Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.7 politica di sviluppo |
Data: | 06/12/2004 |
Numero: | 2080 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 20.7.94 – Regolamento 6 dicembre 2004, n. 2080.
Regolamento (CE) n. 2080/2004 della Commissione che adegua il regolamento (CE) n. 2298/2001, recante modalità particolari per l’esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare, a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea.
(G.U.U.E. 7 dicembre 2004, n. L 360).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) L’adesione alla Comunità della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso: «i nuovi Stati membri») rende necessario adeguare il
(2) Occorre pertanto modificare il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 3 del
«3. Nel documento utilizzato per la domanda della restituzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Aiuto alimentare comunitario — Azione n. …/… o Aiuto alimentare nazionale
Il numero dell’azione da indicare è quello specificato nel bando di gara. Nella casella 7 delle domande di titoli e dei titoli deve essere indicato il paese di destinazione.».
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004. Esso non incide, tuttavia, sulla validità dei documenti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del