§ 20.6.427 – Regolamento 25 ottobre 2004, n. 1922.
Regolamento (CE) n. 1922/2004 del Consiglio che adotta misure autonome e transitorie relative all’apertura di un contingente tariffario [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:25/10/2004
Numero:1922


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 20.6.427 – Regolamento 25 ottobre 2004, n. 1922.

Regolamento (CE) n. 1922/2004 del Consiglio che adotta misure autonome e transitorie relative all’apertura di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di bovini vivi originari della Svizzera.

(G.U.U.E. 5 novembre 2004, n. L 331).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) In seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione elvetica hanno convenuto, in occasione del vertice bilaterale del 19 maggio 2004, sul principio del reciproco mantenimento, in seguito all’allargamento dell’UE, dei flussi commerciali conformi alle preferenze concesse precedentemente in virtù degli accordi bilaterali tra la Svizzera e i nuovi Stati membri. Le parti hanno pertanto convenuto di procedere all’adeguamento delle concessioni tariffarie nel quadro dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica sul commercio di prodotti agricoli (in appresso denominato «l’accordo»), entrato in vigore il 1° giugno 2002. L’adeguamento di tali concessioni, elencate negli allegati 1 e 2 dell’accordo, comprende tra l’altro l’apertura di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg.

     (2) Le parti hanno convenuto di evitare ogni interruzione degli scambi. Occorre un certo tempo perché sia portata a termine la procedura per l’adozione bilaterale di una decisione recante modifica degli allegati 1 e 2 dell’accordo. Affinché il contingente possa essere utilizzato in attesa dell’entrata in vigore della suddetta decisione, nonché a fini di semplificazione, è opportuno aprire tale contingente tariffario a titolo autonomo e transitorio.

     (3) Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare le disposizioni necessarie per la gestione del contingente, devono essere adottate in conformità dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine.

     (4) Per poter fruire del contingente tariffario in questione, la merce dovrebbe essere originaria della Svizzera secondo le norme citate all’articolo 4 dell’accordo,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. È aperto, a titolo autonomo e transitorio, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2005, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l’importazione di 4 600 capi di bestiame bovino vivo di peso superiore a 160 chilogrammi, di cui ai codici NC 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 o 0102 90 79, originari della Svizzera.

     2. Alla merce di cui al paragrafo 1 si applicano le norme sull’origine citate all’articolo 4 dell’accordo.

 

          Art. 2.

     Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate in conformità dell’articolo 32 del regolamento (CEE) n. 1254/1999.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.