§ 20.6.129 – Regolamento 17 gennaio 2002, n. 76.
Regolamento (CE) n. 76/2002 della Commissione relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:17/01/2002
Numero:76


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2.      1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno [...]
Art. 3.      1. Qualora si rilevi che il prezzo unitario al quale è effettuata la transazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore [...]
Art. 4.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
Art. 4 bis. 
Art. 5.      Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate alla Commissione delle Comunità europee e comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente [...]
Art. 6. 


§ 20.6.129 – Regolamento 17 gennaio 2002, n. 76.

Regolamento (CE) n. 76/2002 della Commissione relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE originari di alcuni paesi terzi.

(G.U.C.E. 18 gennaio 2002, n. L 16).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000, in particolare l'articolo 11,

     visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

     previe consultazioni con i comitati istituiti ai sensi dei suddetti regolamenti,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94, i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono soggetti al regime comune applicabile alle importazioni e, di conseguenza, le disposizioni relative a misure di vigilanza comunitaria per quanto riguarda i prodotti CECA devono essere adottate conformemente a quanto stabilito dai suddetti regolamenti.

     (2) La situazione del mercato dell'acciaio si è fortemente deteriorata nel 2001 a causa dell'azione cumulata di diversi fattori, e in modo particolare del forte rallentamento dell'economia mondiale, registrato fin dall'inizio del 2001, e dell'inizio di recessione constatato a partire dal secondo semestre in talune economie, come l'economia statunitense.

     (3) Il mercato dell'acciaio è perturbato anche dall'incertezza e dai comportamenti di anticipazione legati al rischio che siano adottate restrizioni alle importazioni negli Stati Uniti al termine dell'inchiesta a norma della disposizione di salvaguardia "Section 201" condotta dall'amministrazione degli Stati Uniti.

     (4) Qualora siano effettivamente introdotte misure di restrizione delle importazioni sul mercato statunitense, sono da prevedere notevoli fluttuazioni della struttura degli scambi internazionali e in particolare spostamenti di correnti degli scambi in direzione del mercato comunitario. Tali spostamenti possono provocare un pregiudizio grave all'industria siderurgica comunitaria.

     (5) Dagli indicatori economici disponibili e dalle stime per il 2001 emergono le seguenti tendenze.

     A) Produzione. Nel 2001 la produzione di acciaio grezzo nella Comunità si situerà con ogni probabilità attorno a 159 milioni di tonnellate. Questa stima indica una produzione non solo in calo del 2,5% rispetto al 2000 (163,2 milioni di tonnellate), ma inferiore anche ai livelli registrati nel 1997 (159,4 milioni di tonnellate) e nel 1998 (159,7 milioni di tonnellate).

     B) Importazioni. Nel 2001 le importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici CECA da tutti i paesi terzi resteranno in larga misura allo stesso livello dell'anno precedente, ossia attorno a 25 milioni di tonnellate. Per confronto, nel 1996 le importazioni comunitarie ammontavano a 12,2 milioni di tonnellate. Negli ultimi cinque anni le importazioni siderurgiche della Comunità sono pertanto più che raddoppiate.

     C) Esportazioni. Le esportazioni di prodotti siderurgici CECA dalla Comunità si sono contratte nel corso del 2001, stabilizzandosi probabilmente attorno a 21 milioni di tonnellate, il che rappresenta un calo rispetto all'anno precedente dell'8% circa. Per confronto, nel 1996 le esportazioni comunitarie hanno raggiunto 28 milioni di tonnellate. Particolarmente colpite sono state le esportazioni verso il mercato statunitense e canadese, che hanno subito diminuzioni stimate ammontare rispettivamente al 36% e 32%. Questo fenomeno è destinato ad amplificarsi ulteriormente nel 2002, se saranno adottate misure restrittive sul mercato statunitense. Per l'insieme del 2001 la Comunità dovrebbe essere un importatore netto di prodotti siderurgici, con un deficit della bilancia commerciale superiore a 4 milioni di tonnellate. Nel 1996 la Comunità aveva registrato un'eccedenza commerciale dell'ordine di 15, 8 milioni di tonnellate.

     D) Prezzi. I prezzi dei prodotti siderurgici hanno avuto nel 2001 un andamento inferiore del 18% alla media dei prezzi registrati nel corso del 2000.

