§ 20.6.131 - Regolamento 30 gennaio 2002, n. 174.
Regolamento (CE) n. 174/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2603/97 recante modalità d'applicazione per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:30/01/2002
Numero:174


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 2603/97 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.6.131 - Regolamento 30 gennaio 2002, n. 174.

Regolamento (CE) n. 174/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2603/97 recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM).

(G.U.C.E. 31 gennaio 2002, n. L 30).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare"), in particolare l'allegato III, articolo 6, paragrafo 5,

     visto il regolamento (CEE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 27 novembre 2001 il Consiglio ha adottato la decisione PTOM. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'allegato III, il cumulo di origine è ammesso nell'ambito di un volume globale annuo di 160.000 tonnellate, espresse in equivalente riso semigreggio, che comprende il contingente tariffario di riso originario degli Stati ACP previsto nell'accordo di Cotonou. I titoli d'importazione sono rilasciati inizialmente agli PTOM ogni anno per un quantitativo di 35.000 tonnellate e, nell'ambito di tale volume, sono rilasciati agli PTOM meno sviluppati titoli d'importazione per un volume di 10.000 tonnellate.

     (2) Per la gestione di questo regime di cumulo, il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2371/1999, ha definito le modalità applicabili all'importazione di riso di origine ACP e PTOM.

     (3) Occorre precisare, alla luce dell'esperienza acquisita, le modalità di calcolo dei dazi all'importazione nel quadro del regolamento (CE) n. 1706/98.

     (4) Allo scopo di garantire una gestione equilibrata del mercato, il rilascio dei titoli d'importazione deve essere scaglionato in diversi periodi nel corso dell'anno. I titoli non utilizzati dagli PTOM meno sviluppati devono essere messi a disposizione delle Antille olandesi e di Aruba, ferma restando la possibilità di riporto tra i vari lotti nel corso dell'anno.

     (5) Per tali prodotti occorre istituire un regime di licenze e fissare le relative modalità di rilascio per consentire lo svolgimento dei controlli necessari all'importazione dei quantitativi previsti nella suddetta decisione.

     (6) Per il riso originario dei PTOM occorre applicare un periodo di validità dei titoli d'importazione fino alla fine dell'anno di rilascio.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2603/97 è modificato come segue:

     1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) l'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) alla fine dell'articolo 5, è aggiunto il seguente paragrafo:

     (Omissis).

     4) il testo del Titolo II è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5) l'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     6) all'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     7) il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     8) il paragrafo 4 dell'articolo 11 è soppresso;

     9) all'articolo 12, primo comma, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     10) l'allegato del regolamento (CE) n. 2603/97 è sostituito dagli allegati del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2002.

 

 

     Allegato

     (Omissis)