Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 17/01/2002 |
Numero: | 76 |
Sommario |
Art. 1. 1. |
Art. 2. 1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno [...] |
Art. 3. 1. Qualora si rilevi che il prezzo unitario al quale è effettuata la transazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore [...] |
Art. 4. 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione: |
Art. 4 bis. |
Art. 5. Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate alla Commissione delle Comunità europee e comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente [...] |
Art. 6. |
§ 20.6.129 – Regolamento 17 gennaio 2002, n. 76.
Regolamento (CE) n. 76/2002 della Commissione relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE originari di alcuni paesi terzi.
(G.U.C.E. 18 gennaio 2002, n. L 16).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
previe consultazioni con i comitati istituiti ai sensi dei suddetti regolamenti,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94, i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono soggetti al regime comune applicabile alle importazioni e, di conseguenza, le disposizioni relative a misure di vigilanza comunitaria per quanto riguarda i prodotti CECA devono essere adottate conformemente a quanto stabilito dai suddetti regolamenti.
(2) La situazione del mercato dell'acciaio si è fortemente deteriorata nel 2001 a causa dell'azione cumulata di diversi fattori, e in modo particolare del forte rallentamento dell'economia mondiale, registrato fin dall'inizio del 2001, e dell'inizio di recessione constatato a partire dal secondo semestre in talune economie, come l'economia statunitense.
(3) Il mercato dell'acciaio è perturbato anche dall'incertezza e dai comportamenti di anticipazione legati al rischio che siano adottate restrizioni alle importazioni negli Stati Uniti al termine dell'inchiesta a norma della disposizione di salvaguardia "Section 201" condotta dall'amministrazione degli Stati Uniti.
(4) Qualora siano effettivamente introdotte misure di restrizione delle importazioni sul mercato statunitense, sono da prevedere notevoli fluttuazioni della struttura degli scambi internazionali e in particolare spostamenti di correnti degli scambi in direzione del mercato comunitario. Tali spostamenti possono provocare un pregiudizio grave all'industria siderurgica comunitaria.
(5) Dagli indicatori economici disponibili e dalle stime per il 2001 emergono le seguenti tendenze.
A) Produzione. Nel 2001 la produzione di acciaio grezzo nella Comunità si situerà con ogni probabilità attorno a 159 milioni di tonnellate. Questa stima indica una produzione non solo in calo del 2,5% rispetto al 2000 (163,2 milioni di tonnellate), ma inferiore anche ai livelli registrati nel 1997 (159,4 milioni di tonnellate) e nel 1998 (159,7 milioni di tonnellate).
B) Importazioni. Nel 2001 le importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici CECA da tutti i paesi terzi resteranno in larga misura allo stesso livello dell'anno precedente, ossia attorno a 25 milioni di tonnellate. Per confronto, nel 1996 le importazioni comunitarie ammontavano a 12,2 milioni di tonnellate. Negli ultimi cinque anni le importazioni siderurgiche della Comunità sono pertanto più che raddoppiate.
C) Esportazioni. Le esportazioni di prodotti siderurgici CECA dalla Comunità si sono contratte nel corso del 2001, stabilizzandosi probabilmente attorno a 21 milioni di tonnellate, il che rappresenta un calo rispetto all'anno precedente dell'8% circa. Per confronto, nel 1996 le esportazioni comunitarie hanno raggiunto 28 milioni di tonnellate. Particolarmente colpite sono state le esportazioni verso il mercato statunitense e canadese, che hanno subito diminuzioni stimate ammontare rispettivamente al 36% e 32%. Questo fenomeno è destinato ad amplificarsi ulteriormente nel 2002, se saranno adottate misure restrittive sul mercato statunitense. Per l'insieme del 2001 la Comunità dovrebbe essere un importatore netto di prodotti siderurgici, con un deficit della bilancia commerciale superiore a 4 milioni di tonnellate. Nel 1996 la Comunità aveva registrato un'eccedenza commerciale dell'ordine di 15, 8 milioni di tonnellate.
D) Prezzi. I prezzi dei prodotti siderurgici hanno avuto nel 2001 un andamento inferiore del 18% alla media dei prezzi registrati nel corso del 2000.