     (6) Poiché il campo dell'inchiesta a norma della disposizione di salvaguardia "Section 201" comprende i tubi e non possono di conseguenza essere escluse eventuali misure restrittive degli Stati Uniti relative a questi prodotti, sembra necessario estendere la presente vigilanza preventiva ai tubi.

     (7) Le statistiche sugli scambi della Comunità con i paesi terzi non sono disponibili entro i termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1669/2001.

     (8) Gli interessi della Comunità richiedono che le importazioni di determinati prodotti di acciaio siano assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva per poter disporre di dati statistici che consentano un'analisi tempestiva dell'andamento delle importazioni.

     (9) Il completamento del mercato interno richiede che le formalità che devono espletare gli importatori comunitari siano identiche indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci.

     (10) L'immissione in libera pratica dei prodotti oggetto del presente regolamento dev'essere subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che rispetti condizioni uniformi.

     (11) Tale documento deve essere vidimato, su semplice richiesta dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza tuttavia che in tal modo l'importatore acquisisca alcun diritto all'importazione. Il documento quindi dev'essere valido soltanto finché il regime applicabile alle importazioni rimane invariato.

     (12) I documenti di vigilanza rilasciati ai fini della vigilanza comunitaria devono essere validi in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati.

     (13) Gli Stati membri e la Commissione devono procedere allo scambio delle informazioni ottenute nell'ambito della vigilanza comunitaria nel modo più completo possibile.

     (14) Il rilascio dei documenti di vigilanza, benché soggetto a condizioni uniformi a livello comunitario, deve rientrare nelle competenze delle amministrazioni nazionali.

     (15) Va ricordato che il rilascio di un documento di vigilanza per determinati prodotti siderurgici è soggetto alla presentazione di un documento di esportazione conformemente ai regimi istituiti nel quadro di accordi di duplice controllo con alcuni paesi terzi. Il presente regolamento non si applica ai prodotti originali dei paesi soggetti a detto sistema di duplice controllo,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE elencati nell'allegato I è assoggettata a vigilanza comunitaria preventiva ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 3285/94 e degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 519/94. Ciò vale per le importazioni originarie di tutti i paesi terzi. I prodotti assoggettati a un accordo di vigilanza tramite duplice controllo stipulato tra un paese terzo e la Comunità sono tuttavia soggetti alle condizioni stabilite da tale accordo e non al presente regolamento [1].

     2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appreso denominata "Nomenclatura combinata" oppure, in forma abbreviata, "NC"). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

     3. Le importazioni il cui peso non supera 500 kg sono escluse dall'applicazione del presente regolamento [2].

 

     Art. 2.

     1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro.

     2. Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si considera che tale domanda sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

     3. Un documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità di cui all'allegato II è valido in tutta la Comunità.

     4. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3285/94, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 519/94, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi. Nella domanda dell'importatore devono figurare i seguenti elementi:

     a) il nome e l'indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero d'identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se soggetto all'IVA, il suo numero di registrazione IVA;

     b) se del caso, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax);

     c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;

     d) la designazione precisa delle merci, compresi:

     - la denominazione commerciale,

     - i codici della nomenclatura combinata (NC),

     - il paese d'origine,

     - il paese di provenienza;

     e) il peso netto (in kg) e il quantitativo nell'unità prevista se diversa dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;

     f) il valore cif franco frontiera comunitaria delle merci, in euro, per voce della nomenclatura combinata;

     g) lo stato di seconda scelta o declassato dei prodotti in questione;

     h) il periodo e il luogo di sdoganamento previsti;

     i) se la domanda costituisce il rinnovo di una precedente domanda relativa allo stesso contratto;

     j) la dichiarazione che segue, datata e firmata dal richiedente, nella quale compaia il suo nome in lettere maiuscole:

     "Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e dichiara di risiedere nella Comunità."

     L'importatore deve inoltre presentare una copia del contratto di vendita o di acquisto e della fattura pro forma. Se richiesto, ad esempio nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore deve presentare un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

     5. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo finché rimangono in vigore le disposizioni relative alla liberalizzazione delle importazioni applicabili alle transazioni in questione. Fatte salve le eventuali modifiche del regime applicabile alle importazioni in vigore, o le decisioni adottate nel quadro di un accordo o della gestione di un contingente:

     - il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi,

     - i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

     6. Al termine del loro periodo di validità, l'importatore rinvia all'autorità preposta al rilascio i documenti di vigilanza.

