Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 01/08/1977 |
Numero: | 563 |
Sommario |
Art. 1. Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, numero 1404, ai fini dello scioglimento e liquidazione dell'ONMI di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, [...] |
Art. 2. |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. Al personale trasferito ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1973, n. 16, con effetto dal 1° gennaio 1976 |
§ 41.1.70 - L. 1 agosto 1977, n. 563.
Modifiche ed integrazioni alla L. 23 dicembre 1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia".
(G.U. 23 agosto 1977, n. 229).
Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 8 della
Non dovranno essere riproposte le domande già presentate, anche se fuori termine, dai creditori all'ufficio liquidatore dell'ONMI.
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
Il personale di cui al precedente comma è collocato nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera b), della
Al personale trasferito ai sensi della
[1] Sostituisce il comma primo, art. 3 della
[2] Sostituisce il comma primo, art. 6 della
[3] Sostituisce il comma secondo, art. 6 della
[4] Sostituisce l'ultimo comma, art. 8 della
[5] Sostituisce e modifica i commi primo, secondo e terzo, art. 9 della