§ 20.6.515 - Decisione 27 febbraio 2006, n. 324.
Decisione n. 2006/324/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:27/02/2006
Numero:324


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 20.6.515 - Decisione 27 febbraio 2006, n. 324.

Decisione n. 2006/324/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe generali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

(G.U.U.E. 5 maggio 2006, n. L 120).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

      (1) Il 22 marzo 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’OMC ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 nel corso del processo di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

      (2) La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell’articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

      (3) La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del (GATT) 1994. È pertanto opportuno approvare tale accordo.

      (4) Le misure necessarie all’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe generali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea per il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea.

     Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     La Commissione adotta le modalità di applicazione dell’accordo in forma di scambio di lettere conformemente alla procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, o in caso di contingente tariffario 1604 20, all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione.

 

          Art. 3.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali o dal comitato competente istituito dal corrispondente articolo del regolamento recante organizzazione comune dei mercati per il prodotto interessato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 4.

     1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 5.

     Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

 

 

ACCORDO [1]

 

     in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe generali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

 

A. Lettera della Comunità europea

 

     Bangkok, 16 marzo 2006

 

     Egregio signore,

     A seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e il Regno di Thailandia (Thailandia) ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea, la CE e la Thailandia convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

     La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente della CE 15.

     La CE conviene di integrare nel suo elenco per la CE 25 le concessioni contenute nell’allegato del presente accordo.

     La Thailandia accetta gli elementi di base dell’approccio seguito dalla CE per adeguare gli obblighi GATT della CE 15 e quelli della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca a seguito del recente allargamento della CE: calcolo sulla base netta degli impegni all’esportazione; calcolo sulla base netta dei contingenti tariffari; aggregazione degli impegni per gli aiuti nazionali.

     Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui la CE e la Thailandia avranno scambiato lettere di approvazione, dopo che le parti lo avranno esaminato conformemente alle rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune siano messe in atto entro il 1° gennaio 2006 e in ogni caso non oltre il 1° luglio 2006.

     Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

 

     A nome della Comunità europea

 

 

ALLEGATO

 

     1604 20 70: nuovo contingente tariffario annuo di 2 558 tonnellate, di cui 1 816 tonnellate attribuite alla Thailandia e il resto erga omnes, con un dazio contingentale dello 0 % e un dazio fuori contingente del 24 %.

     1604 20 50: nuovo contingente tariffario annuo di 2 275 tonnellate, di cui 1 410 tonnellate attribuite alla Thailandia e il resto erga omnes, con un dazio contingentale dello 0 % e un dazio fuori contingente del 25 %.

     1006 10 (risone): nuovo contingente tariffario annuo (erga omnes) di 7 tonnellate, con un dazio contingentale del 15 %.

     1006 20 (riso semigreggio): nuovo contingente tariffario annuo (erga omnes) di 1 634 tonnellate, con un dazio contingentale del 15 %.

     1006 30 (riso semilavorato/lavorato): aumento del contingente tariffario annuo di 25 516 tonnellate (erga omnes) nel contingente CE 15 attuale, dazio contingentale 0 %.

     Assegnazione nazionale di 1 200 tonnellate alla Thailandia, da integrare al contingente CE 15 attuale di riso semilavorato/ lavorato, dazio contingentale 0 %.

     1006 40 (rotture di riso): un nuovo contingente tariffario di 31 788 tonnellate (erga omnes) nel contingente CE 15 attuale, dazio contingentale 0 %.

 

B. Lettera del Regno di Thailandia

 

     Bangkok, 16 marzo 2006

 

     Egregio signore,

     in riferimento alla Sua lettera, così redatta:

     «A seguito dell’apertura dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e il Regno di Thailandia (Thailandia) ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla CE, la CE e la Thailandia convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

     La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente della CE 15.

     La CE conviene di integrare nel suo elenco per la CE 25 le concessioni contenute nell’allegato del presente accordo.

     La Thailandia accetta gli elementi di base dell’approccio seguito dalla CE per adeguare l’obbligo della CE 15 e quelli della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca a seguito del recente allargamento della CE: calcolo sulla base netta degli impegni all’esportazione; calcolo sulla base netta dei contingenti tariffari; aggregazione degli impegni per gli aiuti nazionali.

     Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui la CE e la Thailandia avranno scambiato lettere di approvazione, dopo che le parti lo avranno esaminato conformemente alle rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune siano messe in atto entro il 1° gennaio 2006 e in ogni caso non oltre il 1° luglio 2006.»

     Mi pregio confermarLe l’accordo del mio governo.

     Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

 

     A nome del Regno di Thailandia

 


[1] L'accordo è entrato in vigore il 16 marzo 2006.