| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 41. Enti locali e Regioni | 
| Capitolo: | 41.1 disciplina generale | 
| Data: | 01/08/1977 | 
| Numero: | 563 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, numero 1404, ai fini dello scioglimento e liquidazione dell'ONMI di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, [...] | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. (Omissis) | 
| Art. 4. | 
| Art. 5. | 
| Art. 6. Al personale trasferito ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1973, n. 16, con effetto dal 1° gennaio 1976 | 
§ 41.1.70 - L. 1 agosto 1977, n. 563.
Modifiche ed integrazioni alla L. 23 dicembre 1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia".
(G.U. 23 agosto 1977, n. 229).
     Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 8 della 
Non dovranno essere riproposte le domande già presentate, anche se fuori termine, dai creditori all'ufficio liquidatore dell'ONMI.
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
     Il personale di cui al precedente comma è collocato nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera b), della 
     Al personale trasferito ai sensi della 
[1] Sostituisce il comma primo, art. 3 della 
[2] Sostituisce il comma primo, art. 6 della 
[3] Sostituisce il comma secondo, art. 6 della 
[4] Sostituisce l'ultimo comma, art. 8 della 
[5] Sostituisce e modifica i commi primo, secondo e terzo, art. 9 della