§ 20.6.500 - Regolamento 23 gennaio 2006, n. 161.
Regolamento (CE) n. 161/2006 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 950/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:23/01/2006
Numero:161


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 20.6.500 - Regolamento 23 gennaio 2006, n. 161.

Regolamento (CE) n. 161/2006 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 950/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie, tra l’altro, della Russia

(G.U.U.E. 31 gennaio 2006, n. L 26).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

     vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

A. PROCEDURA

 

     1. Misure in vigore

      (1) A seguito di un’inchiesta («inchiesta iniziale») il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 950/2001, ha istituito un dazio antidumping definitivo del 14,9 % sulle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Russia. A seguito dell’accettazione di un impegno del produttore esportatore russo United Company Siberian Aluminium, Joint Stock Company, la cui ragione sociale nel frattempo è cambiata in Open Joint Stock Company Rusal Sayanal («Sayanal»), la Commissione, con la decisione 2001/381/CE, ha esentato dal dazio antidumping le importazioni provenienti da questo esportatore.

 

     2. Richiesta di riesame intermedio

      (2) Una richiesta di riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 950/2001 è stata presentata dalla Sayanal, un produttore esportatore di fogli e nastri sottili di alluminio oggetto di un impegno sui prezzi e parte del gruppo Russian Aluminium («Rusal»).

      (3) Nella richiesta, presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Sayanal sosteneva che le circostanze relative al dumping che avevano portato all’istituzione delle misure in vigore erano cambiate e che tali cambiamenti erano duraturi. La Sayanal inoltre dichiarava, fornendo elementi di prova a prima vista sufficienti, che un confronto tra il valore normale calcolato sui suoi costi o prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all’esportazione nella Comunità permetterebbe di calcolare un margine di dumping di gran lunga inferiore al livello delle misure in vigore (14,9 %). Essa sosteneva pertanto che per controbilanciare il dumping non era più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, stabilito sul precedente livello del dumping.

 

     3. Apertura

      (4) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che vi erano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione, con avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ha avviato un riesame intermedio parziale, limitato alla verifica delle pratiche di dumping, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e ha avviato l’inchiesta.

      (5) La Commissione ha informato ufficialmente dell’avvio del riesame intermedio il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

      (6) La Commissione ha inoltre inviato un questionario al richiedente e ne ha ricevuto risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e ha effettuato controlli di verifica presso le sedi delle seguenti società:

     — Sayanal, Sayanogorsk, Russia, e sue società collegate all’interno del gruppo Rusal:

     — SAZ, Sayanogorsk, Russia (fonderia di alluminio),

     — Rusal Sayanskaya Folga, Dmitrov, Russia (trasformazione di piccoli rotoli),

     — Trading House Russian Foil, Mosca, Russia,

     — Trading House Safoil, Mosca, Russia,

     — Rual Trade (BVI) Limited, Mosca, Russia,

     — Sibirsky Aluminium GmbH, Düsseldorf, Germania.

 

     4. Periodo dell’inchiesta ai fini del riesame

      (7) L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004 («periodo dell’inchiesta»).

 

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

 

     1. Prodotto in esame

      (8) Il prodotto oggetto dell’attuale riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, vale a dire taluni fogli e nastri sottili di alluminio di spessore pari o superiore a 0,009 mm, ma non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in bobine di larghezza non superiore a 650 mm, originari della Russia, attualmente classificabili al codice NC 7607 11 10.

 

     2. Prodotto simile

      (9) Diversamente dall’inchiesta precedente, la Sayanal e le società ad essa collegate vendevano fogli e nastri sottili di alluminio anche sul mercato interno russo. Il prodotto in esame viene venduto nella CE sotto forma di «bobine di fabbrica», mentre sul mercato interno russo è venduto sotto forma di «piccoli rotoli». I piccoli rotoli sono prodotti a partire da bobine di fabbrica, che vengono tagliate in lunghezze più piccole e imballate per la vendita agli utilizzatori finali. È stato tuttavia rilevato che i fogli e nastri sottili di alluminio in bobine di fabbrica e in piccoli rotoli hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e gli stessi usi.

      (10) Di conseguenza, sia i fogli e i nastri sottili di alluminio prodotti e venduti sul mercato interno russo sia quelli esportati nella Comunità hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e gli stessi usi, e possono pertanto essere considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

 

C. RISULTATI DELL’INCHIESTA

 

     1. Valore normale

      (11) Le vendite sul mercato interno sono effettuate dalla Sayanal, attraverso la Trading House Russian Foil («THRF»), alla Rusal Sayanskaya Folga («RSF»), la quale trasforma le bobine di fabbrica in piccoli rotoli e poi li vende in Russia ad acquirenti indipendenti.

      (12) Le bobine di fabbrica non vengono vendute ad acquirenti indipendenti russi e non si registrano vendite rappresentative di piccoli rotoli ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Non è pertanto possibile effettuare un valido confronto sulla base del tipo di prodotto. Il valore normale è stato quindi costruito, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, sommando ai costi di produzione della società un congruo importo corrispondente alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti.

