§ 20.6.150 - Regolamento 14 maggio 2002, n. 797.
Regolamento (CE) n. 797/2002 della Commissione che modifica gli allegati III e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:14/05/2002
Numero:797


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.6.150 - Regolamento 14 maggio 2002, n. 797.

Regolamento (CE) n. 797/2002 della Commissione che modifica gli allegati III e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.

(G.U.C.E. 15 maggio 2002, n. L 128).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 27/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 19,

     considerando quanto segue:

     (1) Con il regolamento (CE) n. 2474/2000, il Consiglio ha adottato l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da integrare nel GATT 1994 il 1° gennaio 2002.

     (2) L'11 dicembre 2001 la Repubblica popolare cinese è diventata membro a pieno titolo dell'Organizzazione mondiale del commercio, mentre Taiwan lo è diventata il 1° gennaio 2002.

     (3) Il certificato di origine e il certificato di esportazione utilizzati da Taiwan sono leggermente diversi dal modello standard di cui al regolamento (CEE) n. 3030/93. Le autorità del paese ne hanno fornito un facsimile.

     (4) Le disposizioni previste per i due paesi in materia di flessibilità dal regolamento (CEE) n. 3030/93 vanno rese conformi agli impegni internazionali della Comunità.

     (5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93.

     (6) Per garantire il rispetto da parte della Comunità dei propri impegni internazionali, le misure previste dal presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2002.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio è modificato come segue:

     1) l'allegato III è modificato secondo la parte A dell'allegato del presente regolamento;

     2) l'allegato VIII viene sostituito dal testo indicato nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

 

Allegato

 

     A) All'allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono aggiunti i seguenti facsimile del certificato di esportazione e del certificato di origine di Taiwan:

     (Omissis).

     B) L'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituito dal seguente allegato:

     (Omissis).