie bancarie, ecc.). La Commissione si riserva ogni possibile azione qualora il debitore recuperi la solvibilità.

     2. La liquidazione è effettuata secondo le norme sostanziali e procedurali vigenti per queste operazioni, con le facoltà e le prerogative spettanti alle istituzioni comunitarie, in base al trattato CECA e al diritto derivato in vigore al 23 luglio 2002.

 

     Punto 2

     Il patrimonio viene gestito dalla Commissione in modo da garantirne la redditività a lungo termine. L’investimento delle disponibilità deve prefiggersi il massimo rendimento possibile in condizioni di sicurezza.

 

     Punto 3

     1. Le operazioni di liquidazione di cui al punto 1, nonché quelle di investimento di cui al punto 2, formano oggetto, di anno in anno e in maniera distinta dalle altre operazioni finanziarie delle rimanenti Comunità, di un conto profitti e perdite, di uno stato patrimoniale e di una relazione finanziaria. Questi documenti finanziari vengono allegati ai documenti finanziari che la Commissione stila attualmente a norma dell’articolo 275 del trattato CE e del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti esercitano per analogia sulle operazioni di cui al punto 3, paragrafo 1, i poteri in materia di controllo e di scarico definiti nel trattato che istituisce la Comunità europea e nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

 

     Punto 4

     1. Le entrate nette provenienti dagli investimenti di cui al punto 2 costituiscono entrate del bilancio generale dell’Unione europea. Queste entrate hanno una destinazione particolare, vale a dire il finanziamento dei progetti di ricerca nei settori legati all’industria del carbone e dell’acciaio non contemplati dal programma quadro in materia di ricerca. Esse costituiscono il Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio, la cui gestione è affidata alla Commissione.

     2. Le entrate di cui al punto 4, paragrafo 1, sono ripartite tra la ricerca relativa al carbone e quella relativa all’acciaio nella misura, rispettivamente, del 27,2% e del 72,8%. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può eventualmente modificare la ripartizione degli importi tra la ricerca nel settore del carbone e quella nel settore dell’acciaio.

     3. Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre di un anno a titolo di queste entrate sono riportate di diritto all’anno successivo. Questi stanziamenti non possono essere stornati verso altre voci di bilancio.

     4. Gli stanziamenti di bilancio corrispondenti agli annullamenti di impegno sono sistematicamente azzerati al termine di ogni esercizio di bilancio. L’importo degli accantonamenti per stanziamenti di impegno svincolato in seguito a questi annullamenti è computato nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite di cui al punto 3, paragrafo 1, e rientrano, in un primo tempo nel patrimonio della CECA in liquidazione e, a liquidazione terminata, nel patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio. Le riscossioni sono contabilizzate allo stesso modo nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite.

 

     Punto 5

     1. Le entrate nette utilizzabili per il finanziamento dei progetti di ricerca dell’anno n+2 figureranno nel bilancio della CECA in liquidazione dell’anno n, e, una volta effettuata la liquidazione, nel bilancio del patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio.

     2. Per minimizzare eventuali fluttuazioni nei finanziamenti della ricerca determinate dall’andamento dei mercati finanziari, si procederà a una perequazione e verrà costituito un accantonamento per imprevisti. Gli algoritmi di perequazione e di determinazione dell’ammontare dell’accantonamento per imprevisti sono indicati nella scheda.

 

     Punto 6

     Le spese amministrative risultanti dalle operazioni di liquidazione, investimento e gestione di cui alla presente decisione, corrispondenti a quelle fissate dall’articolo 20 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dell’8 aprile 1965, il cui importo è stato modificato con la decisione 21 novembre 1977 del Consiglio, sono a carico della Commissione per un importo forfettario di 3,3 milioni di EUR all’anno pro rata temporis trasferito al bilancio generale dell’Unione europea dalla riserva statutaria del Fondo.

 

     Punto 7

     La Commissione determina l’importo delle attività e delle passività della CECA nell’ambito di un bilancio chiuso in data 23 luglio 2002.

 

Scheda dell’allegato I

Procedure applicabili per determinare l’importo delle entrate nette

che verranno assegnate al Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio

 

     1. INTRODUZIONE

     Le entrate nette utilizzabili per finanziare progetti di ricerca equivalgono al risultato netto annuale della CECA in liquidazione, ovvero al risultato netto annuale del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio quando la liquidazione sarà effettiva. L’impostazione consiste nel determinare i finanziamenti da assegnare alla ricerca nei settori del carbone e dell’acciaio dell’anno n + 2 in sede di chiusura di bilancio dell’anno n e nel tener conto della metà dell’aumento o della diminuzione del risultato netto rispetto all’ultimo livello di finanziamento deciso per le ricerche nei settori del carbone e dell’acciaio.

 

     2. DEFINIZIONE

     n: anno di riferimento

     Rn: risultato netto dell’esercizio n

     Pn: accantonamento per imprevisti dell’anno n

     Dn+1: Dotazione assegnata alla ricerca per l’anno n + 1 (definita in sede di chiusura del bilancio dell’anno n-1)

     Dn+2: Dotazione assegnata alla ricerca dell’anno n + 2.

 

     3. ALGORITMI UTILIZZATI

     Gli algoritmi utilizzati per determinare il livello dell’accantonamento per imprevisti e il livello delle dotazioni da assegnare alla ricerca per l’anno n+2, che figureranno nel bilancio dell’anno n, sono i seguenti:

     3.1. Livello dell’accantonamento per imprevisti:

     Pn = Pn-1 + 0,5 * (Rn - Dn+1)

     3.2. Livello delle dotazioni da assegnare alla ricerca per l’anno n+2 (arrotondato al centinaio di migliaia di euro più prossimo. Se il calcolo dà un risultato che si colloca esattamente a metà, l’arrotondamento dovrà essere effettuato al centinaio di migliaia di euro superiore):

     Dn+2 = Dn+1 + 0,5 * (Rn - Dn+1)

     A seconda dei casi, l’importo necessario per operare l’arrotondamento verso l’alto (o il ricavato dall’arrotondamento verso il basso) verrà prelevato dall’accantonamento per imprevisti, ovvero verrà riversato a quest’ultimo.