      (13) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, se «i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non si riflettono adeguatamente nei documenti contabili della parte interessata», i costi di fabbricazione vengono adeguati.

      (14) Dall’inchiesta è emerso che l’elettricità, prodotta nell’impianto idroelettrico della Sayano-Shushenskoe Hydro- Electricity Plant, veniva fatturata alla fonderia collegata a un prezzo molto più basso rispetto a quello applicato in paesi terzi con impianti idroelettrici comparabili. Si è ritenuto che tali prezzi, fissati dalla commissione regionale per l’energia, fossero anormalmente bassi e non rispecchiassero i costi normali. Essi sono stati pertanto adeguati sulla base del prezzo dell’elettricità applicato nel 2004 alle industrie ad alto consumo energetico in un altro mercato rappresentativo, la Norvegia. Detto prezzo era pari a 14 EUR/MWh.

      (15) Per quanto riguarda le spese generali, amministrative e di vendita, esse sono state stabilite in base ai dati forniti dalla società, conformemente alla parte iniziale dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. È stato tuttavia necessario effettuare una modifica per rispecchiare il fatto che, come precisato nel considerando 12, la società non vende lo stesso tipo di rotoli di fogli e nastri sottili di alluminio sul mercato comunitario e su quello russo e che inoltre tali tipi di rotoli sono venduti a stadi commerciali diversi.

      (16) Per lo stesso motivo, anche il profitto sulle vendite effettuate nel mercato interno ha dovuto essere adeguato. Per effettuare tali adeguamenti, tenuto conto dell’esistenza di prezzi di trasferimento all’interno del gruppo, è stato ritenuto opportuno determinare il profitto in base al margine di profitto (32,1 %) rilevato per i conti consolidati del gruppo Rusal sottoposti a revisione contabile, espresso in percentuale dei costi totali.

 

     2. Prezzi all’esportazione

      (17) Le vendite nell’UE sono effettuate tramite una serie di società di vendita del gruppo Rusal: THRF, Trading House Safoil («Safoil»), Rual Trade (BVI) Limited («Rual») e Sibirsky Aluminium GmbH («SAG»).

      (18) Per le vendite realizzate tramite un importatore collegato nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato costruito sulla base dei prezzi di rivendita ad acquirenti indipendenti. Sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti dall’importatore in questione tra l’importazione e la rivendita, incluse le spese generali, amministrative e di vendita e un congruo margine di profitto, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Tale margine è stato calcolato sulla base del margine di profitto rilevato per un importatore non collegato nel corso dell’inchiesta precedente.

      (19) Per le vendite effettuate tramite una società collegata situata fuori della Comunità, il prezzo all’esportazione è stato calcolato sulla base del prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente nella Comunità.

 

     3. Confronto

      (20) Il confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale costruito è stato effettuato su base franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati quindi concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti i seguenti aspetti: spese di trasporto, movimentazione, assicurazione e dazi corrisposti. Sono stati inoltre applicati adeguamenti, allorché le vendite all’esportazione erano state effettuate attraverso una società collegata situata in un paese diverso dal paese interessato o dalla Comunità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

 

     4. Margine di dumping

      (21) A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale costruito per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione netto franco fabbrica del tipo di prodotto in esame corrispondente.

      (22) Dal confronto descritto in precedenza non è emersa l’esistenza di pratiche di dumping.

 

D. CAMBIAMENTO DURATURO DI CIRCOSTANZE

 

      (23) A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è cercato di accertare se il cambiamento di circostanze possa ragionevolmente essere considerato duraturo.

      (24) Al riguardo è stato anzitutto considerato il fatto che, dal momento dell’istituzione delle misure, la Sayanal, per il tramite della società di vendite controllata nella Comunità, Sibirsky Aluminium GmbH («SAG»), aveva rispettato l’impegno sui prezzi. Nello stesso tempo, la Sayanal ha conservato una quota notevole del mercato comunitario, dimostrando di essere in grado di competere a prezzi non di dumping.

      (25) Sono stati inoltre esaminati i prezzi del prodotto in esame venduto su mercati di paesi terzi, al fine di valutare il comportamento della società in mercati privi di misure di difesa commerciale. È emerso che tali prezzi erano solo leggermente inferiori ai prezzi all’esportazione attualmente praticati nella Comunità e che in tali mercati non sussistevano pratiche di dumping. Si è pertanto ritenuto che non vi fossero motivi per ritenere che tale cambiamento di circostanze e le conclusioni sull’assenza di dumping non fossero di carattere duraturo.

 

E. MISURE ANTIDUMPING

 

      (26) A seguito dell’inchiesta effettuata si ritiene opportuno modificare le misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio effettuate dalla Sayanal.

      (27) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare una modifica del regolamento (CE) n. 950/2001 e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Le loro osservazioni sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     La tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2001 è sostituita dalla seguente:

 

«Paese

Società

Aliquota del dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Tutte le società

15,0

Russia

Open Joint Stock Company Rusal Sayanal, Promploshadka, Sayanogorsk, Repubblica di Khakasia

655600, Russia

0

A255

 

Tutte le altre società

14,9

A999»

 

          Art. 2.

     L’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 950/2001 sono abrogati.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.