§ 20.7.15 - Regolamento 17 luglio 1998, n. 1658.
Regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.7 politica di sviluppo
Data:17/07/1998
Numero:1658


Sommario
Art. 1.      1. La Comunità cofinanzia con organizzazioni non governative europee che operano nel settore dello sviluppo (ONG), definite all'articolo 3, azioni sul campo volte a soddisfare le esigenze [...]
Art. 2.      1. Le azioni cofinanziate nei paesi in via di sviluppo e che devono essere attivate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, riguardano soprattutto lo sviluppo locale, rurale e urbano, nei settori [...]
Art. 3.      1. Nell'ambito della cooperazione possono beneficiare di un cofinanziamento a norma del presente regolamento le organizzazioni non governative per le quali ricorrono i seguenti presupposti
Art. 4.      1. Il cofinanziamento comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 può riguardare, in valuta o in moneta locale
Art. 5.      Il cofinanziamento comunitario a norma del presente regolamento è concesso sotto forma di aiuti non rimborsabili, e anche di contributi ai capitali d'esercizio nell'ambito di progetti di [...]
Art. 6.      1. La Commissione ha il compito di istruire, decidere e gestire il cofinanziamento delle azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in [...]
Art. 7.      1. Durante il secondo semestre, alla fine di ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio comprendente l'indicazione delle ONG [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      La Commissione procede regolarmente a valutazioni di azioni cofinanziate dalla Comunità per stabilire se gli obiettivi delle azioni sono stati raggiunti e per fornire linee direttrici volte a [...]
Art. 12.      La Commissione presenta, tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, al Parlamento e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità nel quadro del [...]
Art. 13.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.7.15 - Regolamento 17 luglio 1998, n. 1658.

Regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (PVS).

(G.U.C.E. 30 luglio 1998, n. L 213).

 

Art. 1.

     1. La Comunità cofinanzia con organizzazioni non governative europee che operano nel settore dello sviluppo (ONG), definite all'articolo 3, azioni sul campo volte a soddisfare le esigenze fondamentali delle popolazioni svantaggiate nei paesi in via di sviluppo. Saranno proposte in via prioritaria le azioni che emanano da un'iniziativa dei partner nei paesi in via di sviluppo. Tali azioni, proposte dalle ONG europee e svolte in collaborazione con i loro partner nei paesi in via di sviluppo, hanno come obiettivo la lotta contro la povertà e il miglioramento del tenore di vita e della capacità di sviluppo endogeno dei beneficiari.

     2. La Comunità cofinanzia con ONG europee, definite nell'articolo 3, anche azioni di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica europea sui problemi dello sviluppo nei paesi in via di sviluppo e nelle relazioni tra questi ultimi e i paesi industrializzati. Tali azioni, proposte dalle ONG europee, hanno lo scopo di mobilitare l'opinione pubblica europea a favore dello sviluppo, di strategie e azioni che abbiano un impatto positivo sulle popolazioni dei paesi in via di sviluppo.

     3. La Comunità cofinanzia inoltre azioni intese a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le ONG degli Stati membri e tra queste ultime e le istituzioni comunitarie.

 

     Art. 2.

     1. Le azioni cofinanziate nei paesi in via di sviluppo e che devono essere attivate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, riguardano soprattutto lo sviluppo locale, rurale e urbano, nei settori sociali ed economici, la valorizzazione delle risorse umane, in particolare mediante azioni di formazione, e il sostegno istituzionale ai partner locali nei paesi in via di sviluppo.

Nell'ambito di questi diversi settori d'intervento, pur privilegiando il criterio della qualità dell'azione, un'attenzione particolare viene prestata agli orientamenti riguardanti:

     - il rafforzamento della società civile e dello sviluppo partecipativo, la promozione e la difesa dei diritti dell'uomo e della democrazia;

     - il ruolo della donna nello sviluppo;

     - lo sviluppo sostenibile.

E' prestata anche attenzione particolare:

     - alla difesa delle culture minacciate, in particolare alle culture indigene in pericolo,

     - alla protezione e al miglioramento della situazione e dei diritti dei bambini nei paesi in via di sviluppo.