 

 

ALLEGATO II

Orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e,

dopo chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio

 

     Punto 1

     Gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio (in seguito denominati: “orientamenti finanziari”) sono stabiliti nella scheda.

 

     Punto 2

     Gli orientamenti finanziari pluriennali sono rivisti o completati, se necessario, ogni cinque anni e il primo periodo termina il 31 dicembre 2007. A tal fine, ed al più tardi entro i primi sei mesi dell’ultimo anno di ciascun periodo quinquennale, la Commissione riesamina il funzionamento e l’efficacia degli orientamenti finanziari e propone le opportune modifiche.

     Se lo ritiene necessario, la Commissione può effettuare tale riesame e presentare al Consiglio proposte per qualsiasi opportuna modifica prima della scadenza del periodo quinquennale.

 

Scheda dell’allegato II

Orientamenti finanziari per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e,

dopo chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio

 

     1. UTILIZZAZIONE DEI FONDI

     a) I fondi della CECA in liquidazione, compresi sia il portafoglio di prestiti attivi sia gli investimenti, sono utilizzati come necessario per soddisfare i rimanenti obblighi della CECA, per quanto concerne i prestiti passivi ancora accesi, gli impegni derivanti da precedenti bilanci operativi e gli impegni imprevedibili.

     b) Nella misura in cui i fondi della CECA in liquidazione non siano necessari per il soddisfacimento degli obblighi di cui alla lettera a), essi sono investiti in modo da produrre un reddito da utilizzare per il finanziamento di ulteriori ricerche nei settori connessi con l’industria del carbone e dell’acciaio.

     c) Il patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio è investito in modo da produrre un reddito da utilizzare per il finanziamento di ulteriori ricerche nei settori connessi con l’industria del carbone e dell’acciaio.

 

     2. RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO

     Conformemente al punto 1, la Commissione suddivide il patrimonio nelle tre categorie seguenti:

     a) riserve necessarie per fornire una garanzia ai creditori della CECA che tutti i prestiti passivi ancora accesi, e relativi interessi, saranno rimborsati per intero alle scadenze previste, mantenendo così la valutazione di credito “AAA” del soggetto passivo dell’obbligazione o equivalente;

     b) fondi necessari per garantire la copertura di tutti gli importi legalmente impegnati in base al bilancio operativo della CECA prima della scadenza del trattato CECA;

     c) nella misura in cui i fondi non siano più necessari ai fini di cui sopra (in seguito al rimborso dei prestiti passivi con pagamento degli interessi senza intaccare le riserve o alla cancellazione degli obblighi di bilancio), essi saranno destinati a categorie di investimento.

 

     3. CATEGORIE D’INVESTIMENTO

     Il patrimonio di cui al punto 2 deve essere investito in modo da assicurare che i fondi siano disponibili ove necessario, ma producano il reddito più elevato compatibilmente col mantenimento di un alto grado di sicurezza e di stabilità a lungo termine.

     a) Per conseguire questi obiettivi, sono consentiti solo investimenti nelle seguenti categorie di beni patrimoniali:

     i) depositi a termine presso istituti di credito autorizzati;

     ii) strumenti del mercato monetario, con scadenza ultima inferiore a un anno, emessi da istituti di credito autorizzati o da altre categorie di emittenti autorizzati;

     iii) obbligazioni a tasso fisso e variabile, con scadenza non superiore a dieci anni, emesse da una delle categorie di emittenti autorizzate;

     iv) partecipazioni azionarie a fondi collettivi di investimento autorizzati, purché tali investimenti siano limitati a fondi il cui obiettivo sia di rispondere all’andamento di un indice finanziario e soltanto per gli investimenti di cui al punto 2, lettera c).

     b) La Commissione ha facoltà di avvalersi delle seguenti operazioni relativamente alle categorie di beni patrimoniali di cui alla lettera a):

     i) accordi di riacquisto e riacquisto inverso, purché le controparti siano autorizzate ad effettuare tali transazioni e purché:

     - i titoli oggetto di tali contratti non possano essere rivenduti a terzi oltre alla controparte contraente prima della scadenza del contratto,

     - la Commissione rimanga in grado di riacquistare i titoli che possa aver venduto alla scadenza contrattuale;

     ii) prestiti obbligazionari, ma soltanto in base alle condizioni e alle procedure fissate da sistemi di compensazione riconosciuti, quali Clearstream e Euroclear, o dalle principali istituzioni finanziarie specializzate in questo tipo di operazioni, fatte salve norme prudenziali considerate equivalenti alle norme comunitarie.

     c) Le controparti autorizzate, così come il termine è utilizzato nei presenti orientamenti, sono quelle selezionate dalla Commissione secondo le norme e le procedure di cui al punto 7.

 

     4. LIMITI DI INVESTIMENTO

     a) Gli investimenti sono limitati agli importi seguenti:

     i) per obbligazioni emesse o garantite da Stati membri o da istituzioni dell’Unione 250 milioni di EUR per Stato membro o per istituzione;

     ii) per obbligazioni emesse o garantite da altri mutuatari sovrani o sovranazionali, con una posizione creditizia non inferiore a “AA-” o equivalente, 100 milioni di EUR per ciascun emittente o garante;

     iii) per depositi e/o strumenti monetari di un istituto di credito autorizzato, il più basso dei due valori rappresentati da 100 milioni di EUR per istituto di credito oppure dal 5% dei fondi propri dell’istituto in questione;

     iv) per obbligazioni di emittenti privati con posizione creditizia non inferiore a “AAA” o equivalente, 50 milioni di EUR per emittente;

     v) per obbligazioni di emittenti privati con posizione creditizia non inferiore a “AA-” o equivalente, 25 milioni di EUR per emittente;

     vi) per partecipazioni in fondi di investimento collettivo con posizione creditizia non inferiore a “AA-” o equivalente, 25 milioni di EUR per ciascuno di tali veicoli.

     b) Le somme investite in ogni singolo prestito obbligazionario, entro i limiti di cui alla lettera a), non possono essere superiori al 20% dell’importo totale di tale emissione.

     c) Gli investimenti in ogni singola controparte, fatti salvi i limiti di cui alla lettera a), se necessario cumulati tra strumenti, non superano il 20% del totale del patrimonio.

     d) Le posizioni creditizie menzionate nei presenti orientamenti sono quelle applicate da almeno una delle principali agenzie internazionali di rating, come generalmente inteso.

