§ 41.1.133 - L. 30 dicembre 1989, n. 439.
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:30/12/1989
Numero:439


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della convenzione medesima
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 41.1.133 - L. 30 dicembre 1989, n. 439.

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

(G.U. 22 gennaio 1990, n. 17, S.O.).

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della convenzione medesima.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

CARTA EUROPEA DELL'AUTONOMIA LOCALE

(traduzione non ufficiale)

     Preambolo

     Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente carta, considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio comune;

considerando che la stipulazione di accordi nel settore amministrativo è uno dei mezzi atti a realizzare detto fine;

considerando che le collettività locali costituiscono uno dei principali fondamenti di ogni regime democratico;

considerando che il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici fa parte dei principi democratici comuni a tutti gli stati membri del Consiglio d'Europa;

convinti che è a livello locale che il predetto diritto può essere esercitato il più direttamente possibile;

convinti che l'esistenza di collettività locali investite di responsabilità effettive, consente un'amministrazione efficace e vicina al cittadino; consapevoli del fatto che la difesa ed il rafforzamento dell'autonomia locale nei vari paesi europei rappresenti un importante contributo alla edificazione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del decentramento del potere;

affermando che ciò presuppone l'esistenza di collettività locali dotate di organi decisionali democraticamente costituiti, che beneficino di una vasta autonomia per quanto riguarda le loro competenze, le modalità di esercizio delle stesse, ed i mezzi necessari all'espletamento dei loro compiti istituzionali

hanno convenuto quanto segue:

 

     Articolo 1.

     Le parti s'impegnano a considerarsi vincolate dagli articoli seguenti, nella maniera e nella misura prescritta dall'articolo 12 della presente Carta.

Parte I

     Articolo 2. Fondamento costituzionale e legale dell'autonomia locale.

     Il principio dell'autonomia locale deve essere riconosciuto dalla legislazione interna, e per quanto possibile, dalla costituzione.

 

     Articolo 3. Concetto di autonomia locale.

     1. Per autonomia locale, s'intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nello ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici.

     2. Tale diritto è esercitato da consigli e assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti. Detta disposizione non pregiudica il ricorso alle assemblee di cittadini, al referendum, o ad ogni altra forma di partecipazione diretta dei cittadini qualora questa sia consentita dalla legge.

 

     Articolo 4. Portata dell'autonomia locale.

     1. Le competenze di base delle collettività locali sono stabilite dalla costituzione o dalla legge. tuttavia, detta norma non vieta il conferimento, alle collettività locali, di competenze specifiche, in conformità alla legge.

     2. Le collettività locali hanno, nell'ambito della legge, ogni più ampia facoltà di prendere iniziative proprie per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o sia assegnata ad un'altra autorità.

     3. L'esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere di preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini. L'assegnazione di una responsabilità ad un'altra autorità deve tener conto dell'ampiezza e della natura del compito e delle esigenze di efficacia e di economia.

     4. Le competenze affidate alle collettività locali devono di regola essere complete ed integrali. Possono essere messe in causa o limitate da una altra autorità, centrale o regionale, solamente nell'ambito della legge.

     5. In caso di delega dei poteri da parte di un'autorità centrale o regionale, le collettività locali devono fruire, per quanto possibile, della libertà di armonizzare l'esercizio delle loro funzioni alle condizioni locali.

     6. Le collettività locali dovranno essere consultate per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera opportuna nel corso dei processi di programmazione e di decisione per tutte le questioni che le riguardano direttamente.

 

     Articolo 5. Tutela dei limiti territoriali delle collettività locali.

     Per ogni modifica dei limiti locali territoriali, le collettività locali interessate, dovranno essere preliminarmente consultate, eventualmente mediante referendum, qualora ciò sia consentito dalla legge.

 

     Articolo 6. Adeguamento delle strutture e dei mezzi amministrativi alle missioni delle collettività locali.

     1. Senza pregiudizio di norme più generali emanate dalla legge, le collettività locali devono poter definire esse stesse le strutture amministrative interne di cui intendono dotarsi, per adeguarle alle loro esigenze specifiche in modo tale da consentire un'amministrazione efficace.