(6) Poiché il campo dell'inchiesta a norma della disposizione di salvaguardia "Section 201" comprende i tubi e non possono di conseguenza essere escluse eventuali misure restrittive degli Stati Uniti relative a questi prodotti, sembra necessario estendere la presente vigilanza preventiva ai tubi.
(7) Le statistiche sugli scambi della Comunità con i paesi terzi non sono disponibili entro i termini stabiliti dal
(8) Gli interessi della Comunità richiedono che le importazioni di determinati prodotti di acciaio siano assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva per poter disporre di dati statistici che consentano un'analisi tempestiva dell'andamento delle importazioni.
(9) Il completamento del mercato interno richiede che le formalità che devono espletare gli importatori comunitari siano identiche indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci.
(10) L'immissione in libera pratica dei prodotti oggetto del presente regolamento dev'essere subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che rispetti condizioni uniformi.
(11) Tale documento deve essere vidimato, su semplice richiesta dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza tuttavia che in tal modo l'importatore acquisisca alcun diritto all'importazione. Il documento quindi dev'essere valido soltanto finché il regime applicabile alle importazioni rimane invariato.
(12) I documenti di vigilanza rilasciati ai fini della vigilanza comunitaria devono essere validi in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati.
(13) Gli Stati membri e la Commissione devono procedere allo scambio delle informazioni ottenute nell'ambito della vigilanza comunitaria nel modo più completo possibile.
(14) Il rilascio dei documenti di vigilanza, benché soggetto a condizioni uniformi a livello comunitario, deve rientrare nelle competenze delle amministrazioni nazionali.
(15) Va ricordato che il rilascio di un documento di vigilanza per determinati prodotti siderurgici è soggetto alla presentazione di un documento di esportazione conformemente ai regimi istituiti nel quadro di accordi di duplice controllo con alcuni paesi terzi. Il presente regolamento non si applica ai prodotti originali dei paesi soggetti a detto sistema di duplice controllo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE elencati nell'allegato I è assoggettata a vigilanza comunitaria preventiva ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 3285/94 e degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 519/94. Ciò vale per le importazioni originarie di tutti i paesi terzi. I prodotti assoggettati a un accordo di vigilanza tramite duplice controllo stipulato tra un paese terzo e la Comunità sono tuttavia soggetti alle condizioni stabilite da tale accordo e non al presente regolamento [1].
2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appreso denominata "Nomenclatura combinata" oppure, in forma abbreviata, "NC"). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.
3. Le importazioni il cui peso non supera 500 kg sono escluse dall'applicazione del presente regolamento [2].
1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro.
2. Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si considera che tale domanda sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
3. Un documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità di cui all'allegato II è valido in tutta la Comunità.
4. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3285/94, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 519/94, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi. Nella domanda dell'importatore devono figurare i seguenti elementi:
a) il nome e l'indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero d'identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se soggetto all'IVA, il suo numero di registrazione IVA;
b) se del caso, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax);
c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;
d) la designazione precisa delle merci, compresi:
- la denominazione commerciale,
- i codici della nomenclatura combinata (NC),
- il paese d'origine,
- il paese di provenienza;
e) il peso netto (in kg) e il quantitativo nell'unità prevista se diversa dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;
f) il valore cif franco frontiera comunitaria delle merci, in euro, per voce della nomenclatura combinata;
g) lo stato di seconda scelta o declassato dei prodotti in questione;
h) il periodo e il luogo di sdoganamento previsti;
i) se la domanda costituisce il rinnovo di una precedente domanda relativa allo stesso contratto;
j) la dichiarazione che segue, datata e firmata dal richiedente, nella quale compaia il suo nome in lettere maiuscole:
"Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e dichiara di risiedere nella Comunità."
L'importatore deve inoltre presentare una copia del contratto di vendita o di acquisto e della fattura pro forma. Se richiesto, ad esempio nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore deve presentare un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.
5. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo finché rimangono in vigore le disposizioni relative alla liberalizzazione delle importazioni applicabili alle transazioni in questione. Fatte salve le eventuali modifiche del regime applicabile alle importazioni in vigore, o le decisioni adottate nel quadro di un accordo o della gestione di un contingente:
- il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi,
- i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.