 

     5. TRASFERIMENTO AL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA

     Le entrate nette saranno imputate al bilancio generale dell’Unione europea in qualità di entrata dedicata e saranno trasferite dalla CECA in liquidazione e, dopo chiusura della liquidazione, dal patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio se necessario per soddisfare gli obblighi della linea di bilancio destinata ai programmi di ricerca per i settori connessi con l’industria del carbone e dell’acciaio.

 

     6. CONTABILITÀ

     La gestione dei fondi viene contabilizzata nel conto annuale profitti e perdite e nel bilancio preparato annualmente per la CECA in liquidazione e, dopo chiusura della liquidazione, nel patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio. Tale contabilità è basata su principi contabili generalmente accettati simili a quelli previsti per la CECA e, in particolare, sulla direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, e sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari. I conti saranno approvati dalla Commissione e esaminati dalla Corte dei conti. La Commissione si avvale di imprese esterne per l’effettuazione di una revisione annuale di tali conti.

 

     7. PROCEDURE DI GESTIONE

     La Commissione effettua, in relazione alla CECA in liquidazione e, dopo chiusura della liquidazione, al patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio, le operazioni di gestione descritte in precedenza conformemente ai presenti orientamenti e alle sue norme e secondo le procedure interne in vigore per le attività della CECA al momento della sua dissoluzione o come successivamente modificate.

     Ogni tre mesi viene elaborata e inviata agli Stati membri una relazione dettagliata sulle operazioni di gestione effettuate conformemente ai presenti orientamenti.

 

 

ALLEGATO III

Orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca

del Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio

 

     Punto 1

     Gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio (in seguito denominati: “orientamenti tecnici”) sono stabiliti nella scheda.

 

     Punto 2

     Gli orientamenti tecnici pluriennali sono riveduti o completati, se necessario, ogni cinque anni e il primo periodo termina il 31 dicembre 2007. A tal fine, e al più tardi entro i primi sei mesi dell’ultimo anno di ciascun periodo quinquennale, la Commissione riesamina il funzionamento e l’efficacia degli orientamenti tecnici e propone le opportune modifiche.

     Se lo ritiene necessario, la Commissione può effettuare tale riesame e presentare al Consiglio proposte per qualsiasi opportuna modifica prima della scadenza del periodo quinquennale.

 

Scheda dell’allegato III

Orientamenti tecnici per il programma di ricerca del Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio

 

     1. IL PROGRAMMA

     1.1. Obiettivi

     Come continuazione dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) nei settori del carbone e dell’acciaio della CECA e nel quadro di uno sviluppo sostenibile, è istituito un programma di ricerca del Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio (in seguito denominato: “il programma”), il quale ha l’obiettivo di sostenere la competitività dei settori comunitari connessi con l’industria del carbone e dell’acciaio. Il programma è coerente con gli obiettivi scientifici, tecnologici e politici dell’Unione europea e completa le attività svolte negli Stati membri nell’ambito dei programmi di ricerca comunitari esistenti, come il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (in seguito denominato: “il programma quadro di ricerca”). Saranno incoraggiati il coordinamento, la complementarità e la sinergia tra questi programmi, nonché lo scambio di informazioni tra i progetti finanziati nell’ambito del programma e i progetti finanziati nell’ambito del programma quadro di ricerca.

     1.2. Principi essenziali

     Il programma fornisce un contributo finanziario a progetti ammissibili, misure di accompagnamento e altre azioni quali definite al punto 1.5 promuovendo la cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università. Il programma copre i processi di produzione, l’utilizzazione, la conservazione delle risorse, i miglioramenti ambientali e la sicurezza sul posto di lavoro nei settori connessi con l’industria del carbone e dell’acciaio.

     Le definizioni di “carbone” e “acciaio” sono fornite nell’appendice A.

     1.3. Ambito di applicazione

     I presenti orientamenti stabiliscono la struttura, la gestione e l’attuazione del programma, il suo contenuto scientifico e tecnico e le priorità in maniera complementare rispetto agli altri programmi di ricerca esistenti nonché le modalità di partecipazione.

     Questi orientamenti comprendono gli inviti a presentare proposte di cui al punto 3.1 e le priorità scientificotecniche e socio-economiche descritte nelle appendici B e C, che possono essere modificate dalla Commissione secondo la procedura di cui al punto 2.1.

     1.4. Partecipazione

     1.4.1. Stati membri

     Le imprese, gli istituti di ricerca o le persone fisiche stabiliti nel territorio di uno Stato membro possono partecipare al programma e chiedere un contributo finanziario, a condizione che intendano svolgere un’attività RST o possano contribuirvi in maniera sostanziale.

     1.4.2. Paesi che hanno presentato domanda di adesione

     Le imprese, gli istituti di ricerca o le persone fisiche dei paesi che hanno presentato domanda di adesione hanno diritto a partecipare al programma senza ricevere un contributo finanziario, a meno che non sia altrimenti stabilito nei pertinenti accordi europei e nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione.