     7. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o richieste trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere a disposizione delle autorità competenti.

     8. Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

 

     Art. 3.

     1. Qualora si rilevi che il prezzo unitario al quale è effettuata la transazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5% oppure che il quantitativo totale dei prodotti presentati per l'importazione supera il quantitativo indicato nel documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5%, non risulterà preclusa l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

     2. Le domande relative ai documenti di vigilanza e i documenti stessi hanno carattere riservato. Essi sono noti unicamente alle autorità competenti e al richiedente.

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) con la massima regolarità e tempestività possibile, almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi e i valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza;

     b) entro sei settimane dalla fine di ciascun mese, i dati delle importazioni avvenute nel corso del mese in questione, conformemente all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1917/2000.

     I dati forniti dagli Stati membri sono suddivisi per prodotto, per codice NC e per paese.

     2. Gli Stati membri notificano le anomalie o le frodi eventualmente constatate e, ove opportuno, precisano i motivi per i quali hanno rifiutato di concedere un documento di vigilanza.

 

          Art. 4 bis. [3]

     Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti siderurgici contemplati dal presente regolamento della Commissione e spediti anteriormente al 1° maggio 2004, non è richiesta una licenza di importazione purché le merci siano state spedite anteriormente al 1° maggio 2004. È richiesta la presentazione della polizza di carico o di un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dalle autorità comunitarie, comprovante la data di spedizione.

 

     Art. 5.

     Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate alla Commissione delle Comunità europee e comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata a meno che, per imprescindibili motivi tecnici, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

 

     Art. 6. [4]

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006.

 

 

Allegato [5]

 

Elenco dei prodotti soggetti a vigilanza preventiva

 

     7207 11 14

     7208 10 00

     7208 25 00

     7208 26 00

     7208 27 00

     7208 36 00

     7208 37 10

     7208 37 90

     7208 38 10

     7208 38 90

     7208 39 10

     7208 39 90

     7208 40 10

     7208 40 90

     7208 51 10

     7208 51 30

     7208 51 50

     7208 51 91

     7208 51 99

     7208 52 10

     7208 52 91

     7208 52 99

     7208 53 10

     7208 53 90

     7208 54 10

     7208 54 90

     7208 90 10

     7208 90 90 [*]

     7209 15 00

     7209 16 10

     7209 16 90

     7209 17 10

     7209 17 90

     7209 18 10

     7209 18 91

     7209 18 99

     7209 25 00

     7209 26 10

     7209 26 90

     7209 27 10

     7209 27 90

     7209 28 10

     7209 28 90

     7209 90 10

     7209 90 90

     7210 11 10

     7210 11 90 [*]

     7210 12 11

     7210 12 19

     7210 12 90 [*]

     7210 20 10

     7210 20 90 [*]

     7210 30 10

     7210 30 90 [*]

     7210 41 10

     7210 41 90 [*]

     7210 49 10

     7210 49 90 [*]

     7210 50 10

     7210 50 90 [*]

     7210 61 10

     7210 61 90 [*]

     7210 69 10

     7210 69 90 [*]

     7210 70 31

     7210 70 39

     7210 70 90 [*]

     7210 90 31

     7210 90 33

     7210 90 38

     7210 90 90 [*]

     7211 13 00

     7211 14 10

     7211 14 90

     7211 19 20

     7211 19 90

     7211 23 10

     7211 23 51

     7211 23 91 [*]

     7211 23 99 [*]

     7211 29 20

     7211 29 50 [*]

     7211 29 90 [*]

     7211 90 11

     7211 90 19 [*]

     7211 90 90 [*]

     7212 10 10

     7212 10 91

     7212 10 93 [*]

     7212 10 99 [*]

     7212 20 11

     7212 20 19 [*]

     7212 20 90 [*]

     7212 30 11

     7212 30 19 [*]

     7212 30 90 [*]

     7212 40 10

     7212 40 91

     7212 40 93 [*]

     7212 40 95 [*]

     7212 40 98 [*]

     7212 50 31

     7212 50 51

     7212 50 58 [*]

     7212 50 75 [*]

     7212 50 91 [*]

     7212 50 93 [*]

     7212 50 97 [*]

     7212 50 99 [*]

