§ 20.6.236 - Decisione 9 luglio 2001, n. 545.
Decisione n. 2001/545/CE della Commissione che modifica la decisione 97/167/CE recante accettazione degli impegni offerti in rapporto con il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:09/07/2001
Numero:545


Sommario
Art. 1.      L'articolo 1, lettera a), della decisione 97/167/CE è soppresso
Art. 2.      La presente decisione ha effetto a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.6.236 - Decisione 9 luglio 2001, n. 545.

Decisione n. 2001/545/CE della Commissione che modifica la decisione 97/167/CE recante accettazione degli impegni offerti in rapporto con il riesame del regolamento (CEE) n. 3433/91 del Consiglio e con il procedimento antidumping aperti relativamente alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra l'altro, della Tailandia.

(G.U.C.E. 19 luglio 2001, n. L 195).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000, in particolare l'articolo 8,

     sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

     A. Fasi precedenti del procedimento

     (1) Con regolamento (CE) n. 423/97 del Consiglio, sono state istituite misure antidumping sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra l'altro, della Tailandia. Sono inoltre stati accettati degli impegni con la decisione 97/167/CE della Commissione in rapporto con il riesame del regolamento (CEE) n. 3433/91 del Consiglio.

     B. Riesame intermedio

     (2) Nell'aprile 2000, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato "il regolamento di base"), il produttore esportatore tailandese Thai Merry Co., Ltd (in appresso denominato "il richiedente") ha chiesto un riesame intermedio delle misure antidumping ad esso applicabili, limitatamente agli aspetti relativi al dumping. Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio, la Commissione ha pubblicato un avviso (in appresso denominato "l'avviso di apertura") [1] e ha avviato un'inchiesta.

     (3) Dall'inchiesta non è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente. Si è inoltre accertato che è improbabile che in un futuro immediato possa verificarsi una reiterazione delle importazioni oggetto di dumping. Pertanto, si è concluso che tale cambiamento di circostanze è i carattere durevole. In assenza di pratiche di dumping, si ritiene quindi opportuno abrogare le misure limitatamente alla loro applicazione al richiedente.

 

[1] Pubblicato nella G.U.C.E. 31 ottobre 2000, n. C 311.

 

     C. Modifica della decisione 97/167/CE

     (4) Viste le conclusioni circa l'assenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente e dato che, a breve termine, non si prevede un cambiamento di tale situazione, si dovrebbe pertanto modificare la decisione 97/167/CE abrogando l'impegno offerto dalla società Thai Merry Co., Ltd.

     (5) Parallelamente alla presente decisione, il Consiglio sta abrogando il dazio antidumping istituito con regolamento (CE) n. 423/97 del Consiglio per quanto riguarda la società summenzionata [cfr. regolamento (CE) n. 1471/2000],

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     L'articolo 1, lettera a), della decisione 97/167/CE è soppresso.

 

     Art. 2.

     La presente decisione ha effetto a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.