     1.4.3. Paesi terzi

     Le imprese, gli istituti di ricerca o le persone fisiche di paesi terzi hanno diritto a partecipare al programma in base a decisioni adottate progetto per progetto e senza ricevere un contributo finanziario, qualora ciò sia nell’interesse della Comunità.

     1.5. Progetti, misure di accompagnamento ed altre azioni ammissibili

     Nell’ambito del programma possono essere finanziati progetti di ricerca, pilota e dimostrativi, misure di accompagnamento e azioni di sostegno e preparatorie.

     Un progetto di ricerca è un’azione comprendente studi o lavori sperimentali per acquisire nuove conoscenze e facilitare il conseguimento di specifici obiettivi pratici, quali la creazione o la messa a punto di prodotti, processi di produzione o servizi.

     Un progetto pilota è un’azione caratterizzata dalla costruzione, dal funzionamento e dallo sviluppo di un impianto o di una parte significativa di esso su una scala adeguata e usando componenti sufficientemente grandi al fine di verificare la praticabilità di risultati teorici o di laboratorio e/o di aumentare l’affidabilità dei dati tecnici ed economici necessari per passare alla fase di dimostrazione e, in alcuni casi, alla fase industriale e/o commerciale.

     Un progetto dimostrativo è un’azione caratterizzata dalla costruzione e/o dal funzionamento di un impianto su scala industriale o di una parte significativa di esso che consenta di riunire tutti i dati tecnici ed economici necessari per passare allo sfruttamento industriale e/o commerciale della tecnologia con il minore rischio possibile.

     Le misure di accompagnamento concernono la promozione dell’uso delle conoscenze acquisite, il raggruppamento di progetti, la diffusione dei risultati, l’incoraggiamento alla formazione e alla mobilità dei ricercatori in relazione a progetti finanziati dal programma.

     Le azioni di sostegno e preparatorie sono quelle attinenti alla gestione razionale ed efficace del programma, come il monitoraggio e la valutazione periodici di cui al punto 4, studi o networking di progetti correlati finanziati dal programma.

 

     2. GESTIONE DEL PROGRAMMA

     Il programma è gestito dalla Commissione. Sono istituiti, per assistere la Commissione, i seguenti comitati e gruppi:

     a) il comitato del carbone e dell’acciaio di cui al punto 2.1;

     b) i gruppi consultivi per il carbone e l’acciaio di cui al punto 2.2;

     c) i gruppi tecnici per il carbone e l’acciaio di cui al punto 2.3.

     2.1. Il comitato del carbone e dell’acciaio

     2.1.1. La Commissione è assistita dal comitato del carbone e dell’acciaio (in seguito denominato: il “comitato”). Gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, si applicano per analogia. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, di detta decisione è fissato a tre mesi.

     2.1.2. Il comitato può prendere in esame ogni questione sollevata dal presidente, sia su iniziativa di quest’ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

     2.1.3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     2.1.4. Le seguenti materie devono essere adottate secondo la procedura di cui al punto 2.1.1:

     a) attribuzione dei fondi a singoli progetti, conformemente al punto 3.3;

     b) elaborazione del mandato per il monitoraggio e la valutazione del programma di cui al punto 4;

     c) qualsiasi modifica delle appendici B e C dei presenti orientamenti;

     d) altre questioni attinenti al programma.

     2.1.5. La Commissione fornisce al comitato informazioni sul programma nel suo complesso, nonché sui progressi e sull’impatto, misurato o previsto, di tutte le azioni RST finanziate.

     2.2. Gruppi consultivi per il carbone e l’acciaio

     I gruppi consultivi per il carbone e per l’acciaio (in seguito denominati: “i gruppi consultivi”) sono gruppi consultivi tecnici indipendenti istituiti per assistere la Commissione. Per gli aspetti attinenti alla RST carbone e acciaio, ciascun gruppo consultivo fornisce consulenza su quanto segue:

     a) sviluppo generale del programma, priorità elencate nelle appendici B e C, comprese eventuali modifiche, la documentazione informativa di cui al punto 3.1 e i nuovi orientamenti;

     b) coerenza e possibili duplicazioni con altri programmi di RST a livello comunitario e nazionale;

     c) elaborazione dei principi guida per il monitoraggio dei progetti di RST;

     d) lavori effettuati su progetti specifici;

     e) definizione delle priorità a breve termine del programma, in conformità delle appendici B e C;

     f) preparazione del manuale per la valutazione e la selezione delle azioni di RST di cui al punto 3.3;

     g) valutazione delle proposte di azioni di RST e priorità da accordare a tali proposte, considerati i fondi disponibili;

     h) numero, competenze e composizione dei gruppi tecnici di cui al punto 2.3;

     i) altre misure, ove richiesto dalla Commissione.

     Ciascun gruppo consultivo si compone dei membri di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2, nominati dalla Commissione, che agiscono a titolo personale per un periodo di cinque anni. Le nomine possono essere revocate. La Commissione prende in considerazione proposte di nomina ricevute nelle seguenti maniere: proposta degli Stati membri; proposte delle organizzazioni e delle categorie di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2; in risposta ad un invito a presentare la candidatura per inclusione in un elenco di possibili membri.

     Nella misura del possibile occorrerebbe prevedere la presenza di almeno un membro di ciascuno Stato membro interessato. In ciascun gruppo consultivo devono essere garantite un’esperienza equilibrata ed appropriata e la massima rappresentazione geografica possibile. I membri devono esercitare un’attività nel settore di cui trattasi e conoscere le priorità industriali.

     Le riunioni dei gruppi consultivi sono presiedute dalla Commissione che assicura anche le funzioni di segretariato. Ove necessario, il presidente può chiedere ai membri di votare; ogni membro ha diritto a un voto. Il presidente può invitare, ove opportuno, esperti a partecipare alle riunioni.

     Ove necessario (ad esempio, per fornire consulenza su questioni che interessano i due settori), i due gruppi consultivi si riuniscono in riunioni congiunte.