     7212 60 11

     7212 60 19 [*]

     7212 60 91

     7212 60 93 [*]

     7212 60 99 [*]

     7213 10 00

     7213 20 00

     7213 91 10

     7213 91 20

     7213 91 41

     7213 91 49

     7213 91 70

     7213 91 90

     7213 99 10

     7213 99 90

     7214 20 00

     7214 30 00

     7214 91 10

     7214 91 90

     7214 99 10

     7214 99 31

     7214 99 39

     7214 99 50

     7214 99 61

     7214 99 69

     7214 99 80

     7214 99 90

     7215 90 10

     7216 10 00

     7216 21 00

     7216 22 00

     7216 31 11

     7216 31 19

     7216 31 91

     7216 31 99

     7216 32 11

     7216 32 19

     7216 32 91

     7216 32 99

     7216 33 10

     7216 33 90

     7216 40 10

     7216 40 90

     7216 50 10

     7216 50 91

     7216 50 99

     7216 99 10

     7221 00 10

     7221 00 90

     7222 11 11

     7222 11 19

     7222 11 21

     7222 11 29

     7222 11 91

     7222 11 99

     7222 19 10

     7222 19 90

     7222 20 11 [*]

     7222 20 19 [*]

     7222 20 21 [*]

     7222 20 29 [*]

     7222 20 31 [*]

     7222 20 39 [*]

     7222 20 81 [*]

     7222 20 89 [*]

     7222 30 10

     7222 30 51 [*]

     7222 30 91 [*]

     7222 30 98 [*]

     7222 40 10

     7222 40 30

     7222 40 91 [*]

     7222 40 93 [*]

     7222 40 99 [*]

     7223 00 11 [*]

     7223 00 91 [*]

     7223 00 19 [*]

     7223 00 99 [*]

     7225 11 00

     7225 19 10

     7225 19 90

     7225 20 20

     7225 20 90

     7225 30 00

     7225 40 20

     7225 40 50

     7225 40 80

     7225 50 00

     7225 91 10

     7225 91 90 [*]

     7225 92 10

     7225 9290[*]

     7225 99 10

     7225 99 90 [*]

     7226 11 10

     7226 11 90 [*]

     7226 19 10

     7226 19 30

     7226 19 90 [*]

     7226 91 10

     7226 91 90

     7226 92 10

     7226 92 90 [*]

     7226 93 20

     7226 93 80 [*]

     7226 94 20

     7226 94 80 [*]

     7226 99 20

     7226 99 80 [*]

     7227 90 10

     7228 10 10

     7228 10 30

     7228 20 11

     7228 20 19

     7228 20 30

     7228 30 20

     7228 30 41

     7228 30 49

     7228 30 61

     7228 30 69

     7228 30 70

     7228 30 89

     7228 60 10

     7228 70 10

     7228 70 31

     7228 80 10

     7228 80 90

     7301 10 00 [*]

     Tutta la voce NC 7304 [*]

     Tutta la voce NC 7306 [*]

     7307 91 00 [*]

     7307 93 11 [*]

     7307 93 19 [*]

     7307 99 30 [*]

     7307 99 90 [*]

 

     [*] Prodotti regolati dal trattato CE.

 

Elenco delle competenti autorità nazionali

 

     BELGIQUE/BELGIË

     Ministère des affaires économiques

     Administration des relations économiques

     Services "Licences"

     Rue Général Leman 60

     B-1040 Bruxelles

     Fax: (32-2) 230 83 22

     Ministerie van Economische Zaken

     Bestuur van de Economische Betrekkingen

     Dienst Vergunningen

     Generaal Lemanstraat 60

     B-1040 Brussel

     Fax: (32-2) 230 83 22

 

     CESKÁ REPUBLIKA

     Ministerstvo prumyslu a obchodu

     Licencní správa

     Na Františku 32

     110 15 Praha 1

     Tel.: +420 22406 2720

     Fax: +420 22422 1811

 

     DANMARK

     Erhvervsfremme Styrelsen

     Økonomi-og Erhvervsministeriet

     Vejlsøvej 29

     DK-8600 Silkeborg

     Fax: (45) 35 46 64 01

 

     DEUTSCHLAND

     Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

     Frankfurter Straße 29-35

     D-65760 Eschborn 1

     Fax (49-61) 969 42 26

 

