§ 20.6.364 – Regolamento 7 aprile 2004, n. 656.
Regolamento (CE) n. 656/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 752/93, recante disposizioni d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:07/04/2004
Numero:656


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 20.6.364 – Regolamento 7 aprile 2004, n. 656.

Regolamento (CE) n. 656/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 752/93, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali.

(G.U.U.E. 8 aprile 2004, n. L 104).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali, in particolare l'articolo 7,

     sentito il comitato consultivo per i beni culturali,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali, ha stabilito il modello di autorizzazione normale per l'esportazione di talune categorie di beni culturali indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92. Orbene, tale formulario non è adeguato alla formula quadro delle Nazioni Unite per i documenti commerciali e pone talune difficoltà pratiche d'applicazione.

     (2) È opportuno pertanto stabilire un nuovo modello di formulario, adeguato alla formula quadro delle Nazioni Unite per i documenti commerciali. È opportuno inoltre che il formulario sia corredato di note esplicative, per permettere agli interessati di redigerlo in maniera uniforme e corretta.

     (3) Il regolamento (CEE) n. 752/93 dispone che il formulario dev'essere compilato mediante un procedimento meccanico od elettronico oppure a mano. Per ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che gli Stati membri che intendono avvalersi di tale possibilità e dispongono dei mezzi tecnici necessari, redigano il documento mediante procedimento elettronico.

     (4) Per assicurarsi che l'autorità emittente riceva l'esemplare 3 del formulario, è opportuno disporre che l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità rinvii direttamente tale esemplare alla detta autorità, invece di consegnarla all'esportatore o al suo rappresentante, come disciplinato dalle attuali disposizioni.

     (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 752/ 93 in conseguenza,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 752/93 è modificato come segue:

     1) All'articolo 3, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

     «3. I formulari sono stampati o compilati mediante un procedimento elettronico in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità competente dello Stato membro emittente.»

     2) All'articolo 6, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

     «1. Il richiedente compila le caselle 1, 3, da 6 a 21, 24 e, se del caso, 25 della domanda e degli altri esemplari, fatta salva la casella o le caselle prestampate.»

     3) L'articolo 8 è modificato come segue:

     a) Al paragrafo 1, il primo capoverso è sostituito dal testo seguente:

     «1. L'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione si assicura che gli enunciati di cui alla dichiarazione di esportazione o, se del caso, al carnet ATA, corrispondano a quelli figuranti nell'autorizzazione di esportazione e che un riferimento a quest'ultima compaia nella casella 44 della dichiarazione di esportazione o sul talloncino del carnet ATA.»

     b) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     «2. Dopo aver compilato la casella 23 degli esemplari 2 e 3, l'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione consegna al dichiarante o al suo rappresentante l'esemplare destinato al titolare.»

     c) Al paragrafo 3, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

     «Detto ufficio appone il suo timbro nella casella 26 di tale esemplare e lo restituisce all'autorità emittente.»

     4) All'articolo 16, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

     «3. Il formulario di autorizzazione è stampato o compilato mediante un procedimento elettronico in una delle lingue ufficiali della Comunità.»

     5) L'allegato I del regolamento è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Le autorizzazioni di esportazione rilasciate fino al 30 giugno 2004 restano valide fino al 30 giugno 2005.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2004.

 

 

ALLEGATO [1]

 

(Omissis)


[1] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 8 giugno 2004, n. L 203.