     2.2.1. Gruppo consultivo “Carbone”

     La composizione del “Gruppo consultivo carbone” è la seguente:

 

Membri

Totale massimo

a) Rappresentanti di produttori di carbone/federazioni nazionali o di centri di ricerca correlati

8

b) Rappresentanti di organizzazioni di produttori di carbone a livello europeo

2

c) Rappresentanti di utilizzatori di carbone o di centri di ricerca correlati

8

d) Rappresentanti di organizzazioni di utilizzatori di carbone a livello europeo

2

e) Rappresentanti di organizzazioni dei lavoratori

2

f) Rappresentanti di organizzazioni dei fornitori di apparecchiature

2

 

24

 

     I membri devono avere ampie conoscenze generali e competenze specifiche in uno o più dei seguenti campi: estrazione e impiego del carbone, ambiente e questioni sociali, compresi gli aspetti inerenti alla sicurezza.

     2.2.2. Gruppo consultivo “Acciaio”

     La composizione del “Gruppo consultivo acciaio” è la seguente:

 

Membri

Totale massimo

a) Rappresentanti delle industrie/federazioni nazionali siderurgiche o di centri di ricerca correlati

21

b) Rappresentanti di organizzazioni dei produttori a livello europeo

2

c) Rappresentanti di organizzazione dei lavoratori

2

d) Rappresentanti di organizzazione delle industrie siderurgiche di trasformazione a valle o degli utilizzatori di acciaio

5

 

30

 

     I membri devono avere ampie conoscenze generali e competenze specifiche in uno o più dei seguenti campi: materie prime; produzione di ghisa; fabbricazione dell’acciaio; colata continua; laminazione a freddo e/o a caldo; finitura dell’acciaio e/o trattamento di superficie; sviluppo di tipi e/o prodotti di acciaio; applicazioni e proprietà dell’acciaio; questioni ambientali e sociali, compresi gli aspetti inerenti alla sicurezza.

     2.3. Gruppi tecnici del carbone e dell’acciaio

     Il ruolo dei gruppi tecnici del carbone e dell’acciaio consiste nell’assistere la Commissione nella gestione e nel monitoraggio di progetti di ricerca, pilota e dimostrativi. I membri devono essere nominati dalla Commissione e provenire dai settori connessi con l’industria del carbone e dell’acciaio, da organizzazioni di ricerca o dalle industrie utilizzatrici, nelle quali dovrebbero essere responsabili della strategia di ricerca, della gestione o della produzione.

 

     3. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

     3.1. Invito a presentare proposte

     La presente decisione pone in atto un invito aperto e permanente a presentare proposte con una data limite fissata al 15 settembre di ogni anno per l’invio delle proposte da valutare, a decorrere dal 2002.

     La Commissione prepara e rende pubblico, sia nell’ambito del servizio comunitario di informazione in materia di ricerca e sviluppo (Cordis) sia nel corrispondente sito web, un pacchetto di informazioni per i proponenti e le parti interessate contenente informazioni pratiche sul programma, modalità di partecipazione e gestione delle proposte e dei progetti, formulari di richiesta, regole per la presentazione delle proposte, contratti tipo, costi ammissibili, importo massimo ammissibile dei finanziamenti e modalità di pagamento.

     Le domande devono essere presentate alla Commissione secondo le regole contenute nel pacchetto di informazioni di cui si può ottenere copia rivolgendosi alla Commissione.

     3.2. Contenuto delle proposte

     Le proposte devono riguardare le priorità scientifico-tecniche e socio-economiche riportate nelle appendici B e C.

     Ogni proposta deve contenere una descrizione dettagliata del progetto proposto e informazioni complete su obiettivi, partnership e dettagli sul ruolo di ciascun partner (compreso il ruolo dettagliato di ogni partner), struttura di gestione, risultati previsti e prospettive per la loro applicazione, stima dei previsti vantaggi sul piano industriale, economico, sociale e ambientale.

     Il costo totale proposto e la relativa ripartizione devono essere realistici ed effettivi; ci si attende dal progetto un rapporto favorevole costi/benefici.

     3.3. Valutazione e selezione delle proposte e monitoraggio dei progetti

     La Commissione garantisce una valutazione riservata, leale ed equa delle proposte. La Commissione prepara e pubblica un manuale per la valutazione e la selezione delle azioni di RST, come specificato al punto 2.2, lettera f).

     La valutazione e la selezione delle proposte è svolta sotto la responsabilità della Commissione secondo le seguenti modalità:

     1) dopo ricevimento e registrazione delle proposte e previa verifica dell’ammissibilità delle stesse, la Commissione le valuta assistita dal pertinente gruppo consultivo di cui al punto 2.2, lettera g) e, ove necessario, da esperti indipendenti;

     2) la Commissione stabilisce l’elenco delle proposte adottate in ordine di merito;

     3) la Commissione, assistita dal comitato, decide sulla selezione dei progetti e sull’assegnazione dei fondi secondo la procedura di cui al punto 2.1.1.

     La Commissione, assistita dai gruppi tecnici di cui al punto 2.3, attiva il monitoraggio dei progetti e delle attività di ricerca.

     3.4. Contratti

     I progetti che si fondano sulle proposte selezionate e le misure e le azioni di cui al punto 1.5 sono oggetto di un contratto. I contratti sono basati sul contratto tipo pertinente elaborato dalla Commissione, tenendo conto, ove opportuno, della natura delle attività in questione.

     I contratti definiscono il contributo finanziario assegnato nell’ambito del programma, stabilito sulla base dei costi ammissibili, nonché le modalità di dichiarazione dei costi, chiusura dei conti e audit.