     EESTI

     Eesti Tolliamet

     Lõkke 5

     15175 Tallinn

     Tel (372) 6 967 722

     Fax (372) 6 967 727

 

     GRECIA

     (Omissis)

 

     ESPAÑA

     Ministerio de Economía

     Secretaría General de Comercio Exterior

     Paseo de la Castellana 162

     E-28046 Madrid

     Fax: (34) 915 63 18 23/(34) 913 49 38 31

 

     FRANCE

     Service des industries manufacturières

     DIGITIP

     12, rue Villiot - Bâtiment LE BERVIL

     F-75572 Paris Cedex 12

     Fax: (33) 153 44 91 81

 

     IRELAND

     Department of Enterprise and Employment

     Import/Export Licensing, Block C

     Earlsfort Centre

     Hatch Street

     Dublin

     Ireland

     Fax: (353-1) 631 28 26

 

     ITALIA

     Ministero delle Attività produttive

     Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

     Viale America 341

     I-00144 Roma

     Telefax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

     ΚΥΠΡΟΣ

     Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

     Υπηρεσία Εμπορίου

     Οδός Αραούζου Αρ. 6

     1421 Λευκωσία

     Τηλ: +357-22-867100

    Φαξ: +357-22-375120

 

     LATVIJA

     Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

     Brıvıbas iela 55

     Rıga

     LV–1519

     Tel. (371) 7013101

     Fax (371) 7280882

 

     LIETUVA

     Lietuvos Respublikos ukio ministerija

     Uzsienio prekybos departamentas

     Gedimino pr. 38/2

     LT-2600 Vilnius

     Tel: +370 5 262 50 30

     Fax: +370 5 262 39 74

 

     LUXEMBOURG

     Ministère des affaires étrangères

     Office des licences

     BP 113

     L-2011 Luxembourg

     Fax: (352) 46 61 38

 

     MAGYAROSZÁG

     Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

     Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

     1024 Budapest

     Margit körút 85.

     Tel: (36-1) 336 7300

     Fax: (36-1) 336 7302

 

     MALTA

     Diviz˙joni gh- all–Kummerc˙

     Servizzi Kummercjali

     Lascaris

     Valletta CMR02

     Tel: +356 25690214

     Fax: +356 2569029

 

     NEDERLAND

     Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in-en uitvoer

     Postbus 30003, Engelse Kamp2

     9700 RD Groningen

     Nederland

     Fax (31-50) 523 23 41

 

     ÖSTERREICH

     Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

     Außenwirtschaftsadministration

     Landstrasser Hauptstraße 55-57

     A-1030 Wien

     Fax (43-1) 711 00 8386

 

     POLSKA

     Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

     Departament Administrowania Obrotem Towarami i Usługami

     Plac Trzech Krzyz˙y 3/5

     00-507 Warszawa

     Fax: + 48 22 693 40 21

     Tel.: +48 22 693 55 53, +48 22 693 55 72

 

     PORTUGAL

     Ministério das Finanças

     Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

     Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

     P-1140-060 Lisboa

     Fax (351) 218 81 42 61

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Podrocˇje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

SI–1000 Ljubljana

Tel: + 386 1 478 3521

Fax: + 386 1 478 3611

 

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodny´ch vzt’ahov a ochrany spotrebitel’a

Mierová 19

827 15 Bratislava

Tel.: +421 2 4854 2161

Fax: +421 2 4854 3116

 

     SUOMI/FINLAND

     Tullihallitus

     PL 512

     FIN-00101 Helsinki

     Faksi (358-9) 614 28 52

     Tullstyrelsen

     PB 512

     FIN-00101 Helsingfors

     Fax (358-9) 614 28 52

 

     SVERIGE

     Kommerskollegium

     PO Box 6803

     S-113 86 Stockholm

     Fax (46-8) 30 67 59

 

     UNITED KINGDOM

     Department of Trade and Industry

     Import Licensing Branch

     Queensway House - West Precinct

     Billingham TS23 2NF

     Cleveland

     United Kingdom

     Fax (44) 1642 533 557

 


[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1337/2002.

[2] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2385/2002.

[3] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 886/2004.

[4] Articolo già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2385/2002 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 469/2005.

[5] Allegato sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1337/2002, nel testo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 12 ottobre 2002, n. L 276 e nella G.U.C.E. 17 ottobre 2002, n. L 279, e così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.