6. Al termine del loro periodo di validità, l'importatore rinvia all'autorità preposta al rilascio i documenti di vigilanza.
7. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o richieste trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere a disposizione delle autorità competenti.
8. Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.
1. Qualora si rilevi che il prezzo unitario al quale è effettuata la transazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5% oppure che il quantitativo totale dei prodotti presentati per l'importazione supera il quantitativo indicato nel documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5%, non risulterà preclusa l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
2. Le domande relative ai documenti di vigilanza e i documenti stessi hanno carattere riservato. Essi sono noti unicamente alle autorità competenti e al richiedente.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) con la massima regolarità e tempestività possibile, almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi e i valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza;
b) entro sei settimane dalla fine di ciascun mese, i dati delle importazioni avvenute nel corso del mese in questione, conformemente all'articolo 32 del
I dati forniti dagli Stati membri sono suddivisi per prodotto, per codice NC e per paese.
2. Gli Stati membri notificano le anomalie o le frodi eventualmente constatate e, ove opportuno, precisano i motivi per i quali hanno rifiutato di concedere un documento di vigilanza.
Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti siderurgici contemplati dal presente regolamento della Commissione e spediti anteriormente al 1° maggio 2004, non è richiesta una licenza di importazione purché le merci siano state spedite anteriormente al 1° maggio 2004. È richiesta la presentazione della polizza di carico o di un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dalle autorità comunitarie, comprovante la data di spedizione.
Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate alla Commissione delle Comunità europee e comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata a meno che, per imprescindibili motivi tecnici, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006.
Allegato [5]
Elenco dei prodotti soggetti a vigilanza preventiva
7207 11 14
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 10
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90
7208 40 10
7208 40 90
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7208 90 90 [*]
7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10
7209 90 90
7210 11 10
7210 11 90 [*]
7210 12 11
7210 12 19
7210 12 90 [*]
7210 20 10
7210 20 90 [*]
7210 30 10
7210 30 90 [*]
7210 41 10
7210 41 90 [*]
7210 49 10
7210 49 90 [*]
7210 50 10
7210 50 90 [*]
7210 61 10
7210 61 90 [*]
7210 69 10
7210 69 90 [*]
7210 70 31
7210 70 39
7210 70 90 [*]
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7210 90 90 [*]
7211 13 00
7211 14 10
7211 14 90
7211 19 20
7211 19 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 23 91 [*]
7211 23 99 [*]
7211 29 20
7211 29 50 [*]
7211 29 90 [*]
7211 90 11
7211 90 19 [*]
7211 90 90 [*]
7212 10 10
7212 10 91
7212 10 93 [*]
7212 10 99 [*]
7212 20 11
7212 20 19 [*]
7212 20 90 [*]
7212 30 11
7212 30 19 [*]
7212 30 90 [*]
7212 40 10
7212 40 91
7212 40 93 [*]
7212 40 95 [*]
7212 40 98 [*]
7212 50 31
7212 50 51
7212 50 58 [*]
7212 50 75 [*]
7212 50 91 [*]
7212 50 93 [*]
7212 50 97 [*]
7212 50 99 [*]
7212 60 11
7212 60 19 [*]
7212 60 91
7212 60 93 [*]
7212 60 99 [*]
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7221 00 10
7221 00 90
7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 20 11 [*]
7222 20 19 [*]
7222 20 21 [*]
7222 20 29 [*]
7222 20 31 [*]
7222 20 39 [*]
7222 20 81 [*]
7222 20 89 [*]
7222 30 10
7222 30 51 [*]
7222 30 91 [*]
7222 30 98 [*]
7222 40 10
7222 40 30
7222 40 91 [*]
7222 40 93 [*]
7222 40 99 [*]
7223 00 11 [*]
7223 00 91 [*]
7223 00 19 [*]
7223 00 99 [*]
7225 11 00
7225 19 10
7225 19 90
7225 20 20
7225 20 90
7225 30 00
7225 40 20
7225 40 50
7225 40 80
7225 50 00
7225 91 10
7225 91 90 [*]
7225 92 10
7225 9290[*]
7225 99 10
7225 99 90 [*]
7226 11 10
7226 11 90 [*]
7226 19 10
7226 19 30
7226 19 90 [*]
7226 91 10
7226 91 90
7226 92 10
7226 92 90 [*]
7226 93 20
7226 93 80 [*]
7226 94 20
7226 94 80 [*]
7226 99 20
7226 99 80 [*]
7227 90 10
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
7301 10 00 [*]
Tutta la voce NC 7304 [*]
Tutta la voce NC 7306 [*]
7307 91 00 [*]
7307 93 11 [*]
7307 93 19 [*]
7307 99 30 [*]
7307 99 90 [*]
[*] Prodotti regolati dal trattato CE.