     3.5. Contributo finanziario

     Il programma si basa su contratti di RST a ripartizione finanziaria. Il contributo finanziario totale, compreso qualsiasi altro finanziamento pubblico supplementare, è conforme alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

     Fatto salvo il precedente paragrafo, il contributo finanziario totale massimo, in percentuale dei costi ammissibili definiti al punto 3.6, è pari a:

     a) per progetti di ricerca: fino al 60%

     b) per progetti pilota e dimostrativi: fino al 40%

     c) per misure di accompagnamento, azioni di sostegno e preparatorie fino al 100%

     3.6. Costi ammissibili

     I costi ammissibili coprono soltanto i costi reali dei lavori eseguiti nell’ambito del contratto. I contraenti, i contraenti associati e i subcontraenti non possono rivendicare il costo che figura in preventivo o il costo commerciale. I costi ammissibili sono ripartiti nelle quattro categorie seguenti:

     3.6.1. Costi per le apparecchiature

     Le spese per le apparecchiature acquistate o in locazione che possono essere direttamente correlate all’esecuzione del progetto possono essere addebitate come costi diretti. I costi ammissibili per le apparecchiature in locazione non devono superare i costi ammissibili per il loro acquisto.

     3.6.2. Costi per il personale

     I costi delle ore effettive dedicate unicamente al progetto da parte del personale scientifico, in possesso di laurea o del personale tecnico e dei lavoratori manuali alle dirette dipendenze del contraente possono essere imputati. Qualsiasi costo di personale supplementare, ad esempio le borse di studio, deve essere preventivamente approvato per iscritto dalla Commissione. Tutte le ore di lavoro imputate devono essere registrate e certificate.

     3.6.3. Costi operativi

     I costi operativi direttamente correlati all’esecuzione del progetto comprendono esclusivamente i costi:

     a) delle materie prime;

     b) del materiale di secondaria importanza oggetto di consumo regolare;

     c) di uso del materiale corrente;

     d) dell’energia;

     e) di manutenzione o riparazione di apparecchiature;

     f) di trasporto di apparecchiature o prodotti;

     g) di modifica e trasformazione di apparecchiature esistenti;

     h) servizi informatici;

     i) di locazione di apparecchiature;

     j) per analisi di vario tipo;

     k) per esami e test speciali;

     l) di assistenza da parte di terzi;

     m) di viaggio e di soggiorno.

     3.6.4. Costi indiretti

     Tutte le altre spese (“costi generali”) che possono presentarsi in relazione al progetto e che non sono specificamente identificate nelle categorie precedenti sono coperte da una somma forfettaria pari al 30% dei costi per il personale ammissibili di cui al punto 3.6.2.

     3.7. Relazioni tecniche

     Per i progetti di ricerca, pilota e dimostrativi di cui al punto 1.5 il contraente o i contraenti devono presentare relazioni semestrali che documentino i progressi tecnici compiuti. Dopo completamento dei lavori, deve essere fornita una relazione finale comprendente la valutazione dello sfruttamento e dell’impatto. Questa relazione è pubblicata dalla Commissione integralmente o sotto forma di riassunto, a seconda della pertinenza strategica del progetto. La decisione è adottata dalla Commissione previa consultazione, ove necessario, del gruppo consultivo pertinente. Ove opportuno, possono essere chieste e pubblicate relazioni finali sulle misure di accompagnamento e sulle azioni di sostegno e preparatorie.

 

     4. ESAMI ANNUALI, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

     La Commissione effettua un esame annuale delle attività del programma e dei progressi dei lavori di RST. La relazione contenente l’esame annuale è trasmessa al comitato.

     E’ effettuato un monitoraggio del programma, compresa una stima dei benefici previsti. Una relazione di monitoraggio è elaborata per la fine del 2006 e successivamente ogni cinque anni. Queste relazioni sono trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato ed ai gruppi consultivi.

     Dopo completamento dei progetti finanziati per ogni periodo quinquennale e per la prima volta nel 2008 è effettuata una valutazione del programma. Si devono anche valutare i benefici della RST per la società e per i settori pertinenti. La relazione di valutazione è pubblicata.

     La Commissione elabora il mandato per il monitoraggio e la valutazione; in questi due compiti la Commissione è assistita dal comitato. Sia il monitoraggio che la valutazione sono effettuati da gruppi di esperti altamente qualificati nominati dalla Commissione.

 

     5. CLAUSOLA TRANSITORIA

     La Commissione adotta opportune misure per garantire una transizione fluida dai programmi di RST CECA al programma. I contratti CECA ancora in corso alla scadenza del trattato CECA sono gestiti dalla Commissione conformemente ai loro specifici obblighi contrattuali, al fine di armonizzare la gestione dei contratti CECA e dei contratti conclusi nell’ambito del programma.

 

Appendice A

Programma di ricerca del Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio

 

     Definizione dei termini “carbone” e “acciaio”

     1. CARBONE

     a) Carbon fossile

     b) Bricchette di carbon fossile

     c) Coke e semi-coke derivati dal carbon fossile

     d) Lignite

     e) Bricchette di lignite

     f) Coke e semi-coke derivati dalla lignite.

     g) Argillite petrolifera. [1]

     Il termine “carbon fossile” comprende i carboni di alto rango e i carboni “A” di medio rango (carboni sub-bituminosi) del “Sistema di codificazione internazionale del carbone” della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. Il termine “lignite” comprende i carboni di basso rango “C” (orto-ligniti) e i carboni di basso rango “B” (meta-ligniti) della stessa classificazione. Per la lignite, il programma si applica soltanto alla lignite utilizzata per la produzione di elettricità o la produzione combinata di calore ed elettricità e non a quella destinata alla fabbricazione di bricchette o semi-coke.