     2. Le attività di sensibilizzazione e di informazione dell'opinione pubblica di tutti gli Stati membri da attuare a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 si rivolgono a gruppi ben definiti, hanno argomenti chiaramente definiti, si basano su un'analisi equilibrata e un'adeguata conoscenza degli argomenti e dei destinatari e hanno una dimensione europea. Pur privilegiando il criterio della qualità dell'azione si attribuisce particolare interesse alle azioni di sensibilizzazione che:

     - pongono l'accento sull'interdipendenza tra gli Stati membri e i paesi in via di sviluppo;

     - mirano a trasmettere un messaggio atto a mobilitare l'opinione pubblica a favore di un migliore equilibrio Nord-Sud;

     - incoraggiano la collaborazione tra ONG;

     - permettono una partecipazione attiva dei partner dei paesi in via di sviluppo.

     3. Le azioni intese a rafforzare il coordinamento tra le ONG degli Stati membri e le istituzioni comunitarie, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 vertono tra l'altro sul sostegno allo sviluppo di adeguate reti di scambi e di comunicazione.

     4. Il criterio per determinare se un'azione proposta possa essere ammessa al cofinanziamento comunitario deve essere l'impatto che ci si prefigge sullo sviluppo nel paese o nei paesi in via di sviluppo interessati, prestando attenzione:

     - all'impatto sostenibile nella concezione del progetto;

     - alla chiara definizione e al controllo degli obiettivi e degli indicatori dei risultati raggiunti per tutti i progetti;

     - alla coerenza con altre azioni in materia di sviluppo da parte di agenti decentrati, evitando nello stesso tempo incoerenze con altri strumenti della cooperazione comunitaria.

 

     Art. 3.

     1. Nell'ambito della cooperazione possono beneficiare di un cofinanziamento a norma del presente regolamento le organizzazioni non governative per le quali ricorrono i seguenti presupposti:

     - essere costituite in organizzazioni autonome senza scopo di lucro in uno Stato membro secondo la legislazione in vigore in tale Stato;

     - essi devono avere la propria sede centrale in un paese ammissibile. Detta sede deve rappresentare il centro principale di tutte le decisioni relative alle azioni cofinanziate, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità. [1]

     - La quota maggioritaria dei loro finanziamenti deve provenire da un paese ammissibile secondo la definizione del regolamento (CE) n. 2110/2005. [2]

     2. Per stabilire se una ONG può fruire di un cofinanziamento sono presi altresì in considerazione i seguenti elementi:

     - la sua capacità di mobilitare la solidarietà effettiva dell'opinione pubblica europea per le sue attività nel settore dello sviluppo;

     - la priorità che essa accorda allo sviluppo e la sua esperienza in materia;

     - la sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria;

     - per quanto possibile, la sua conoscenza del settore e del paese interessati;

     - la sua capacità di sostenere azioni in materia di sviluppo proposte dai partner stabiliti nei paesi in via di sviluppo, nonché la natura e la portata dei suoi legami con organizzazioni analoghe nei paesi in via di sviluppo.

     3. L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005. [3]

 

     Art. 4.

     1. Il cofinanziamento comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 può riguardare, in valuta o in moneta locale:

     - spese d'investimento,

     - spese di funzionamento legate agli investimenti, controllando che i progetti restino vitali dopo la cessazione dell'aiuto esterno,

     - qualsiasi spesa necessaria alla buona esecuzione delle azioni cofinanziate, ivi comprese le spese amministrative dell'ONG o delle reti di ONG.

Nel caso specifico di una variazione di portata eccezionale del tasso di cambio a detrimento dei beneficiari finali dei progetti nei paesi in via di sviluppo, la Commissione può a richiesta dell'ONG interessata, adottare i provvedimenti del caso per neutralizzare gli effetti di una siffatta variazione.

     2. L'ONG con la quale è concluso il contratto di cofinanziamento informa i partner del contributo comunitario all'azione.

     3. L'ONG incoraggia sistematicamente gli interessati o i partner nei paesi in via di sviluppo, che costituiscono i beneficiari finali dell'azione, a fornire un contributo finanziario o in natura entro i limiti delle loro possibilità e in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione.

 

     Art. 5.

