§ 20.6.544 - Decisione 15 luglio 2008, n. 805.
Decisione n. 2008/805/CE del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:15/07/2008
Numero:805


Sommario
Art. 1. È approvata la firma, a nome della Comunità, dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con riserva [...]
Art. 2. 1. La posizione che la Comunità deve assumere nel Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e nel comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo è determinata dal Consiglio, sulla base di una proposta [...]
Art. 3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione
Art. 4. Per quanto riguarda gli elementi che rientrano nella competenza della Comunità, l’accordo è applicato a titolo provvisorio secondo quanto previsto dal suo articolo 243, paragrafo 3, in attesa [...]


§ 20.6.544 - Decisione 15 luglio 2008, n. 805.

Decisione n. 2008/805/CE del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra

(G.U.U.E. 30 ottobre 2008, n. L 289)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, l’articolo 133, paragrafi 1, 5 e 6, e l’articolo 181, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per accordi di partenariato economico con i paesi ACP.

(2) I negoziati si sono conclusi e il 16 dicembre 2007 è stato siglato l’accordo di partenariato economico (di seguito «l’accordo») tra gli Stati del CARIFORUM (Antigua e Barbuda, Commonwealth delle Bahamas, Barbados, Belize, Commonwealth di Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Repubblica della Guyana, Repubblica di Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Repubblica di Suriname e Repubblica di Trinidad e Tobago), da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra.

(3) In forza dell’articolo 243, paragrafo 4, dell’accordo, alcuni elementi dello stesso sono stati applicati sulla base del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1).

(4) L’articolo 243, paragrafo 3, dell’accordo prevede l’applicazione provvisoria dell’accordo in attesa della sua entrata in vigore.

(5) È opportuno che l’accordo sia firmato a nome della Comunità e applicato, per quanto riguarda gli elementi che rientrano nella competenza della Comunità, a titolo provvisorio, con riserva della sua successiva conclusione.

(6) L’accordo non dovrebbe pregiudicare i diritti degli investitori degli Stati membri dell’Unione europea a usufruire di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da un accordo in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro e uno Stato del CARIFORUM. Gli Stati

membri possono mantenere e concludere tali accordi se e in quanto conformi al diritto comunitario,

DECIDE:

 

Art. 1.

È approvata la firma, a nome della Comunità, dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

 

     Art. 2.

1. La posizione che la Comunità deve assumere nel Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e nel comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo è determinata dal Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, in conformità delle corrispondenti disposizioni del trattato.

(1) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

2. Ai fini dell’articolo 228, paragrafo 4, dell’accordo, il presidente del Consiglio e un membro della Commissione esercitano congiuntamente la presidenza di turno del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e presentano la posizione della Comunità in conformità del trattato. Ai fini dell’articolo 230, paragrafo 2, dell’accordo, un rappresentante della Commissione esercita la presidenza di turno del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e presenta la posizione della Comunità.

 

     Art. 3.

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

 

     Art. 4.

Per quanto riguarda gli elementi che rientrano nella competenza della Comunità, l’accordo è applicato a titolo provvisorio secondo quanto previsto dal suo articolo 243, paragrafo 3, in attesa dell’espletamento delle procedure relative alla sua conclusione. La Commissione pubblica un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.