 

     2. FERRO E ACCIAIO

     a) Materie prime per la produzione di ferro e acciaio come minerale di ferro, acciaio spugnoso e rottami di ferro;

     b) ghisa (compresa ghisa liquida) e ferroleghe;

     c) prodotti di ferro grezzi e semilavorati, acciai ordinari e speciali (compresi i prodotti per il reimpiego e la rilaminazione) come getti di acciaio liquidi di colata continua o ottenuti con processi diversi e prodotti semilavorati come blumi, billette, barre, bramme e nastri;

     d) prodotti finiti a caldo di ferro, acciai ordinari e speciali (prodotti rivestiti o non rivestiti, esclusi getti di acciaio, prodotti di fucinatura e prodotti di metallurgia delle polveri), come rotaie, palancole, prodotti di fucinatura, barre, vergella, piatti e larghi piatti, nastri e lamiere e tondi e quadri per tubi;

     e) prodotti finiti di ferro, acciai ordinari o speciali (rivestiti o non rivestiti) come nastri e lamiere laminati a freddo e lamiere magnetiche;

     f) prodotti della prima trasformazione dell’acciaio atti a rafforzare la posizione competitiva dei prodotti di ferro e acciaio di cui sopra, come prodotti tubulari, prodotti trafilati e lucidi, prodotti laminati o lavorati a freddo.

 

Appendice B

Programma di ricerca del Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio

Priorità scientifico/tecniche e socio-economiche

 

     Rst carbone

     La ricerca e lo sviluppo tecnologico sono un grande strumento per sostenere gli obiettivi energetici della Comunità in materia di approvvigionamento, conversione e utilizzazione competitive ed ecologiche del carbone comunitario. Inoltre, la crescente dimensione internazionale del mercato del carbone e la scala mondiale dei problemi cui è confrontato significano che l’Unione europea deve assumere un ruolo guida per far fronte alle sfide legate alle moderne tecniche, alla sicurezza in miniera e alla protezione dell’ambiente sulla scena mondiale, predisponendo il trasferimento del know-how necessario per ulteriori progressi tecnologici e migliori condizioni di lavoro (salute e sicurezza) e per una maggiore protezione ambientale. I settori prioritari sono riportati nei successivi punti da 1 a4; l’ordine in cui figurano non conferisce loro carattere prioritario rispetto agli altri.

 

     1. MIGLIORARE LA POSIZIONE COMPETITIVA DEL CARBONE COMUNITARIO

     L’obiettivo è ridurre i costi di produzione totali dell’estrazione mineraria, migliorare la qualità dei prodotti e ridurre i costi dell’impiego del carbone. I progetti di ricerca concernono l’intera catena di produzione del carbone:

     - tecniche moderne di prospezione dei giacimenti,

     - pianificazione mineraria integrata,

     - tecnologie di abbattimento ed estrazione ad alto rendimento e fortemente automatizzate che corrispondono alla particolare geologia dei giacimenti europei di carbon fossile,

     - adeguate tecnologie di armatura,

     - sistemi di trasporto,

     - servizi di alimentazione elettrica, sistemi di comunicazione e informazione, trasmissione, monitoraggio e controllo del processo,

     - tecniche di preparazione del carbone orientate alle esigenze dei mercati di consumo,

     - conversione del carbone,

     - combustione del carbone.

     I progetti di ricerca mirano anche al progresso scientifico e tecnologico per migliorare la conoscenza del comportamento e il controllo dei giacimenti con riferimento a parametri quali: pressione delle rocce, emissione di gas, rischio di esplosione, aerazione e tutti gli altri fattori che influenzano le operazione minerarie. I progetti di ricerca con questi obiettivi devono presentare prospettive di risultati applicabili a breve-medio termine ad una parte considerevole della produzione comunitaria.

     E’ data preferenza a progetti che promuovono almeno uno dei seguenti obiettivi:

     a) l’integrazione di singole tecniche in sistemi e metodi e lo sviluppo di metodi di estrazione integrati;

     b) una sostanziale riduzione dei costi di produzione;

     c) benefici in termini di sicurezza in miniera e ambiente.

 

     2. SALUTE E SICUREZZA NELLE MINIERE

     Gli sviluppi di cui sopra devono essere accompagnati da un adeguato sforzo in materia di sicurezza in miniera, controllo dei gas, aerazione e climatizzazione. Le condizioni di lavoro in sotterraneo richiedono inoltre uno specifico miglioramento degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.

 

     3. PROTEZIONE EFFICACE DELL’AMBIENTE E SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO AL CARBONE COME FONTE ENERGETICA PULITA

     I progetti di ricerca con questo obiettivo mirano a minimizzare l’impatto delle operazioni minerarie e dell’impiego di carbone nella Comunità sull’atmosfera, sull’acqua e sulla superficie in una strategia di gestione integrata anti-inquinamento. In relazione al costante processo di ristrutturazione dell’industria carboniera comunitaria, la ricerca mira anche a minimizzare l’impatto ambientale delle miniere sotterranee destinate alla chiusura.

     Viene data preferenza a progetti che concernono:

     a) la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, in particolare metano, dai giacimenti di carbone;

     b) il reinserimento nella miniera dei rifiuti minerari, delle ceneri volanti e dei prodotti di desolforazione nonché, se del caso, di altre forme di rifiuti;

     c) la sistemazione delle scorie di miniera e l’uso industriale dei residui della produzione e del consumo di carbone;

     d) la protezione delle falde freatiche e la depurazione delle acque di drenaggio delle miniere;

     e) la riduzione dell’impatto ambientale degli impianti che usano principalmente carbone e lignite prodotti nella Comunità;

     f) la protezione degli impianti di superficie dagli effetti di subsidenza a breve e lungo termine;

     g) la riduzione delle emissioni dovute all’utilizzazione del carbone.

 

     4. GESTIONE DELLA DIPENDENZA ESTERNA DALL’APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA

     I progetti di ricerca con questo obiettivo concernono le prospettive di approvvigionamento energetico a lungo termine e la valorizzazione in termini economici, energetici e ambientali, delle risorse carboniere che non possono essere estratte in maniera economica con le tecniche minerarie convenzionali. I progetti comprendono studi, definizione di strategie, ricerca fondamentale e applicata e sperimentazione di tecniche innovative che offrono prospettive di valorizzazione delle risorse carboniere della Comunità.