     Il cofinanziamento comunitario a norma del presente regolamento è concesso sotto forma di aiuti non rimborsabili, e anche di contributi ai capitali d'esercizio nell'ambito di progetti di microfinanziamenti. Per quanto riguarda i progetti di microfinanziamenti cofinanziati con ONG europee che prevedono interamente o parzialmente la costituzione e la gestione di un capitale d'esercizio da parte del partner locale nei paesi in via di sviluppo, gli importi dei miniprestiti rimborsati dai beneficiari finali al capitale d'esercizio possono essere riutilizzati per nuovi miniprestiti a favore di altri beneficiari finali.

 

     Art. 6.

     1. La Commissione ha il compito di istruire, decidere e gestire il cofinanziamento delle azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, tenendo conto delle caratteristiche e delle specificità delle ONG e in special modo del loro contributo finanziario a dette azioni. Di regola, la decisione se promuovere o meno un'azione viene adottata entro 6 mesi dal momento della ricezione della domanda. Tuttavia, se al momento dell'istruzione del fascicolo la domanda risulta incompleta, il suddetto termine decorre a partire dalla ricezione delle informazioni richieste. In caso di decisione sfavorevole, quest'ultima dev'essere corredata di una motivazione verificabile.

     2. Ogni contratto di cofinanziamento concluso a norma del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco secondo le consuete modalità stabilite dalla Commissione nell'ambito delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     3. La percentuale di partecipazione comunitaria non supera normalmente il 50% dei costi totali o il 75% dei contributi finanziari totali salvo casi eccezionali. Anche in questi casi, l'ONG fornisce un contributo significativo al suo progetto e quello comunitario non può superare l'85% dei contributi finanziari complessivi.

     4. Le decisioni relative al cofinanziamento comunitario di progetti e programmi [programmi pluriennali, azioni congiunte, doni globali (block grants)] per importi superiori a 2 milioni di ecu sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9.

     5. La Commissione informa gli Stati membri ogni tre mesi dei progetti e programmi di cofinanziamento approvati, con indicazione dei relativi importi, della loro natura, del paese beneficiario e del partner. Tali informazioni sono corredate di un allegato in cui sono chiaramente illustrati i progetti o programmi che superano 1 milione di ecu.

 

     Art. 7.

     1. Durante il secondo semestre, alla fine di ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio comprendente l'indicazione delle ONG che beneficiano del cofinanziamento, la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio precedente una valutazione dell'esecuzione del presente regolamento nel corso di detto esercizio e gli orientamenti generali per l'anno successivo. Tale relazione annuale fornisce, per quanto attiene alle donazioni globali, l'elenco delle ONG assegnatarie, mentre l'elenco dei progetti finanziati da tali donazioni globali deve figurare nella relazione dell'anno successivo. La relazione espone le conclusioni delle valutazioni esterne effettuate.

     2. La Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all'articolo 10, adotta le decisioni relative agli orientamenti generali per l'anno successivo e alla revisione delle condizioni generali.

 

     Art. 8. [4]

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 9. [5]

     [1. Ove sia fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 8.

     2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

     3. a) La Commissione adotta le misure previste che sono immediatamente applicabili.

     b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

     - la Commissione differisce di un mese a decorrere da tale comunicazione l'applicazione delle misure da essa decise;

     - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.]

 

     Art. 10. [6]

     [1. Ove sia fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 8.

     2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

     3. a) La Commissione adotta le misure previste che sono immediatamente applicabili.

     b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

     - la Commissione può differire di un mese, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

     - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.]

 

     Art. 11.

     La Commissione procede regolarmente a valutazioni di azioni cofinanziate dalla Comunità per stabilire se gli obiettivi delle azioni sono stati raggiunti e per fornire linee direttrici volte a rendere più efficaci le azioni future. La Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 8 un riassunto delle valutazioni effettuate, che questo potrebbe eventualmente esaminare. Le relazioni valutative sono a disposizione degli Stati membri che le richiedono.

 

     Art. 12.

     La Commissione presenta, tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, al Parlamento e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità nel quadro del presente regolamento, corredata di suggerimenti relativi all'avvenire del regolamento e, se necessario, presenta delle proposte di modifiche da apportarvi.

 

     Art. 13.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Trattino così sostituito dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[2] Trattino così sostituito dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[3] Paragrafo aggiunto dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[5] Articolo abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[6] Articolo abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1882/2003.