     2. Lo statuto del personale delle collettività locali, deve consentire un reclutamento di qualità, che si basi sui principi del merito e della competenza; a tal fine, deve associare adeguate condizioni di formazione, di remunerazione e di prospettive di carriera.

 

     Articolo 7. Condizioni dell'esercizio delle responsabilità a livello locale.

     1. Lo statuto dei rappresentanti eletti dalle collettività locali deve assicurare il libero esercizio del loro mandato.

     2. Esso deve consentire un adeguato compenso finanziario delle spese derivanti dall'esercizio del loro mandato, nonchè, se del caso, un compenso finanziario per i profitti persi, od una remunerazione per il lavoro svolto, nonchè un'adeguata copertura sociale.

     3. Le funzioni ed attività incompatibili con il mandato di eletto locale possono essere stabilite solamente dalla legge o dai principi giuridici fondamentali.

 

     Articolo 8. Verifica amministrativa degli atti delle collettività locali.

     1. Ogni verifica amministrativa sulle collettività locali potrà essere effettuata solamente nelle forme e nei casi previsti dalla costituzione o dalla legge.

     2. Ogni verifica amministrativa degli atti delle collettività locali deve di regola avere come unico fine di assicurare il rispetto della legalità e dei principi costituzionali. La verifica amministrativa può, tuttavia, comportare una verifica esercitata da autorità, a livello superiore, dell'opportunità in merito ai compiti, la cui esecuzione è delegata alle collettività locali.

     3. La verifica amministrativa delle collettività locali deve essere esercitata nel rispetto di un equilibrio tra l'ampiezza dell'intervento dell'autorità di controllo e dell'importanza degli interessi che essa intende salvaguardare.

 

     Articolo 9. Risorse finanziarie delle collettività locali.

     1. Le collettività locali hanno diritto, nell'ambito della politica economica nazionale, a risorse proprie sufficienti, di cui possano disporre liberamente nell'esercizio delle loro competenze.

     2. Le risorse finanziarie delle collettività locali devono essere proporzionate alle competenze previste dalla costituzione o dalla legge.

     3. Una parte almeno delle risorse finanziarie delle collettività locali deve provenire da tasse e imposte locali di cui esse hanno facoltà di stabilire il tasso nei limiti previsti dalla legge.

     4. I sistemi finanziari, che sostengono le risorse di cui dispongono le collettività locali, devono essere di natura sufficientemente diversificata ed evolutiva per consentire loro di seguire, in pratica, per quanto possibile, l'andamento reale dei costi di esercizio delle loro competenze.

     5. La tutela delle collettività locali finanziariamente più deboli richiede la messa in opera di procedure di perequazione finanziaria o di misure equivalenti, destinate a correggere gli effetti di una ripartizione impari di fonti potenziali di finanziamento, nonchè degli oneri loro incombenti. Dette procedure o misure non devono diminuire la libertà di opzione delle collettività locali nel proprio settore di responsabilità.

     6. Le collettività locali dovranno essere opportunamente consultate per quanto riguarda le modalità dell'assegnazione, nei loro confronti, delle risorse nuovamente distribuite.

     7. Per quanto possibile, le sovvenzioni concesse alle collettività locali, non dovranno essere destinate al finanziamento di progetti specifici. La concessione di sovvenzioni non deve pregiudicare la libertà fondamentale della politica delle collettività locali, nel proprio settore di competenza.

     8. Per finanziare le loro spese di investimento, le collettività locali devono poter avere accesso, in conformità alla legge, al mercato nazionale dei capitali.

 

     Articolo 10. Il diritto di associazione delle collettività locali.

     1. Le collettività locali hanno diritto, nell'esercizio delle loro competenze, a collaborare e, nell'ambito della legge, ad associarsi ad altre collettività locali per la realizzazione di attività di interesse comune.

     2. Il diritto delle collettività locali, di aderire ad un'associazione per la tutela e la promozione dei loro interessi comuni, e quello di aderire ad un'associazione internazionale di collettività locali, devono essere riconosciuti in ogni stato.

     3. Le collettività locali, possono, alle condizioni eventualmente previste dalla legge, cooperare con le collettività di altri stati.

 

     Articolo 11. Tutela legale dell'autonomia locale.