     La preferenza è data a progetti che integrano tecniche complementari come assorbimento di metano o biossido di carbonio, estrazione di metano dal letto di carbone, gassificazione del carbone in sotterraneo, ecc.

 

Appendice C

Programma di ricerca del Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio

Priorità scientifico/tecniche e socio-economiche

 

     Rst acciaio

     Con l’obiettivo generale di aumentare la competitività e contribuire allo sviluppo sostenibile, la RST conferisce particolare importanza allo sviluppo di tecnologie nuove o migliorate per garantire una produzione di acciaio e prodotti derivati economica, pulita e sicura, caratterizzata da prestazioni sempre migliori, idoneità all’impiego, soddisfazione dei consumatori, maggiore durata, recupero agevole e riciclo. I settori prioritari sono riportati nei successivi punti da 1 a 3; l’ordine in cui figurano non conferisce loro carattere prioritario rispetto agli altri.

 

     1. TECNICHE NUOVE E MIGLIORATE DI FABBRICAZIONE DELL’ACCIAIO E DI FINITURA

     La RST deve mirare a migliorare i processi di produzione dell’acciaio per aumentare sia la qualità del prodotto che la produttività. La riduzione delle emissioni, del consumo di energia e dell’impatto ambientale nonché un migliore uso delle materie prime e la conservazione delle risorse devono costituire parte integrante degli sviluppi. I progetti di ricerca devono riguardare i seguenti settori:

     - nuovi e più efficaci processi di riduzione del minerale di ferro,

     - processi e operazioni di fabbricazione della ghisa,

     - processi del forno elettrico ad arco,

     - processi di fabbricazione dell’acciaio,

     - tecniche di metallurgia secondaria,

     - tecniche di colata continua e di colata semifinita, con e senza laminazione diretta,

     - tecniche di laminazione, finitura e rivestimento,

     - tecniche di laminazione a caldo e freddo, processi di decapaggio e finitura,

     - strumentazione, controllo e automazione dei processi,

     - manutenzione e affidabilità delle linee di produzione.

 

     2. RST E UTILIZZAZIONE DELL’ACCIAIO

     La RST sull’utilizzazione dell’acciaio è essenziale per rispondere alle future esigenze dei consumatori e creare nuove opportunità di mercato. I progetti di ricerca devono riguardare i seguenti settori:

     - nuovi tipi di acciaio per applicazioni complesse,

     - proprietà dell’acciaio, ad esempio proprietà meccaniche a basse ed alte temperature come resistenza e resilienza, fatica, usura, scorrimento, corrosione e resistenza alla frattura,

     - prolungamento della durata, in particolare migliorando la resistenza al calore e alla corrosione degli acciai e delle strutture di acciaio,

     - acciaio contenente compositi e strutture sandwich,

     - modelli di simulazione predittiva delle microstrutture e delle proprietà meccaniche,

     - sicurezza strutturale e metodi di progettazione, in particolare con riferimento alla resistenza a incendi e terremoti,

     - tecnologie concernenti la lavorazione, la saldatura e la giunzione di acciaio e altri materiali,

     - normalizzazione di prove e metodi di valutazione.

 

     3. CONSERVAZIONE DI RISORSE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

     La conservazione di risorse, la tutela dell’ecosistema e gli aspetti di sicurezza devono costituire parte integrante dei lavori di RST sia per la produzione di acciaio che per il suo impiego. I progetti di ricerca devono riguardare i seguenti settori:

     - tecniche di riciclo dell’acciaio dismesso di varia provenienza e classificazione del rottame di acciaio,

     - tipi di acciaio e progettazione di strutture assemblate che facilitino il recupero agevole del rottame di acciaio e la sua riconversione in acciaio utilizzabile,

     - controlli e protezione dell’ambiente sul posto di lavoro e nelle vicinanze,

     - recupero di siti siderurgici,

     - miglioramento delle condizioni di lavoro e della qualità della vita sul posto di lavoro,

     - metodi ergonomici,

     - salute e sicurezza sul posto di lavoro,

     - riduzione dell’esposizione alle emissioni sul lavoro.

 

 

Dichiarazioni

 

     1. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sui contributi al Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio da parte dei nuovi paesi aderenti:

     “Durante i negoziati di adesione gli adeguati contributi al patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio e, eventualmente, alla CECA in liquidazione, sono stabiliti tenendo conto di situazioni analoghe verificatesi in passato.”

     2. Dichiarazione della Commissione sul punto 1, paragrafo 2 dell’allegato I relativo alle misure necessarie per l’applicazione della presente decisione:

     “La Commissione fornirà un vademecum contenente l’indicazione delle procedure in vigore al 23 luglio 2002 applicabili alla liquidazione della CECA.”

     3. Dichiarazione della Commissione sul punto 7 della scheda dell’allegato II della decisione che stabilisce gli orientamenti finanziari per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio:

     “La Commissione elaborerà una relazione ogni trimestre che fornirà una sintesi della gestione delle operazioni effettuate nel corso del trimestre e in forma cumulativa nell’anno in questione, con riferimento alle condizioni di mercato verificatesi nel suddetto periodo e previste per il periodo successivo. Tali relazioni saranno trasmesse agli Stati membri entro tre mesi dalla fine del periodo sopra indicato.”

     4. Dichiarazione della Commissione sull’appendice dell’allegato III della decisione che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio:

     “La Commissione conferma che, nella prossima revisione degli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio, sarà riesaminata la questione sollevata dal Portogallo sulla revisione della definizione di acciaio nell’appendice A.”

     5. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio:

     “L’Austria e la Spagna hanno indicato che la decisione in questione richiede l’espletamento di talune procedure nazionali.

     È pertanto inteso che la decisione ha efficacia, per l’Austria e la Spagna, solo una volta notificato al presidente del Consiglio l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure nazionali.”


[1] Lettera aggiunta dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.