§ 20.7.94 – Regolamento 6 dicembre 2004, n. 2080.
Regolamento (CE) n. 2080/2004 della Commissione che adegua il regolamento (CE) n. 2298/2001, recante modalità particolari per l’esportazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.7 politica di sviluppo
Data:06/12/2004
Numero:2080


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.7.94 – Regolamento 6 dicembre 2004, n. 2080.

Regolamento (CE) n. 2080/2004 della Commissione che adegua il regolamento (CE) n. 2298/2001, recante modalità particolari per l’esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare, a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea.

(G.U.U.E. 7 dicembre 2004, n. L 360).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

     visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) L’adesione alla Comunità della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso: «i nuovi Stati membri») rende necessario adeguare il regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione e introdurre talune diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.

     (2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2298/2001,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2298/2001, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Nel documento utilizzato per la domanda della restituzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999 e in aggiunta ai requisiti dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la casella 20 della domanda di titolo e il titolo stesso recano una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Aiuto alimentare comunitario — Azione n. …/… o Aiuto alimentare nazionale

     Il numero dell’azione da indicare è quello specificato nel bando di gara. Nella casella 7 delle domande di titoli e dei titoli deve essere indicato il paese di destinazione.».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004. Esso non incide, tuttavia, sulla validità dei documenti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2298/2001, presentati fra il 1° maggio 2004 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.