Elenco delle competenti autorità nazionali
BELGIQUE/BELGIË
Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Services "Licences"
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Fax: (32-2) 230 83 22
Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax: (32-2) 230 83 22
CESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo prumyslu a obchodu
Licencní správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel.: +420 22406 2720
Fax: +420 22422 1811
DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen
Økonomi-og Erhvervsministeriet
Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Fax: (45) 35 46 64 01
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn 1
Fax (49-61) 969 42 26
EESTI
Eesti Tolliamet
Lõkke 5
15175 Tallinn
Tel (372) 6 967 722
Fax (372) 6 967 727
GRECIA
(Omissis)
ESPAÑA
Ministerio de Economía
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax: (34) 915 63 18 23/(34) 913 49 38 31
FRANCE
Service des industries manufacturières
DIGITIP
12, rue Villiot - Bâtiment LE BERVIL
F-75572 Paris Cedex 12
Fax: (33) 153 44 91 81
IRELAND
Department of Enterprise and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin
Ireland
Fax: (353-1) 631 28 26
ITALIA
Ministero delle Attività produttive
Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Telefax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36
ΚΥΠΡΟΣ
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου
Οδός Αραούζου Αρ. 6
1421 Λευκωσία
Τηλ: +357-22-867100
Φαξ: +357-22-375120
LATVIJA
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Brıvıbas iela 55
Rıga
LV–1519
Tel. (371) 7013101
Fax (371) 7280882
LIETUVA
Lietuvos Respublikos ukio ministerija
Uzsienio prekybos departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT-2600 Vilnius
Tel: +370 5 262 50 30
Fax: +370 5 262 39 74
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax: (352) 46 61 38
MAGYAROSZÁG
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
1024 Budapest
Margit körút 85.
Tel: (36-1) 336 7300
Fax: (36-1) 336 7302
MALTA
Diviz˙joni gh- all–Kummerc˙
Servizzi Kummercjali
Lascaris
Valletta CMR02
Tel: +356 25690214
Fax: +356 2569029
NEDERLAND
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in-en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp2
9700 RD Groningen
Nederland
Fax (31-50) 523 23 41
ÖSTERREICH
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
Außenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax (43-1) 711 00 8386
POLSKA
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Administrowania Obrotem Towarami i Usługami
Plac Trzech Krzyz˙y 3/5
00-507 Warszawa
Fax: + 48 22 693 40 21
Tel.: +48 22 693 55 53, +48 22 693 55 72
PORTUGAL
Ministério das Finanças
Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo
Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa
P-1140-060 Lisboa
Fax (351) 218 81 42 61
SLOVENIJA
Ministrstvo za gospodarstvo
Podrocˇje ekonomskih odnosov s tujino
Kotnikova 5
SI–1000 Ljubljana
Tel: + 386 1 478 3521
Fax: + 386 1 478 3611
SLOVENSKO
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sekcia obchodny´ch vzt’ahov a ochrany spotrebitel’a
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel.: +421 2 4854 2161
Fax: +421 2 4854 3116
SUOMI/FINLAND
Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Faksi (358-9) 614 28 52
Tullstyrelsen
PB 512
FIN-00101 Helsingfors
Fax (358-9) 614 28 52
SVERIGE
Kommerskollegium
PO Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax (46-8) 30 67 59
UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House - West Precinct
Billingham TS23 2NF
Cleveland
United Kingdom
Fax (44) 1642 533 557
[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del
[2] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del
[3] Articolo inserito dall’art. 1 del
[4] Articolo già modificato dall’art. 1 del
[5] Allegato sostituito dall'art. 1 del