Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 15/07/2008 |
Numero: | 805 |
Sommario |
Art. 1. È approvata la firma, a nome della Comunità, dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con riserva [...] |
Art. 2. 1. La posizione che la Comunità deve assumere nel Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e nel comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo è determinata dal Consiglio, sulla base di una proposta [...] |
Art. 3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione |
Art. 4. Per quanto riguarda gli elementi che rientrano nella competenza della Comunità, l’accordo è applicato a titolo provvisorio secondo quanto previsto dal suo articolo 243, paragrafo 3, in attesa [...] |
§ 20.6.544 - Decisione 15 luglio 2008, n. 805.
Decisione n. 2008/805/CE del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra
(G.U.U.E. 30 ottobre 2008, n. L 289)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, l’articolo 133, paragrafi 1, 5 e 6, e l’articolo 181, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per accordi di partenariato economico con i paesi ACP.
(2) I negoziati si sono conclusi e il 16 dicembre 2007 è stato siglato l’accordo di partenariato economico (di seguito «l’accordo») tra gli Stati del CARIFORUM (Antigua e Barbuda, Commonwealth delle Bahamas, Barbados, Belize, Commonwealth di Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Repubblica della Guyana, Repubblica di Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Repubblica di Suriname e Repubblica di Trinidad e Tobago), da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra.
(3) In forza dell’articolo 243, paragrafo 4, dell’accordo, alcuni elementi dello stesso sono stati applicati sulla base del
(4) L’articolo 243, paragrafo 3, dell’accordo prevede l’applicazione provvisoria dell’accordo in attesa della sua entrata in vigore.
(5) È opportuno che l’accordo sia firmato a nome della Comunità e applicato, per quanto riguarda gli elementi che rientrano nella competenza della Comunità, a titolo provvisorio, con riserva della sua successiva conclusione.
(6) L’accordo non dovrebbe pregiudicare i diritti degli investitori degli Stati membri dell’Unione europea a usufruire di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da un accordo in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro e uno Stato del CARIFORUM. Gli Stati
membri possono mantenere e concludere tali accordi se e in quanto conformi al diritto comunitario,
DECIDE:
È approvata la firma, a nome della Comunità, dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
1. La posizione che la Comunità deve assumere nel Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e nel comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo è determinata dal Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, in conformità delle corrispondenti disposizioni del trattato.
(1) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.
2. Ai fini dell’articolo 228, paragrafo 4, dell’accordo, il presidente del Consiglio e un membro della Commissione esercitano congiuntamente la presidenza di turno del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e presentano la posizione della Comunità in conformità del trattato. Ai fini dell’articolo 230, paragrafo 2, dell’accordo, un rappresentante della Commissione esercita la presidenza di turno del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e presenta la posizione della Comunità.
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.
Per quanto riguarda gli elementi che rientrano nella competenza della Comunità, l’accordo è applicato a titolo provvisorio secondo quanto previsto dal suo articolo 243, paragrafo 3, in attesa dell’espletamento delle procedure relative alla sua conclusione. La Commissione pubblica un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.