     Le collettività locali devono disporre di un diritto di ricorso giurisdizionale, per garantire il libero esercizio delle loro competenze ed il rispetto dei principi di autonomia locale, consacrati dalla costituzione o dalla legislazione interna.

legge 30 dicembre 1989, n. 439.

Parte II

Disposizioni varie

     Articolo 12. Impegni.

     1. Ciascuna Parte s'impegna a considerarsi vincolata da venti almeno dei paragrafi della Parte I della Carta, di cui almeno 10 prescelti tra i paragrafi seguenti:

     - Articolo 2,

     - Articolo 3, paragrafi 1 e 2,

     - Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4,

     - Articolo 5,

     - Articolo 7, paragrafo 1

     - Articolo 8, paragrafo 2

     - Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3

     - Articolo 10, paragrafo 1

     - Articolo 11.

     2. Ciascuno Stato contraente, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, notificherà al segretario generale del Consiglio d'Europa, i paragrafi prescelti in conformità alla norma del paragrafo 1 del presente articolo.

     3. Ciascuna Parte può, in qualsiasi ulteriore momento notificare al segretario generale che essa si considera vincolata da ogni altro paragrafo della presente Carta, che non aveva ancora accettato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Detti successivi impegni verranno considerati come Parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della Parte che effettua la notifica, e produrranno i medesimi effetti dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da Parte del segretario generale.

 

     Articolo 13. Collettività cui si applica la Carta.

     I principi di autonomia locale contenuti nella presente Carta, si applicano a tutte le categorie di collettività locali esistenti sul territorio dalla Parte. Ciascuna Parte può tuttavia, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare le categorie di collettività locali e regionali alle quali intende limitare il settore di applicazione o che intende escludere dal settore di applicazione della presente Carta. Essa può anche includere altre categorie di collettività locali o regionali nell'ambito di applicazione della Carta, mediante ulteriore notifica al segretario generale del Consiglio d'Europa.

 

     Articolo 14. Comunicazioni di informazioni.

     Ciascuna Parte trasmette al segretario generale del Consiglio d'Europa ogni opportuna informazione relativa alle disposizioni legislative ed altre misure adottate allo scopo di adeguarsi ai termini della presente Carta.

Parte III

     Articolo 15. Firma, ratifica, entrata in vigore.

     1. La presente Carta è aperta alla firma degli stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.

     2. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale quattro stati membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Carta, in conformità alle norme del paragrafo precedente.

     3. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla Carta, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

 

     Articolo 16. Clausola territoriale.

     1. Ciascuno Stato può, al momento della firma, o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione indicare il o i territori cui si applicherà la presente Carta.

     2. Ciascuno Stato potrà, in qualsiasi altro successivo momento, mediante dichiarazione indirizzata al segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Carta ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Carta entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da Parte del segretario generale.

     3. Ogni dichiarazione resa, in virtù dei due paragrafi precedenti, potrà essere ritirata, per quanto riguarda i territori indicati in detta dichiarazione, mediante notifica inviata al segretario generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da Parte del segretario generale.

 

     Articolo 17. Denuncia.

     1. Nessuna Parte può denunciare il presente statuto prima dello scadere di un periodo di cinque anni successivo alla data di entrata in vigore della Carta nei suoi confronti.

Un preavviso di sei mesi sarà notificato al segretario generale del Consiglio d'Europa. Detta denuncia non pregiudica la validità della Carta nei confronti delle altre parti, fermo restando che il numero di queste non sia mai inferiore a quattro.

     2. Ciascuna Parte può, in conformità alle norme enunciate nel paragrafo precedente, denunciare ogni paragrafo della Parte I della Carta da essa accettato, con riserva che il numero e la categoria dei paragrafi cui questa Parte è vincolata rimangano conformi alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1. Ciascuna Parte che, a seguito della denuncia di un paragrafo, non si adegui più alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, sarà considerata come avendo denunciato la Carta stessa.

 

     Articolo 18. Notifiche.

     Il segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

     a. ogni firma;

     b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

     c. ogni data di entrata in vigore della presente Carta, in conformità al suo articolo 15;

     d. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3;

     e. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13;

     f. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta.

     In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Carta.